La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7850 depositata il 16 aprile 2020 intervenendo in tema di agevolazione “prima casa” ha riaffermato che “In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, per stabilire se l’abitazione sia di lusso non assume specifica rilevanza la destinazione che l’acquirente o gli acquirenti attribuiscono al bene, sicché, in caso di acquisto “pro indiviso” di un unico cespite immobiliare (nella specie, villino di due piani, con locale autorimessa e terreno pertinenziale) da parte di due acquirenti, non è consentito il frazionamento della superficie utile tra i medesimi (nella specie, imputando a ciascuno di essi un piano dello stabile) come se il rogito notarile riguardasse due autonome alienazioni, ostandovi la con titolarità indivisa dei diritti sul bene, che consente, ai sensi dell’art. 1102 c.c., a ciascun comunista la facoltà di usare il bene comune.”
La vicenda ha riguardato due soggetti che avevano acquistato pro indiviso un villino composto da due unità abitative usufruendo delle agevolazioni “prima casa” ed a cui l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di liquidazione con cui veniva disconosciuto il diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, stante la natura di lusso dell’immobile. Avverso tale atto impositivo i due contribuenti proponevano ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respinsero le doglianze dei ricorrenti. I contribuenti, avverso la decisione della CTP, proposero appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata. In particolare per i giudici di secondo grado l’immobile in esame si sviluppava su due piani, ciascuno dei quali di mq 240 e, dunque, la somma di essi era superiore al parametro indicato dal d.m. del 2 agosto 1969 al fine di godere dell’agevolazione richiesta. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ricordando che “Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell’art.6 del d.m. 2 agosto 1969, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative”
Pertanto per i giudici di legittimità non competono le agevolazioni prima casa, nel caso di specie, in quanto l’immobile supera i 240 mq complessivi è considerato di lusso anche se comprato da due persone diverse trattandosi di un’unica unità immobiliare, non essendo consentito ai fini dell’agevolazione frazionare la superficie utile.