PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 20 giugno 2019
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 1
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Consiglio di Stato è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dell’anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella medesima tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 2
Avvocatura generale dello Stato
L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell’anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 3
Ministero della difesa
Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2013 – budget 2014, dell’anno 2014 – budget 2015 e dell’anno 2015 – budget 2016, le unità di personale indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Al Ministero della difesa è autorizzato il budget assunzionale 2017 sulle risorse da cessazione 2016 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Al Ministero della difesa è autorizzato il budget assunzionale 2018 sulle risorse da cessazione 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
Ministero per i beni e le attività culturali
Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni del personale non dirigenziale dell’anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella medesima tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 14, comma 10-decies, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonché dell’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 5
Ministero della Giustizia – Archivi notarili
Al Ministero della giustizia – Archivi notarili è autorizzato il budget assunzionale relativo all’anno 2016 in relazione ai risparmi da cessazione di personale dirigenziale dell’anno 2015, come indicato nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Ministero della giustizia – Archivi notarili è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato, le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Il Ministero della giustizia – Archivi notarili è autorizzato all’avvio di procedure di reclutamento di personale dirigenziale secondo quanto indicato nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 6
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione di personale non dirigenziale 2018 – budget 2019, come da tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale 2018 – budget 2019, come da tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 7
Ministero della giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria
Il Ministero della giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale 2018 – budget 2019, come da tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 14, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonché dell’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Ministero della giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 8
Agenzia industrie e difesa
L’Agenzia industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità di personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale sul triennio 2019-2021, come da tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’Agenzia industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale non dirigenziale dell’anno 2018 – budget 2019, come da tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 9
Agenzia per la coesione territoriale
L’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione dell’anno 2017 – budget 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 10
Lega italiana lotta ai tumori
La Lega italiana lotta ai tumori è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sul cumulo delle risorse da cessazione 2016 – budget 2017 e 2017 – budget 2018 di personale non dirigenziale, come da tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 11
Istituto nazionale previdenza sociale
L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione 2011 – budget 2012 e da cessazioni 2012 – budget 2013 del personale dirigenziale, le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2018 – budget 2019, le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 12
Ispettorato nazionale del lavoro
L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale non dirigenziale 2017 – budget 2018 e 2018 – budget 2019, le unità di personale indicate nelle tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 13
Ministero delle infrastrutture e trasporti
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato ad indire procedure di reclutamento ed assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 2017 – budget 2018, le unità di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale dell’anno 2018 – budget 2019, le unità di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
Art. 15
Disposizioni generali
Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all’utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica sottoporrà alle valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste finalizzate alla deroga di cui all’art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013 per l’eventuale autorizzazione. In assenza di autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
Resta fermo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
Per i budget di assunzione relativi all’anno 2019 resta fermo l’art. 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 che stabilisce, salvo deroghe, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali che le assunzioni, consentite in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni relative all’anno 2018, possono essere disposte con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre 2019.
Il suddetto differimento non interessa i budget relativi agli anni precedenti o le facoltà di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge.
Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Tabelle
(Testo dell’allegato)
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