CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7817
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Prestazione dilettantistica per tecnico sportivo – Compenso – Copertura contributiva
Rilevato che
1. la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da A.
B. aveva condannato S.M. s.p.a., società sportiva dilettantistica ai pagamento in favore della ricorrente della somma di € 36.581,60 a titolo di risarcimento del danno per mancata ottemperanza all’obbligo assunto dalla società nell’ambito della convenzione stipulata con il Comune di Vasto, avente ad oggetto la gestione della piscina comunale;
la S.M. si era infatti impegnata a costituire in favore dei precedenti addetti alla struttura natatoria, fra i quali la B., un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente le medesime condizioni economiche e normative di quelle applicate dalla precedente società concessionaria CO.ME.TE s.c.a r.I., alla quale la S.M. era subentrata nella gestione della piscina comunale;
1.1. la Corte distrettuale ha ritenuto: a) che il contratto (di prestazione dilettantistica per tecnico sportivo) proposto alla B. dalla società S.M. non soddisfaceva l’obbligo stabilito dalla convenzione di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alle medesime condizioni giuridiche ed economiche applicate dalla precedente concessionaria del servizio di gestione della piscina comunale; b) che il danno risarcibile, come ritenuto dal giudice di prime cure, dovesse essere rapportato alle <<retribuzioni» che l’interessata avrebbe percepito per la durata della concessione, retribuzioni parametrate alla minore retribuzione annua percepita nell’ultimo triennio per l’attività prestata in favore della precedente concessionaria; c) che erano inammissibili, per novità delle questioni sollevate, le eccezioni della società in tema di aliunde perceptum e di parziale adempimento;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.M. s.p.a. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 3, d. lgs n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere qualificato, in contrasto con le emergenze in atti, come di natura autonoma tout court il contratto proposto alla B.; sostiene che, al contrario, la gestione dell’impianto natatorio implicava la natura coordinata e continuativa dello schema di collaborazione offerto e che tale schema era riconducibile alla previsione dell’art. 61, comma 3, d. lgs n. 276/2003, unica tipologia idonea a garantire nei confronti dei terzi il rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti con il Comune di Vasto, committente dell’appalto; lamenta, inoltre, la mancata lettura sistematica delle clausole del contratto;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 37 I. n. 342/200 e dell’art. 67, comma 1, lett. m) d.P.R. n. 917/1986 contestando l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il carattere tout court autonomo dell’attività prefigurata dallo schema contrattuale sottoposto dalla S.M. s.p.a. alla B. si evinceva anche dalla natura dei compensi, assoggettati a regime fiscale agevolati proprio non dei dipendenti o collaboratori me in favore di soggetti ” terzi” rispetto all’ente sportivo dilettantistico, come ad es. giudici di gara e commissari speciali; tale regime, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, era applicabile non solo ai soggetti terzi all’attività di impresa, ma anche ai collaboratori della stessa compresi gli istruttori di nuoto, quale la B.;
3. con il terzo motivo deduce errata e falsa applicazione degli artt. 11 e 66 d. lgs n. 276/2003, censurando la sentenza impugnata per avere valorizzato, nel ritenere peggiorativo, rispetto al precedente, il trattamento deteriore offerto con il contratto proposto dalla Società M., la inesistenza di copertura contributiva; evidenzia che la prestazione dell’istruttore di nuoto, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 comma 3, non è remunerabile con compenso collegato a contribuzione previdenziale;
in questa prospettiva rappresenta che la copertura previdenziale prevista in relazione alla precedente gestione dell’impianto non era nello specifico configurabile in ragione delle caratteristiche soggettive- di società sportiva dilettantistica – di essa S.M.;
4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo censurando la sentenza impugnata per avere, nel ritenere deteriori rispetto al precedente rapporto, le condizioni del contratto offerto dalla società, valorizzato il fatto che solo per il lavoratore il recesso senza rispetto dei termini di preavviso comportava il pagamento di una penale e il risarcimento dei maggiori danni; evidenzia che anche il contratto con CO.ME.TE., precedente gestore dell’impianto comunale, prevedeva la possibilità di recesso anticipato con facoltà per la sola committente di richiedere il risarcimento del danno e con valutazione del compenso del collaboratore in riferimento al conseguimento di risultato dell’attività prestata; contesta, inoltre, che la previsione di durata limitata dell’incarico proposto, con esclusione di rinnovo tacito, si ponesse in contrasti con l’impegno assunto dalla società ed evidenzia che la durata dei contratti destinati all’ingaggio degli istruttori di nuoto era collegata generalmente alla durata della stagione natatoria; analoghe deduzioni svolge in relazione alla valutazione come deteriore del trattamento economico offerto;
