CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 marzo 2020, n. 7565
Pagamento differenze retributive – Adibizione a mansioni equivalenti all’inquadramento riconosciuto – Tutela della professionalità – Legge 29 gennaio 1992 n. 58 – Settore delle telecomunicazioni – Tabelle di equiparazione elaborate dalle parti sociali – Verifica di effettiva equivalenza, con un controllo sull’inesistenza di un demansionamento di fatto del dipendente – Attitudini e bagaglio professionale
Rilevato che
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che in accoglimento del ricorso proposto da O.S., accertata l’erroneità dell’inquadramento nel 6° livello del c.c.n.l. S., ha condannato T. s.p.a. ad inquadrarla nel 4 livello dello stesso contratto con la qualifica di Capo ufficio a decorrere dal 1.11.1993 e poi nel livello F del c.c.n.l. per le aziende di telecomunicazione 1996 a decorrere dal 1.10.1996 con la qualifica di specialista, attuale livello 6° del c.c.n.l. 2000, con ogni conseguenza normativa retributiva e previdenziale conseguente ivi compreso il pagamento delle differenze retributive maturate dal 5.11.1998, condannando T. s.p.a. ad adibirla a mansioni equivalenti all’inquadramento riconosciuto.
2. Il giudice di appello, nel richiamare un suo precedente su vicenda analoga al quale ha inteso dare continuità, ha ricostruito la complessa vicenda del passaggio dei lavoratori dall’Amministrazione delle Poste all’I.R.I.T. e quindi alla T. e, dando conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Cassazione con riguardo alla tutela della professionalità, ai sensi della legge 29 gennaio 1992 n. 58, ha ritenuto che in presenza di tabelle di equiparazione elaborate dalle parti sociali la verifica da effettuare è, nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ., quella di effettiva equivalenza con un controllo sull’inesistenza di un demansionamento di fatto del dipendente che mortifichi le sue attitudini ed il suo bagaglio professionale.
3. Conseguentemente il giudice di appello – dopo aver accertato che dall’istruttoria erano risultate confermate le mansioni pregresse assegnate alla ricorrente, consistite nel far “girare il programma degli stipendi, la contabilizzazione del traffico telefonico nazionale e di quello internazionale per il quale veniva incaricata la S. di redigere le bollette su disposizione della ricorrente; (…) e dell’anagrafica dei dipendenti” con responsabilità su tutto il territorio nazionale – ha proceduto all’esame dei profili assegnati e di quelli di provenienza riscontrando che le mansioni descritte e comunque svolte dalla lavoratrice erano parametrabili al IV livello del c.c.n.l. S., poi livello F del c.c..n.l. delle Aziende di Telecomunicazione, le quali delineano una figura professionale specializzata analoga al profilo professionale già rivestito.
4. Per la Cassazione della sentenza propone tempestivo ricorso T. Italia s.p.a. che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso O. S.. T. Italia s.p.a. ha poi depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc.civ..
Considerato che
5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa ed erronea applicazione dell’art. 4 della legge 29 gennaio 1992 n. 58, degli artt. 2103 e 2095 cod. civ. e dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 96 disp. att. cod. proc. civ. e deduce che la Corte ha proceduto ad una pedissequa applicazione del principio di equivalenza delle mansioni in una fattispecie ritenuta, in base alla giurisprudenza di questa Corte, estranea all’ambito di operatività del principio medesimo.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 58 del 1992 in relazione all’art. 12 del c.c.I. S. del 30.6.1992 ed all’art. 14 del c.c.n.l. Telecomunicazioni del 1996 oltre che la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1362, 1363 e ss. cod.civ. denunciandosi l’erroneità dell’operazione ermeneutica condotta dalla Corte territoriale che avrebbe privilegiato l’interpretazione letterale delle declaratorie contrattuali senza dare ingresso all’ulteriore criterio logico sistematico.
7. Con il terzo motivo, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. ed agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.. Sostiene la società ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle doglianze mosse e, con motivazione non logica ed inadeguata, avrebbe trascurato di prendere in esame alcuni passaggi delle testimonianze rese in giudizio che, se tenute presenti, l’avrebbero invece dovuta convincere dell’infondatezza della pretesa.
8. I primi due motivi di ricorso devono essere rigettati mentre il terzo va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
9. Va rammentato che la legge 29 gennaio 1992 n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, senza che tale passaggio desse luogo all’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto.
10. Occorre tuttavia ricordare che, sebbene la legge non abbia previsto una specifica procedura di impugnazione delle tabelle di equiparazione in contraddittorio con le parti stipulanti, è comunque possibile per il giudice disapplicarle in via incidentale quando ne ravvisi la parziale nullità in relazione alla non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità della equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto (cfr. Cass. 11/08/2004 n. 15605 ma anche, successivamente Cass. 23/04/2015 n. 8285).
11. Pertanto nel caso in cui il giudice riscontri l’erroneità delle tabelle, per la mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, non rispettose del criterio della tutela della professionalità acquisita, ben può disapplicarle e procedere lui stesso alla individuazione, nel nuovo assetto del personale, della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore nell’inquadramento precedente.
12. La legge n. 58 del 1992 ha attribuito alle organizzazioni sindacali il potere di concordare con la parte datoriale le tabelle e tuttavia, trattandosi di tabelle di “equiparazione”, queste non sono destinate a disporre dei diritti dei lavoratori ma sono, piuttosto, volte alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno. Con la legge citata è stata infatti dettata direttamente la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori e del mantenimento di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto.
13. Ne consegue che, “così come la corrispondenza del trattamento economico andava valutata in senso globale, anche le tabelle di equiparazione avrebbero dovuto essere elaborate dalle organizzazioni sindacali non in termini di corrispondenza meccanica ed assoluta (al che non risponde il concetto di “equiparazione”), ma secondo un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta a volta presi in considerazione, avente riguardo anche ad aspetti eventualmente assorbenti, stante l’esigenza di raccordo (non di semplice giustapposizione) tra i diversi sistemi, di classificazione e di inquadramento, propri del sistema pubblicistico dell’ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite (cfr. Cass. n. 8285/2015 cit.).
14. Da quanto esposto consegue che alla Corte di merito era demandata proprio la verifica della corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte ed il profilo assegnato.
15. Nello svolgimento di tale compito, tuttavia, la sentenza ha del tutto trascurato di compiere quell’ operazione di sussunzione delle mansioni accertate e quali risultate provate nel profilo astratto rivendicato piuttosto che in quello riconosciuto.
16. La Corte effettua un confronto tra le mansioni descritte nel livello contrattuale preteso e poi riconosciuto in giudizio e quello assegnato in sede di passaggio ma non àncora tale scelta ad alcun elemento concreto, sebbene proprio su questo tema si fosse sviluppato il contrasto.
17. Così facendo la sentenza è incorsa nella violazione denunciata nel terzo motivo di ricorso che, quindi, come si è detto, deve essere accolto.
18. La sentenza cassata deve perciò essere rinviata alla Corte di merito che darà conto delle risultanze istruttorie e ricostruirà le mansioni svolte per poi sussumerle nel profilo astratto a cui le stesse sono riconducibili.
19. Alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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