CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12939
Tributi – Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 – Sospensione dei termini tributari – Ripresa della riscossione ex art. 33, co. 28, della L. n. 183/2011 – Soggetti ubicati nel cd. “cratere sismico”
Rilevato che
Con sentenza n. 187/1/1015 depositata il 20.02.2015 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla società S.S.C. s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno di imposta 2008 e 2009, ed Imu per gli anni di imposta 2008 e 2009, emesso dal Comune di Canistro.
La società Sorgente di Santa Croce propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale svolgendo due motivi.
Il Comune di Canistro si è costituito con controricorso.
Considerato che
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 33 comma 28 della L. n. 183/2011 ed omesso esame circa un fatto decisivo oggetto del giudizio, per avere i giudici regionali negato la decurtazione del 60% riconosciuta dalla seconda parte della norma citata, da applicarsi a tutti i carichi iscritti oggetto delle sospensioni nonché per aver affermato che la società non aveva diritto alla sospensione invocata, atteso che i carichi impugnati erano stati notificati in epoca successiva allo spirare del termine di sospensione (17.09.2012).
L’ente ricorrente sostiene, invece, che per le imposte relative agli anni 2008-2009 trovava applicazione la disposizione di cui al D.M.E.F. del 9.04.2009, la quale prevedeva la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari dalla data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009.
3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della medesima norma, per avere il decidente affermato l’esclusione della società dal novero dei beneficiari della decurtazione del 60% dei tributi, in quanto priva dei requisiti per usufruire dell’agevolazione, vale a dire l’ubicazione della sede nel “cratere sismico” e un importo del volume d’affari inferiore a 200.000 euro.
Sostiene che, invece, la norma deve essere interpretata nel senso che la decurtazione spetti a tutte le imprese che hanno beneficiato della sospensione.
4. Le due censure – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto attinenti a questioni intimamente connesse- sono prive di pregio.
Dal primo decreto legge del 28.4.2009, n. 39, la sospensione ed il differimento del pagamento di tributi e contributi sono stati prorogati fino a dicembre 2011. A novembre 2011 la c.d. Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), ha previsto che la ripresa della riscossione avvenisse con riduzione del 60% delle obbligazioni originarie (tributi e contributi dovuti per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2011), ripartite in 120 rate mensili di pari importo, senza applicazioni di sanzioni, oneri e altri accessori, per tutti i “soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici” oppure “aventi domicilio fiscale o sede operativa” nel territorio del c.d. “cratere”.
Dal momento che le riduzioni sono concesse esclusivamente alle imprese aventi sede nelle aree geografiche colpite da determinati tipi di calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche e alluvioni), le misure sono selettive ed oggetto di stretta e tassativa interpretazione.
5. Ora, a parte la questione se la società ricorrente abbia goduto o meno delle sospensioni degli adempimenti tributari nel periodo indicato, l’art. 33, nel richiamare l’art. 39 del d.l. n. 78/2010 che, a sua volta, fa riferimento al comma 3 ter all’art. 1 dell’ordinanza n. 3780/2009, individua nei titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro che abbiano la residenza o la sede legale in uno dei 57 comuni del cosiddetto “cratere sismico”, i soggetti che godono della proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari (15 dicembre 2010). I medesimi requisiti sono elementi indispensabili non solo per godere delle previste sospensioni, ma anche per usufruire della riduzione al 40% di cui al cit. art. 33, la cui carenza esclude la dedotta illegittimità degli atti impositivi notificati dall’amministrazione comunale di Canistro (comune non appartenente al cd. cratere sismico).
La suddivisione del medesimo comma in più parti obbliga – secondo criteri di interpretazione sistematica – ad interpretare i capoversi in relazione tra loro ed in relazione alle finalità perseguite dal legislatore. Nel caso in esame si tratta di normazione di emergenza disposta in favore dei soggetti residenti nel cratere sismico, che distingue chiaramente tra residenti e non residenti.
L’istituto costituisce un intervento di politica sociale funzionale al sostegno, sul piano economico, della popolazione più colpita dal sisma, come risulta dall’interpretazione sistematica della norma, che prevede la sospensione degli adempimenti tributari solo in favore dei soggetti residenti nell’ambito del cratere sismico.
Anche la dedotta Ordinanza P.C.M. 3837/09 richiama l’art.1, co. 1 e 2, della Ordinanza P.C.M. 3780/09, a sua volta richiamante i soggetti di cui all’articolo 1 co.2 d.l. 39/09 (cratere sismico).
6.Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Canistro che liquida in euro 7.8.00,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
– Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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