CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6964
Rapporto di lavoro – Divieto di astenersi dal lavoro nelle fasce orarie protette – Mancata osservanza dei lavoratori – Provvedimento sanzionatorio privo dei nomi dei lavoratori
Rilevato che
Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3137/2016 aveva rigettato l’appello proposto dalla Direzione Territoriale Provinciale del Lavoro (DPL) e dalla Prefettura di Firenze avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l’opposizione fatta dai lavoratori in epigrafe indicati (dipendenti A) avverso il decreto prefettizio del 20.12.2013 e l’ordinanza della DPL di Firenze di irrogazione della sanzione amministrativa per la mancata osservanza dei lavoratori all’ordine di precettazione che faceva divieto di astenersi dal lavoro, nelle fasce orarie protette, nella giornata del 6.12.2013. Il Tribunale, condividendo la decisione del primo giudice, aveva ritenuto illegittima l’ordinanza di precettazione in quanto comunicata con modalità non idonee a garantirne la conoscenza da parte dei lavoratori ed altresì illegittimo il provvedimento sanzionatorio in quanto privo dei nomi dei lavoratori cui era diretto.
Il Tribunale condannava la Prefettura (soccombente) al pagamento delle spese di lite in favore dei lavoratori e condannava invece questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della DPL, ritenendo questa carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata dai lavoratori, in quanto mero nuncius del provvedimento prefettizio e dunque estranea al merito dello stesso.
Avverso tale decisione i predetti lavoratori in epigrafe indicati proponevano ricorso affidandolo a tre motivi.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Territoriale di Firenze e la Prefettura di Firenze-Ufficio Territoriale di Firenze rimanevano intimati.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1) con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 416 c.p.c. e art. 6 d.lgs. n. 150/2011, per aver, erroneamente, il Tribunale, ritenuto soccombenti i ricorrenti lavoratori nei confronti della DPL. A riguardo rilevavano che, se pur i provvedimenti impugnati erano stati deliberati dalla Prefettura di Firenze, avevano assunto la loro completezza procedimentale nell’ordinanza ingiunzione emessa dalla DPL. Era stato quest’ultimo, infatti, l’atto inflittivo della sanzione irrogata. Rilevavano peraltro che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte della DTL era stata sollevata tardivamente (solo in appello), rispetto a quanto previsto dall’art. 416 c.p.c.
2) Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato con gli artt. 163 co. 3 e 4, art. 414 c.p.c. e art. 6 D.lgs. n. 150/2011. Con tale motivo è rilevata l’erroneità della decisione sempre in punto di spese in quanto frutto di una eccezione che, non solo tardiva, era stata formulata soltanto rispetto ad uno dei lavoratori e dunque non riferita a tutti.
3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione art. 9 co. 4 l. n. 145/1990 in combinato con l’art. 689/81. I ricorrenti lamentano la errata valutazione del tribunale sulla qualità di nuncius della DPL in quanto il provvedimento finale di ingiunzione al pagamento emesso da quest’ultima integra e conclude il procedimento sanzionatorio in oggetto.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione inerente la qualità processuale e sostanziale della DTL.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all’art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall’art. 1 della I. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro” (Cass 15169/2015).
In altro contesto processuale ha poi ribadito che “In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro applicativa delle sanzioni amministrative, di natura pecuniaria, deliberate dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono inammissibili le censure che abbiano ad oggetto la delibera della Commissione stessa, atteso che contro quest’ultima è ammesso solamente, ai sensi dell’art. 20 bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso al giudice del lavoro“(Cass. n. 24207/2010).
I principi richiamati evidenziano come nel procedimento articolato che giunge alla inflizione della sanzione amministrativa e nel quale siano coinvolti più soggetti pubblici che abbiano differenti competenze e che in ragione di quelle concorrano all’iter procedimentale che si conclude con la sanzione, legittimato passivo nei giudizi di opposizione alle sanzioni sia sempre quello che da ultimo, completando l’iter procedimentale, emette la sanzione così assumendo la veste di soggetto finale responsabile del provvedimento adottato. A tale conclusione deve giungersi in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l’Amministrazione che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati.
A tali conclusioni anche recentemente questa Corte è giunta, in differente materia, sancendo che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione”(Cass. n. 1661/2019; Cass. n. 22885/2018).
I motivi di impugnazione devono essere pertanto accolti e cassata la sentenza per la parte oggetto della attuale impugnazione, relativa alle spese del giudizio di merito, con rinvio al Tribunale di Firenze, diverso giudice, per la decisione della causa in osservanza dei principi sopra evidenziati e sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il ricorso; cassa la sentenza per la parte oggetto della impugnazione e rimette la causa al tribunale di Firenze, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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