PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 97
Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza, in ragione degli effetti economici dell’emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza n. 8 del 2016, dagli articoli 16, 17 e 18 dell’ordinanza n. 13 del 2017, dall’art. 14 dell’ordinanza n. 19 del 2017 e dall’art. 5 dell’ordinanza n. 68 del 2018, disciplina la facoltà e le modalità di richiesta del pagamento dei SAL relativi agli interventi di ricostruzione privata in corso, delle spese tecniche nonché delle spese sostenute per gli interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.
2. Le disposizioni della presente ordinanza sono attuate dalla struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.
Le medesime disposizioni possono essere attuate anche dagli altri soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in quanto applicabili.
3. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione sino alla data del 30 giugno.
Art. 2
Modalità di erogazione
1. Può essere richiesto il pagamento esclusivamente delle opere eseguite, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 1, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo.
2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori redatto con riferimento al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», utilizzando il prezzario unico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, è presentata dal direttore dei lavori all’Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.
4. La richiesta di erogazione può essere presentata, entro il termine di cui all’art. 1, e secondo le modalità fissate nel presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti ordinanze di riferimento.
5. Ai fini della verifica della regolarità contributiva, alla data di emissione delle fatture, delle imprese affidatarie e fornitrici nonché dei tecnici e professionisti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
6. Il pagamento, nei limiti di cui al comma 1, può essere richiesto anche in relazione ai contributi per i beni mobili strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal caso, la richiesta di pagamento, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, è presentata dal tecnico che certifica l’entità della spesa sostenuta tramite la piattaforma informatica in uso presso la struttura commissariale. Qualora la relativa spesa sia stata sostenuta in tutto o in parte dal beneficiario, può procedersi all’erogazione del pagamento direttamente in suo favore.
7. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, rispettando l’ordine cronologico delle richieste, predispone la determinazione con la quale autorizza al pagamento l’Istituto di credito prescelto dal beneficiario.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La compensazione degli importi concessi in applicazione della presente ordinanza è effettuata in occasione del pagamento del primo SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalità disciplinate dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, in occasione della determinazione dell’importo del SAL ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, detrae la quota del pagamento già erogato e autorizza l’Istituto di credito prescelto dal beneficiario al pagamento della differenza.
Art. 4
Efficacia
1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente nella individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall’emergenza sanitaria in corso, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
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