CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26485
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Trasferimento terreni agricoli e fabbricati rurali – Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina – Condizioni
Ritenuto che
Con atto di compravendita del 05.08.2009 L.D.D. acquistava, in proprio, il diritto di usufrutto vitalizio su un complesso immobiliare composto da vari appezzamenti di terreno agricolo e tre fabbricati rurali, siti nel comune di Montepulciano, Fraz. Acquaviva, loc. La Croce – P.S.C. n. xxx. Il diritto di nuda proprietà sui medesimi appezzamenti, invece, veniva acquisito dalla Società Agricola “F.R.T. S.r.l.”, rappresentata dallo stesso sig. D.D., socio al 99%. Nell’atto egli, in proprio, e quale legale rappresentante della società ” F.R.T. S.r.l.”, chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico, di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, relativamente ai terreni agricoli acquistati, con valore pari a 575.000,00 (valore nuda proprietà ed usufrutto), dichiarando a tal fine che entrambe gli acquirenti erano in possesso della qualifica di imprenditore agricola e che sussistevano gli altri requisiti previsti per l’agevolazione.
Con riferimento all’acquisto dei fabbricati rurali, il cui valore complessivo era pari ad 190.000,00 (valore nuda proprietà ed usufrutto), venivano invocate le agevolazioni previste a favore degli IAP di cui al d.lgs. n. 99 del 2004, essendo in possesso dei requisiti per le agevolazioni inerenti la piccola proprietà contadina Successivamente il 01.12.2011, il sig. D.D. cedeva, con atto notarile (rogito notaio B.), alla Società Agricola F.R.T. S.r.l. il diritto di usufrutto sui suddetti beni, ossia sugli appezzamenti di terreno e sul fabbricato rurale, (prima del decorso del termine previsto dalle disposizioni agevolative, rispettivamente, di 10 e di 5 anni dall’acquisto).
L’Agenzia delle Entrate, presi in esame sia l’atto di compravendita del diritto di usufrutto vitalizio stipulato in data 05.08.2009 che soprattutto il successivo atto di cessione del 01.12.2011, verificato il mancato rispetto del vincolo del decennio e del quinquennio previsti, applicava le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, rispettivamente del 15%, del 2% e dell’10%.
Conseguentemente, con avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20091T002787000 (C.U. n.2009/CAR000002) prot. 11.37912/2014, venivano richieste dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate imposte, sanzioni ed interessi per la decadenza dalle agevolazioni c.d. compendio unico, mentre con avviso di liquidazione n.20091T002787000 (C.U. n.2009/CAR000002), prot. n. 37914/2014, venivano richieste imposte ed interessi per la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla I. n. 604 del1954 (Piccola proprietà contadina) L.D.D., infatti, nell’atto di compravendita del 05.08.2009 aveva chiesto l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico, ex art. 5-bis, 4 comma, d.lgs. n. 228 del 2001, in relazione ai terreni agricoli acquistati, per il valore complessivo di 575.000,00 (valore nuda proprietà ed usufrutto) mentre per il fabbricato rurale, acquistato per il valore complessivo di 190.000,00 (valore nuda proprietà e usufrutto), aveva chiesto le agevolazioni sulla base della normativa applicabile agli IAP (c.d. imprenditore agricolo professionale) per la piccola proprietà contadina di cui al d.lgs. n. 99 del 2004.
Venivano così notificati a L.D.D. detti atti impositivi ed egli proponeva tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena eccependo, in sintesi, preliminarmente la nullità o l’inesistenza della notifica degli avvisi di liquidazione impugnati, la nullità degli avvisi per inesistenza degli stessi presupposti per invocare la decadenza dalle agevolazioni, in ragione della inesistenza nell’atto di cessione di qualsivoglia intento speculativo trattandosi di una mera riunificazione nello stesso soggetto del diritto di usufrutto alla nuda proprietà, nonché la nullità degli avvisi impugnati per difetto di motivazione essendo preclusa la possibilità di conoscere in modo compiuto ed intellegibile la pretesa impositiva.
Con sentenza n. 299/1/15, depositata in data 21.06.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Siena non accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo la decadenza dalle agevolazioni.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, denunciando l’omessa pronuncia sulla nullità o inesistenza della notificazione degli avvisi per violazione degli artt. 8 e 14 I. n. 890 del 1982, l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi impugnati e l’erronea motivazione circa la riorganizzazione aziendale effettuata, priva di qualsivoglia intento speculativo.
