CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2020, n. 7487 – Per ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno per la condotta di mobbing ascritta al datore di lavoro, considerando che non ogni inadempimento genera necessariamente un danno e che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica