MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 16 aprile 2019, n. 8
Finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore del call-center – Art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, in attuazione del comma 7 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015
1) Quadro normativo
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, di seguito decreto legislativo n. 148 del 2015, ha previsto al comma 7 dell’articolo 44 che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016. Con il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 e le circolari n. 31 del 30 novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata.
L’articolo 1 comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, ha previsto il rifinanziamento, per l’anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dal decreto legislativo n. 148 del 2015 per un importo pari a 30 milioni a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. La Circolare n. 42 del 30 dicembre 2016 ha confermato le modalità operative disposte dalle due circolari sopracitate n. 31 del 2015 e n. 16 del 2016.
L’ art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto il rifinanziamento, per l’anno 2019, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall’articolo 44, comma 7, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 29/4288 del 12 aprile 2019, con la presente circolare si forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all’ indennità in favore dei lavoratori del settore del call-center, rifinanziata per l’anno 2019.
2) Ambito applicativo.
L’indennità di cui all’art. 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda.
Con riferimento all’articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile:
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3) Misura del trattamento
Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4) Causale d’intervento. Crisi aziendale
a) L’articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l’indennità di cui all’articolo 1 possa essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
b) L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
c) L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
d) Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività, purché in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).
e) In presenza di un accordo siglato nell’anno 2019 con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31.12.2019. Resta fermo che il trattamento di cui trattasi potrà essere erogato sempre nel limite del finanziamento previsto dall’ art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26.
5) Contribuzione addizionale
Si applica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.
6) Contribuzione figurativa
Si applica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7) Trattamento di fine rapporto
A seguito dell’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 da parte dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.
8) Procedimento amministrativo
a) Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione – Divisione III, via Flavia n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale come decritto al punto 4) della presente circolare con il piano di risanamento, l’autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale citato e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail.
E’ possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it – Area Lavoro – Ammortizzatori sociali – concessioni in deroga
b) L’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
c) La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata contestualmente sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione della predetta indennità avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda.
d) Gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e Formazione, Divisione III, entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al punto c), si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
e) L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
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