Agenzia delle Entrate – Risposta n. 303 del 26 maggio 2022
esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento – sopravvenienze derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 – art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
….
Alfa S.p.A. (di seguito anche “l’Istante”, “la Società” o “Alfa”) svolge l’attività di ….
Nel …. e…., Alfa ha sottoscritto, rispettivamente, un contratto con il cantiere … per la costruzione di …, per un investimento complessivo di XXX dollari, e un contratto per la costruzione di … con il cantiere …, per un investimento superiore a XXX dollari.
Negli anni successivi, la crisi macroeconomica che ha coinvolto anche il settore, nonché gli eccessi di offerta nel mercato di riferimento, hanno reso insostenibili i flussi finanziari a servizio del rimborso del debito contratto.
Alfa si è trovata, pertanto, in una situazione di tensione finanziaria che ha reso necessario avviare un processo di ristrutturazione operativa e finanziaria, nonché la ricerca di alleanze strategiche con primari player del settore.
In questo contesto:
- nel …, Alfa 1, la controllante di Alfa ha siglato con il gruppo Gamma un accordo quadro che disciplina i termini e le condizioni dell’investimento del gruppo Gamma nel gruppo Alfa;
- nel corso del …, Alfa 1 e Alfa hanno siglato con Banca XXX un Term Sheet nel quale sono stati riassunti i principali termini e le condizioni della ristrutturazione dell’indebitamento bancario nei confronti di tale banca.
L’Istante ha predisposto, pertanto, un piano industriale per il periodo e una
manovra di ristrutturazione finanziaria a servizio dello stesso (Piano di risanamento), finalizzati a conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio economico-finanziario, nonché il recupero della redditività delle società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 67 comma terzo lettera d) del RD 267/42 (Legge fallimentare), oggetto di apposita asseverazione da parte di un professionista indipendente designato dal debitore.
I consigli di amministrazione di Alfa 1 e Alfa, in data XXX, hanno approvato il Piano Industriale e la Manovra Finanziaria, nonché la sottoscrizione dell’Accordo di Risanamento (di seguito “Accordo”), stipulato nella medesima data e sottoscritto anche dalla neocostituita Beta S.r.l., partecipata dal nuovo investitore Gamma al 52% e da Alfa 1 al 48%.
L’Accordo, divenuto efficace in data a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive previste dallo stesso (autorizzazione Antitrust), prevede, in sintesi:
- la ristrutturazione dei mutui (conversione di alcuni mutui da dollari in euro, la rimodulazione del termine di pagamento e nuovi tassi d’interesse);
- la ristrutturazione del mutuo ipotecario di secondo grado (nuovo piano di rimborso e nuovi tassi d’interesse);
- la trasformazione di utilizzi di linee a breve in linee autoliquidanti;
- la rimodulazione dei finanziamenti a medio lungo termine concessi da altre banche;
- la parziale rinuncia, da parte di Banca XXX, di un importo complessivo pari a XXX Euro verso Alfa 1 e Alfa, oltre interessi maturati e non pagati dal…Tale rinuncia è stata imputata a:
- linee chirografarie per XXX Euro verso Alfa 1 e per XXX Euro verso Alfa, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- indebitamento mutuo ipotecario di secondo grado per XXX Euro verso Alfa, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- indebitamento mutui verso Alfa derivanti da mutui diversi da quelli accollati da Beta, per un residuo di XXX Euro, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati dal…;
- il deconsolidamento di una parte dei mutui
Con particolare riferimento a quest’ultima operazione, il Piano di Risanamento ha previsto quanto segue:
- la cessione di … da parte di Alfa a Beta per complessivi XXX Euro, con accollo dei mutui ristrutturati per XXX Euro e finanziamento non fruttifero verso Alfa per XXX Euro,
- l’impegno, da parte di Beta, a noleggiare ..a un canone minimo che consenta il rimborso del debito nei confronti di Banca XXX;
- l’impegno, da parte di Beta, di dare mandato a un broker finalizzato a cedere a terzi, a partire dal …, le… da questa acquisite;
- in caso di liquidazione di Beta, l’impegno dei relativi soci a riversare in Alfa quanto ricevuto in esito alla liquidazione;
Le obbligazioni assunte da Beta sono ad esigibilità limitata e saranno soddisfatte nei limiti dei flussi di cassa disponibili e del valore di realizzo derivante dalla cessione delle…, non conferendo a Banca XXX pretesa ulteriore nei confronti di Beta, del suo patrimonio, né nei confronti di alcuno dei soci (c.d. clausola di “non Recourse”).
