MINISTERO FINANZE – Comunicato 08 giugno 2021
Dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2020 – Scadenza 30 giugno 2021 – Versamento della prima rata IMU – FAQ
Nelle Faq sono forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.
FAQ 1
Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.
RISPOSTA
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.
FAQ 2
Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.
RISPOSTA
Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:
– “l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
– il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.
Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.
Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”.
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