CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10165
Tributi – IVA – Imposta pagata per le fatture TIA – Istanza di rimborso del donatario dell’immobile – Legittimazione attiva – Esclusione
Ritenuto che
Il signor E.R. proponeva ricorso avverso il silenzio – rifiuto formatosi in data 7 agosto 2010 a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso avanzata in relazione all’IVA pagata per le fatture IVA negli anni compresi tra il 2006 ed il 2009 da parte dell’A.G. s.p.a. deducendo che tale maggiorazione era stata posta in essere in contrasto con quanto disposto dalla legge e soprattutto da quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 2009 n. 238.
All’esito del giudizio nel quale l’A.G. s.p.a. eccepiva il difetto di legittimazione attiva del contribuente, la CTP di Genova con sentenza dell’8.11.2011, in accoglimento di detta eccezione, riteneva inammissibile il ricorso.
Proposto appello da parte del contribuente, la CTR di Genova con sentenza del 23.10.2014 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo, cui resistevano le controparti con controricorso.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Erroneità della sentenza appellata. Violazione degli artt. 100, 115 comma 2 e 116 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. Violazione degli artt. 459, 475, 769 e 1260 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che il contribuente non fosse legittimato attivo a vedersi riconosciuti i crediti vantati sull’immobile.
Il motivo è infondato.
Ed invero, risulta accertato che l’odierno ricorrente è proprietario dell’immobile sito in Genova, Corso Montegrappa n. 1, per averlo ricevuto in donazione dai coniugi R.I. e P.T. che a loro volta erano divenuti proprietari dell’immobile in virtù di successione mortis causa dai signori D.. Del pari risulta che le fatture TIA erano intestate ai coniugi D. e P..
Pertanto, in mancanza di prova circa l’avvenuto trasferimento del credito riguardante la restituzione dell’Iva in relazione alle fatture TIA, non può ritenersi, come correttamente statuito dal giudice di appello, che la mera proprietà dell’immobile comporti che l’odierno ricorrente sia altresì titolare del diritto a richiedere il rimborso per cui è processo.
In conclusione il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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