Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 1 sentenza n. 1495 depositata il 3 dicembre 2021 – L’acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, il quale, successivamente, entro il quinquennio (dall’esercizio del diritto di riscatto) affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, indipendentemente dal fatto che l’esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del riscattante nella posizione dell’originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n.604, art. 7, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione diretta del fondo