AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2020, n. 53
Trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza Articolo 15, comma 1, lettere e) ed e-bis) del TUIR.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, rappresenta che il figlio frequenta all’estero una “scuola professionale privata di danza”.
Tale scuola ha la durata di 3 anni e rilascia un regolare diploma che attesta lo studio professionale intrapreso, utile al fine di lavorare nel campo artistico della danza. L’Istante chiede se le spese di frequenza di tale scuola e le spese di alloggio all’estero siano fiscalmente detraibili dal suo reddito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le spese di frequenza di tale scuola e le spese di alloggio possano essere detratte fiscalmente dal suo reddito.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato il sistema di detrazione ai fini IRPEF delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
In particolare, la norma citata ha riformulato la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che ora riguarda la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria e inserito, nel testo del suddetto articolo 15, dopo la lettera e), la lettera e-bis), che disciplina la detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado.
Tale ultima disposizione prevede che possano fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 percento, “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni”.
L’agevolazione, dunque, è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”. Quest’ultimo è definito dall’articolo 1, comma 1, della menzionata legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), in base al quale “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Le spese di istruzione sostenute all’estero, pertanto, non sono agevolabili. Sono invece detraibili, anche se sostenute all’estero, le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria, disciplinate dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR, secondo cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso “università statali e non statali” (cfr. da ultima la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019).
Considerato che le norme che disciplinano agevolazioni fiscali costituiscono un’eccezione rispetto alla regola generale e quindi “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, allegate al Codice civile) il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione di spese universitarie, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato, trattandosi di una “scuola professionale privata di danza” e non di una “università”, la spesa sostenuta per la frequenza, non rientra tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR e, conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lettera i-sexies).