CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25027 – Le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni – lucro cessante – sia presenti che futuri sono imponibili ai fini IRPEF. La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l’abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ragioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa