AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 marzo 2021, n. 218
Articolo 124 del Decreto Rilancio – Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. (di seguito anche l’istante) è stata individuata dalla Regione … quale struttura incaricata di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e delle attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19. A tal fine, l’istante “ha fatto ricorso anche a forniture di attrezzature medicali, nello specifico ventilatori polmonari, con la formula del noleggio”.
L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un regime IVA di favore per le cessioni dei beni “necessari” al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il primo comma della disposizione in esame ha inserito nella Tabella A, parte Il-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai beni soggetti ad aliquota IVA del 5 per cento, una serie di prodotti, tra cui anche le attrezzature ed apparecchiature mediche, come i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva. Inoltre, il successivo secondo comma ha previsto che, per l’anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione.
Ciò posto, viene chiesto di conoscere se le forniture di apparecchiature medicali con la formula del noleggio possano essere ricondotte nell’ambito applicativo del richiamato articolo 124.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il comma 1 della disposizione in esame ha inserito nella Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, il numero 1-ter.1. relativo a ” Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Il successivo comma 2 ha stabilito, inoltre, che “(…) le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (..)”.
A seguito di tale disposizione, quindi, è stata modificata la Tabella A, Parte II- bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – alla quale viene aggiunto il numero 1-ter. 1 – prevedendo che a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020, sono soggette all’aliquota IVA del 5 per cento le cessioni aventi ad oggetto i beni elencati dal primo comma dell’articolo 124.
In via transitoria e sino al 31 dicembre 2020 é previsto il riconoscimento a dette cessioni di un regime di maggior favore, consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, concernente l’individuazione del regime IVA applicabile alle forniture di attrezzature medicali con la formula del noleggio, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 secondo cui fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nel comma 1, il trattamento IVA introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA.
Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni dei beni in commento, prodotti mediante «… contratti d’opera, di appalto e simili», «…locazione finanziaria, noleggio e simili».
Pertanto, si è dell’avviso che alle forniture di apparecchiature medicali con la formula del noleggio effettuate entro il 31 dicembre 2020, si renda applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione. Diversamente, le forniture effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad aliquota IVA nella misura del 5 per cento. Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, si ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto (cfr. Risposta n. 528 del 4/11/2020).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Trattamento fiscale, ai fini IVA, del servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri. Art. 124 dl n. 34 del 2020 - Risposta 14 dicembre 2020, n. 585 dell'Agenzia delle Entrate
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21048 del 1° luglio 2022 - L'agevolazione della tassa automobilistica del 50% per la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13172 - La sospensione del termine per l'impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Delibera 26 giugno 2019, n. 570 - Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21694 depositata l' 8 ottobre 2020 - In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, d.lgs. n. 74 del 2000: a) va escluso che il procedimento amministrativo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…