A partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2016 le erogazioni liberali e/o le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, sono deducibili dal reddito, se eseguite a favore dei trust o dei fondi e vincoli la cui finalità e quella dell’assistenza e la cura delle persone affette da grave disabilità (art. 6 legge 112/2016). La legge introduce nuove forme di sostegno all’inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali e invalidità grave, attraverso strumenti finalizzati ad assicurare la protezione di tali soggetti, anche in un periodo successivo alla morte dei genitori.
La deducibilità di dette somme è stata istituita con la legge n. 112/2016 (meglio conosciuta come “Dopo di noi”) che contiene alcune disposizioni che hanno come fine oltre al benessere ed autonomia anche la piena inclusione sociale delle persone diversamente abili.
Per agevolare la raccolta di tali Istituzioni è stata prevista con l’articolo 6 comma 9 introduce incentivi fiscali il cui fine è di consentire “alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, si applica la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogante, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000,00 euro annui.”
Il predetto comma estende la normativa, inerente la deducibilità dal reddito, per quei soggetti che procedono alle erogazioni liberali in denaro o in natura alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano in determinati settori.
Altra agevolazione è quella contenuta nell’articolo 5, intitolato “detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave”, per incentivare la stipula di polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Legge 112/2016 regola la costituzione di trust, di vincoli di destinazione (di cui all’art. 2645ter c.c.) e di fondi speciali aventi finalità esclusiva quella di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
Sempre l’articolo 6 al comma 1 prevede che “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.”
La legge in commento fonda il raggiungimento delle sue finalità – favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilita’ – attraverso tre strumenti può pianificare le diverse forme di assistenza:
- trust
- vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-terc.
- fondi speciali composti da beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c.
Il vincolo di destinazione è un negozio giuridico unilaterale in base al quale un soggetto vincola determinati beni, soggetti a trascrizione, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo l’ordinamento italiano, a favore di uno o più beneficiari determinati. Lo scopo essenziale di tale norma è di sottrarre una parte dei beni di un soggetto alla regola generale dettata dall’articolo 2740 cc, in base alla quale ciascuno risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”.
L’articolo 2645-ter cc stabilisce che il bene, con la trascrizione del vincolo di destinazione diviene opponibile ai terzi, “vincolato” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.
Fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario
Infine l’ultimo strumento con cui raggiungere le finalità previste dalla L. 112/2016 è la costituzione di “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” e disciplinati dal “contratto di affidamento fiduciario”.
Esso è un contratto con cui una parte (detto affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (detto affidatario fiduciario), al fine di permettere a quest’ultimo l’impiego di determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Il soggetto affidatario può essere anche una ONLUS che opera prevalentemente nel settore della beneficenza (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), D.lgs. 460/1997)
Per quanto concerne gli effetti, il contratto di affidamento dà origine ad un “patrimonio segregato” rispetto al patrimonio dell’affidatario.
Infatti, l’affidatario riceve beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione che non vanno a confondersi con il patrimonio personale dell’affidatario stesso.
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