Con sentenza n. 579/9/16, depositata in data 23/03/2016, la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, riformava la decisione di primo grado affermando l’effettiva sussistenza della riorganizzazione aziendale che non consentiva la decadenza dalle agevolazioni fiscali ottenute ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L.D.D. si è costituito con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis, I. n. 97 del1994, della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 5-bis e 11, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo si fonda sulla supposta errata applicazione degli artt. 5-bis e 11, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001 non essendo applicabile l’agevolazione prevista per la formazione del cd. “compendio unico” nell’ipotesi di cessione del diritto ad una società di capitali, nella specie a responsabilità limitata, ove vi sia una coincidenza tra alienante ed acquirente. Sulla base di detta interpretazione non solo non sarebbe dovuta l’agevolazione invocata, ma si sarebbe anche verificata la decadenza da quella ottenuta al momento dell’acquisto dei diritti di proprietà ed usufrutto avvenuta in data 05.08.2009, essendo passati meno di cinque anni alla data della riorganizzazione familiare-societaria dei cespiti immobiliari agricoli avvenuta il 01.12.2011, non potendosi interpretare estensivamente in via analogica il comma 3 dell’art. 11 cit., trattandosi di agevolazione che necessita di un’interpretazione stringente.
2. Il motivo è infondato in ragione delle seguenti considerazioni.
2.1. Non è contestato che L.D.D. abbia acquistato, in proprio, il diritto di usufrutto vitalizio sul complesso immobiliare costituito da vari appezzamenti di terreno agricolo e tre fabbricati rurali, mentre il diritto di nuda proprietà sui medesimi appezzamenti veniva, invece, acquisito dalla Società Agricola ” F.R.T. S.r.l.”, di cui era rappresentante lo stesso sig. D.D., socio al 99%. Nell’atto egli, in proprio, e quale legale rappresentante della società ” F.R.T. S.r.l.”, chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico, di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, relativamente ai terreni agricoli acquistati, dichiarando a tal fine che entrambi gli acquirenti erano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, professionale e che sussistevano gli altri requisiti previsti per l’agevolazione.
Contestualmente, per l’acquisto dei fabbricati rurali venivano richieste le agevolazioni previste a favore degli IAP di cui al d.lgs. n. 99 del 2004, avendo dichiarato il possesso dei requisiti per le agevolazioni inerenti la piccola proprietà contadina, mai contestati. Il 01.12.2011, poi, il sig. D.D. cedeva, con atto notarile, alla Società Agricola F.R.T. S.r.l. il diritto di usufrutto sui suddetti beni, ossia sugli appezzamenti di terreno e sul fabbricato rurale.
La questione all’esame della Corte è se possa essere applicabile l’agevolazione prevista per la formazione del cd. “compendio unico” nell’ipotesi di cessione del diritto ad una società di capitali, nella specie a responsabilità limitata, ove vi sia una coincidenza tra alienante ed acquirente che ha diritto alle agevolazioni inerenti la piccola proprietà contadina, avendone i requisiti. Va preliminarmente precisato che, come correttamente rilevato dai giudici di appello nella sentenza impugnata, con riferimento alla asserita riorganizzazione aziendale, con la riunificazione nello stesso soggetto del diritto di usufrutto alla nuda proprietà non è dato riscontrare alcuna finalità speculativa, ma solo un intento di riunificare ed accorpare la proprietà agricola nello stesso soggetto, sicché, il contribuente, disponendo la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà appartenente alla società F.R.T., per le quote di proprietà già allo stesso appartenenti (in particolare, ai coniugi D.D.), non ottiene alcun vantaggio fiscale, posto che non vi è contestazione sul fatto che l’attività agricola sui terreni viene esercitata dallo stesso contribuente, che è il soggetto qualificato ai fini I.A.P.
L’art. 11 deld.lgs. n. 228 del 2001, in realtà, nel prevedere una attenuazione dei vincoli in materia di proprietà agricola coltivata con la riduzione della decadenza dai benefici da dieci a cinque anni, dispone espressamente al comma 3 che non incorre nella decadenza da tali benefici, come nel caso di specie, l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, persegua con la cessione una riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia.
A ciò si deve aggiungere che l’art. 5-bis (rubricato “conservazione dell’integrità aziendale”) del medesimo d.lgs., al comma 2, stabilisce che: “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97”, nonché, al successivo comma 11-bis, “La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento”, infine, al comma 11-quater, “La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico”, come avvenuto nel caso in esame.
Sulla possibilità che una società di capitali possa usufruire delle agevolazioni fiscali già previste per le società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale parificate alle persone fisiche (come espressamente stabilito dall’art. 9 d.lgs. n. 228 del 2001), bisogna far riferimento al d.lgs. n. 101 del 2005 (art. 2, commi 2 e 3), con cui sono state modificate alcune tra le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 2004, in tema di società agricole. In particolare, a seguito di detta modifica, l’art. 2, comma 4-bis, d.lgs. n. 99 del 2004, attualmente prevede che “le agevolazioni di cui al comma 4 (“le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto” n.d.r.) sono riconosciute anche alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto”.
Nel caso in esame, nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, tenuto conto che i giudici di appello, pur non riportando le norme da ultimo trascritte, hanno riconosciuto che la creazione del compendio unico, con le relative agevolazioni fiscali, può intervenire a favore di una società di capitali che abbia almeno un amministratore coltivatore diretto (essendo espressamente previsto dalla normativa sin qui citata).
3. In definitiva il ricorso va respinto. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, considerata la novità della questione esaminata da questa Corte.
P.Q.M.
rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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