ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Comunicato 16 aprile 2020
Task force SACE-ABI: al via l’operatività di “Garanzia Italia”
SACE e l’Associazione Bancaria Italiana hanno definito congiuntamente le modalità operative e i termini di rilascio per i finanziamenti garantiti da SACE (“Garanzia Italia”) e controgarantiti dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile
A disposizione degli istituti di credito il portale “Garanzia Italia”, sviluppato da SACE, dedicato all’inserimento delle richieste e al rilascio delle garanzie
Roma, 20 aprile 2020 – La Task Force SACE-ABI annuncia l’avvio della operatività di “Garanzia Italia”, il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19, come previsto dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile.
A seguito di un lavoro incessante, in meno di due settimane, la Task Force ha infatti definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti.
Il rilascio delle garanzie a favore delle banche – già accreditate o che ne faranno richiesta – avverrà online attraverso il portale dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi. Ad esempio, per la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro avverrà entro le 48 ore.
Si ricorda comunque che le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’Impresa Beneficiaria.
Il portale di SACE è stato pensato come un percorso digitale, semplice e veloce, in grado di ricevere e gestire richieste per operazioni singole o multiple, consentendo di effettuare i controlli di conformità sui documenti in maniera automatizzata. Tutto ciò con l’obiettivo di fornire alle imprese nel minor tempo possibile la liquidità necessaria a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Oltre al portale “Garanzia Italia” dedicato alle banche, sul sito www.sacesimest.it/garanziaitalia è a disposizione di banche e imprese un simulatore che offre – a seguito dell’inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell’azienda relativi al bilancio 2019 – una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità. Nella stessa pagina web sono inoltre disponibili tutte le principali informazioni per imprese e banche, incluso il disciplinare per gli istituti di credito contenente le modalità operative e di accreditamento al portale “Garanzia Italia”.
L’ABI, con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.
Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro. Tale schema è disponibile anche sul sito ABI (www.abi.it) ed è di seguito riportato.
Allegato
EMERGENZA COVID-19 – COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LA LIQUIDITA’ FINO A 25 MILA EURO GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Il “DL Liquidità” prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario1.
- Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
-il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
-l modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).
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- I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
- Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”).
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- Il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l’impresa richiedente l’agevolazione ha già beneficiato (NOTA 2) di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
- Quando la banca ha acquisito i documenti può procedere a inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia.
- Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica.
Immagine 3
- La banca può quindi procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.
- Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
- L’impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
- Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all’utilizzo del Portale FdG.
- Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG.
ESEMPI DEL MASSIMO GARANTIBILE
Il Fondo può garantire finanziamenti per un importo massimo non superiore al 25% dei ricavi dell’impresa – secondo quanto indicato nel modulo di domanda di garanzia – e comunque fino a 25 mila euro.
Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile, come sopra indicato.
Di seguito alcuni esempi.
IMPRESA A
Importo ricavi = 120.000 euro
25% ricavi = 30.000 euro
Importo massimo garantibile = 25.000 euro
Modalità di erogazione
Banca X = 25.000
Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000
IMPRESA B
Importo ricavi = 80.000 euro
25% ricavi = 20.000 euro
Importo massimo garantibile = 20.000 euro
Modalità di erogazione
Banca X = 20.000
Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000
—
Note:
1) L’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi.
2) Il soggetto richiedente deve essere già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno quindi indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda.
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