AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 febbraio 2020, n. 46
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestione commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico – Attribuzione autonoma partita IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) – in persona di uno dei suoi legali rappresentanti nella qualità di […] – fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, affidataria di appalto pubblico di servizi di interesse generale, è stata oggetto di un provvedimento di […]; per l’effetto il prefetto ha nominato due commissari straordinari “con l’incarico di eseguire quanto già previsto dalla Convenzione di […]”, ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
In considerazione della circostanza che “tale straordinaria e temporanea gestione commissariale si configura come gestione separata dell’azienda che mantiene la sua destinazione all’esecuzione del rapporto pubblico”, il commissario prefettizio ha chiesto se sia corretto assegnare alla “Gestione commissariale d’impresa”un’autonoma partita IVA diversa da quella della società commissariata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, il commissario prefettizio ritiene che alla “Gestione commissariale di impresa” affidataria di appalto pubblico di gestione di servizi di interesse generale, “attivata con provvedimento prefettizio” ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, deve essere riconosciuta una propria ed autonoma partita IVA, rispetto a quella utilizzata dalla società interdetta, utilizzabile dai designati commissari “ad esclusivi fini di pubblico e generale interesse”.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dal commissario prefettizio non sembra condivisibile.
L’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha introdotto nell’ordinamento alcune misure finalizzate ad intervenire sui poteri di amministrazione e gestione delle imprese aggiudicatarie o concessionarie di appalti pubblici coinvolte in procedimenti penali per gravi reati, o nei cui confronti emergano situazioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o criminali. Tra le misure previste vi è la nomina di amministratorie di esperti da parte del prefetto in sostituzione dei titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri, per provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o concessione.
La straordinaria e temporanea gestione dell’attività dell’impresa può essere,peraltro, disposta anche quando nei confronti dell’impresa è emessa un’informazione antimafia interdittiva.
Il potere riconosciuto al prefetto è subordinato alla sussistenza dell’ “urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici,…”.
L’adozione della misura mira, quindi, ad assicurare la realizzazione di interessi pubblici superiori che vengono messi in pericolo da situazioni di contiguità o di agevolazione mafiosa, attraverso una limitazione della libertà d’impresa che è, però,circoscritta ad uno specifico contratto e non alla totalità delle commesse pubbliche che costituiscono il “portafoglio” della società all’atto dell’adozione del provvedimento interdittivo.
Ciò comporta, peraltro, che:
– gli amministratori nominati dal prefetto con l’atto che dispone la misura siano chiamati a sostituire i titolari degli organi sociali limitatamente al contratto in relazione al quale la misura stessa è stata disposta, provvedendo per le somme introitate ad osservare le regole stabilite dall’articolo 32, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014. In particolare, detta disposizione prevede che, nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione, i pagamenti all’impresa siano corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sia accantonato in apposito fondo e non possa essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, fino all’esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva;
– gli organi sociali “ordinari” restino in carica per lo svolgimento di tutti gli altri affari riguardanti lo stesso o altri settori dell’attività economica dell’impresa.
Si realizza, quindi, secondo quanto chiarito dalle linee guida adottate dal Ministero dell’interno e dall’ANAC in data 15 luglio 2014, una gestione separata di una parte dell’azienda, le cui modalità di attuazione e di governance sono definite dagli amministratori nominati dal prefetto anche attraverso il ricorso a strumenti già previsti dall’ordinamento – si pensi ad esempio a quelli regolati dall’art. 2447-bis c.c. – che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare. In tali casi, le successive Linee Guida adottate dal Ministero dell’interno e dall’ANAC in data 27 gennaio 2015 precisano che, per la gestione della commessa pubblica, gli amministratori “dovranno tenere una contabilità separata nelle forme stabilite dall’art. 2447-sexies c.c.”.
Tanto premesso, l’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 nulla dispone in merito ai profili fiscali della misura della straordinaria e temporanea gestione dell’attività dell’impresa.
Tuttavia, per quanto qui interessa, tornano utili i chiarimenti già forniti con riferimento a quelle ipotesi in cui – in forza di un provvedimento straordinario – si realizza una particolare forma di “segregazione patrimoniale”, ossia la destinazione di uno o più beni ad un determinato scopo (si pensi ad esempio, all’ipotesi del custode giudiziario nominato in caso di sequestro di un’azienda o di un ramo di azienda). In tale evenienza, da un punto di vista civilistico-contabile, non viene meno l’unicità del soggetto societario cui sono riconducibili, pertanto, anche i rapporti giuridici afferenti allo specifico patrimonio (cfr., oltre al già citato articolo 2447-sexies c.c. anche il successivo articolo 2447-septies c.c., che prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio, ai sensi degli articoli 2423 e ss. c.c.).
Pertanto, conformemente a quanto già chiarito dalla prassi (cfr. risoluzione n. 184 del 14 agosto 1996, circolare n. 156/E del 7 agosto 2000, risoluzione n. 62/E del 27 marzo 2007 e risoluzione n. 216/E del 29 maggio 2008), nel caso di affidamento della “Gestione commissariale di impresa” a soggetti terzi nominati dal prefetto, ai fini della gestione separata di una attività di interesse pubblico, non è prevista l’attribuzione di un nuovo numero di partita IVA. Il commissario è tenuto, tuttavia, a comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta variazione, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ad adottare una contabilità separata – con distinta numerazione delle fatture ed appositi sezionali dei registri IVA – per la gestione straordinaria del servizio idrico.
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