CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7288
Tributi – IRPEF – Prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel alla cessazione del rapporto di lavoro – Regime fiscale – Tassazione separata
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 844/22/14, depositata in data 10/06/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. Torino, ha accolto l’appello proposto da B.P.G., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della sentenza (n. 29491/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta operata in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anziché, quella del 12,50% prevista ex art. 6, della legge n. 482 del 1985; per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, riconosceva, infine, il diritto del contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50%;
avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi;
il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale, illustrati con memoria.
Considerato che
1. con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 384 c.p.c., e dell’art. 2697 e seguenti c.p.c., per avere la CTR violato, palesemente, il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente;
2. con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1°, n.1, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nel mancato esame da parte della CTR, della documentazione concernente il rendimento ordinario applicabile in riferimento alla redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio dall’ENEL;
3. con l’unico motivo del gravame incidentale viene denunciata, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6 della legge n. 482 del 1985, 42, 4 comma del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo applicabile ratione temporis), 1, comma 5, della legge n. 30/1997, e 16 e 17, del d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR omesso di considerare che il capitale del PIA era confluito, comunque, in quello complessivo dell’ENEL, e che, di conseguenza, il rendimento netto andava identificato, pro-quota, negli utili che il citato patrimonio netto produceva annualmente;
4. il primo motivo del ricorso principale s’appalesa fondato per quanto dappresso esposto;
5. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Igs. n.124/1993- art.1, comma 5, della legge n. 30/1997- art. 9, comma 1°, lett. a, del D.Igs. n. 168/2001);
6. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;
7. in particolare, questa Corte, con la sentenza, rescindente, n. 29491/2011, richiamando, espressamente, ed in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.U.I.R.“;
8. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”
9. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis -Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15, 10285/2017) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14, 22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) gli accantonamenti operati in regime di P.I.A., prima del 1998 non conferiscono natura assicurativa alla prestazione, posto che non costituiscono redditi da capitale derivanti da contratti di capitalizzazione; e) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;
10. il secondo motivo è da ritenersi assorbito in relazione a quanto divisato in ordine al primo mezzo di gravame;
11. per quanto precede, il ricorso principale deve essere accolto, poiché la sentenza impugnata, con consapevole violazione dei principi di diritto affermati nella pronuncia rescindente, ha ritenuto di individuare il rendimento ordinario, sulla base dell’applicazione del criterio della redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio dall’ENEL, recependo tale criterio dalla perizia di stima prodotta dal contribuente; il che consente„ poi, di disattendere il ricorso incidentale in relazione a quanto sopra esposto al punto 9. lett. c).
12. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
13. il consolidamento della giurisprudenza di questa Corte, nella materia in disamina, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.
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