5. con il quinto motivo deduce omesso esame dì un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza che la società subentrata nell’appalto, ove avesse formulato una proposta di contratto diversa dallo schema depositato ai fini dell’aggiudicazione del medesimo, sarebbe stata esposta alla possibilità di revoca dell’appalto;
6. con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti censurando la quantificazione del risarcimento del danno operata dai giudici di merito, quantificazione che assume adottata senza considerare che il contratto di collaborazione non prevedeva un orario minimo, un’attività didattica di specifica assegnazione, il diritto a una determinata retribuzione a un reddito minimo sino al 2016;
7. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;
7.1. la sentenza impugnata ha accertato che la società S.M. s.p.a. non aveva adempiuto all’obbligo assunto con l’art. 3 del contratto di appalto stipulato con il Comune di Vasto in quanto lo schema di contratto proposto alla B. era riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo tout court anziché ad una collaborazione coordinata e continuativa, consentita ai sensi dell’art. 61 comma 3 d. lgs n. 276/2003, e che le condizioni economico – normative in esso previste non erano corrispondenti ma peggiorative a quelle in precedenza applicate dal precedente gestore dell’impianto;
7.2. tale accertamento è frutto della valutazione di una pluralità di elementi quali la non significatività della disciplina fiscale richiamata, il riferimento in contratto alla natura autonoma tout court del rapporto, la missiva 15.9.2011 del legale rappresentante della società che comunicava all’Amministrazione comunale ed ai sindacati la stipula di appositi contratti libero professionali con gli istruttori di nuoto, la esclusione di ogni forma di tutela in caso di malattia, infortunio, e maternità, in contrasto con il disposto dell’art. 66 d. lgs cit. , la previsione dell’obbligo, in caso di assenza, di reperire un sostituto con responsabilità per il relativo pagamento, la durata limitata del contratto, la inadeguatezza del trattamento economico concordato con la previsione di un maggiore compenso orario medio di € 0,50 calcolato in rapporto alla ” lezione” e non alla prestazione nel suo complesso, inidoneo a compensare le più sfavorevoli condizioni contrattuali proposte
7.3. le censure articolate non sono idonee a scalfire l’accertamento della sentenza impugnata sia sotto il profilo della qualificazione dello schema contrattuale quale proposto dalla società alla B. sia sotto il profilo della valutazione delle complessive condizioni economiche e normative offerte come deteriori inferiori rispetto a quelle del contratto con la società che gestiva in precedenza l’impianto comunale;
7.4. in primo luogo, è da evidenziare un profilo di inammissibilità collegato alla modalità di redazione del ricorso per cassazione connotata dalla trascrizione solo di alcune parti dello schema di contratto proposto alla B. dalla società S.M. e dalla mancata trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto del contratto stipulato con la società Co.me.te che aveva in precedenza gestito l’impianto; il mancato assolvimento, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di tali oneri formali non consente l’adeguata verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, come prescritto; in secondo luogo, la contestazione della interpretazione dello “schema contrattuale” proposto dalla società, come inteso alla costituzione di un rapporto di lavoro libero professionale non connotato dai requisiti della continuità e del coordinamento della collaborazione instauranda avrebbe richiesto la deduzione di violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, deduzione neppure formalmente prospettata dalla odierna ricorrente;
in terzo luogo, le doglianze formulate, incentrate sostanzialmente sulla inadeguatezza degli elementi valorizzati dal giudice di merito, anche per effetto di asseriti errori di diritto ( v. ad es interna di disciplina fiscale), si risolvono nella mera contrapposizione alla interpretazione del giudice di merito di quella fatta propria dalla parte ricorrente; in tale contesto, gli asseriti errori di diritto ascritti alla Corte di merito nella ricostruzione della disciplina fiscale e previdenziale non appaiono intrinsecamente idonei ad inficiare l’accertamento alla base del decisum che riposa su una pluralità di ulteriori elementi la cui valutazione in termini di significatività probatoria circa la offerta di stipula di un contratto non avente i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa e a condizioni non equivalenti a quelle con il precedente gestore dell’impianto, è sottratta al sindacato di legittimità appartenendo ad una valutazione riservata al giudice di merito;
7.5. la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata con i motivi quarto, quinto e sesto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di «doppia conforme>> ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);
8. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;
9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
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