Contestualmente all’efficacia dell’Accordo, il gruppo Gamma ha sottoscritto un aumento di capitale rappresentante il 49% di Alfa, pari a XXX euro.
Tanto premesso, all’interno del bilancio chiuso al …, redatto dall’Istante in base ai principi contabili internazionali, sono stati riflessi gli impatti positivi derivanti dalla riduzione dei debiti per effetto dell’Accordo e in esecuzione del Piano.
In particolare, come si evince nella Nota Integrativa al Bilancio, per effetto del perfezionamento dell’Accordo, i mutui e altri debiti oggetto di rinegoziazione sono stati oggetto di applicazione del principio IFRS 9, con iscrizione del debito come nuovo debito.
La sopravvenienza attiva netta, complessivamente pari a euro XXX e contabilizzata tra i proventi finanziari, è così composta:
- sopravvenienza attiva da applicazione IFRS 9 per XXX Euro: tale componente è stata determinata come differenza tra debito residuo nominale (al netto della rinuncia parziale da parte della Banca XXX) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato. Ciò ha comportato l’iscrizione di una componente reddituale positiva iniziale (c.d. day one profit);
- rilascio (componente negativa) quota annuale IFRS 9 indebitamento finanziario per XXX euro: trattasi dei maggiori interessi passivi rispetto a quelli che sarebbero stati altrimenti evidenziati lungo la durata del finanziamento;
- sopravvenienza (componente negativa) da applicazione IFRS 9 in relazione al c.d. “Seller’s Credit” per XXX euro: tale componente (c.d. day one loss) è stata rilevata in seguito all’applicazione del costo ammortizzato sul credito verso Beta rilevato in seguito alla cessione ..(operazione di deconsolidamento mutui prevista nel Piano);
- rilascio quota annuale IFRS 9 Seller Credit per XXX euro: trattasi dei maggiori interessi attivi rispetto a quelli che sarebbero stati altrimenti evidenziati lungo la durata del finanziamento verso Beta;
- sopravvenienza attiva da stralcio del debito e di interessi bancari per XXX euro: trattasi della riduzione dei debiti in linea capitale e interessi derivante dall’Accordo e in esecuzione del Piano;
- utile su cambi per XXX euro, corrispondente alle differenze cambio positive realizzate in seguito alla conversione dei mutui da USD in Euro (come previsto nel Piano di Risanamento).
A completamento, l’Istante segnala che, nel conto sopravvenienze attive, sono stati contabilizzati anche i costi di transazione (onorari per consulenze) sostenuti nel … e che il trattamento fiscale delle componenti di cui ai punti n. 5 e n. 6 non è oggetto della presente Istanza.
Con specifico riferimento alla componente di cui al punto 1, c.d. day one profit, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che l’analisi qualitativa delle modifiche intercorse alle condizioni concordate con le banche nell’ambito dell’Accordo di Risanamento ha portato al riscontro di una variazione sostanziale dei termini delle passività finanziarie interessate e alla conseguente contabilizzazione dell’estinzione delle passività finanziarie originarie e rilevazione di nuove passività finanziarie, in applicazione delle prescrizioni dell’IFRS 9.
Tale componente reddituale positiva corrisponde, pertanto, alla sommatoria delle componenti c.d. day one profit determinate al … (data di efficacia dell’Accordo di Risanamento) in relazione a ciascuna delle passività finanziarie di Alfa oggetto di ristrutturazione, ed è stata calcolata come differenza tra l’ultimo valore contabile del debito residuo al … e il fair value, in pari data, delle nuove passività, determinato attualizzando i flussi di cassa futuri a un tasso di mercato assunto pari al …% annuo.
Il day one profit, inoltre, è stato determinato nella valuta funzionale adottata da Alfa, ovvero il dollaro statunitense e, ai fini della redazione del bilancio, i valori sono stati convertiti in Euro utilizzando il cambio medio dell’esercizio ….
Con riferimento alla componente di cui al punto 2, in sede di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che la stessa, calcolata in dollari e convertita in euro sulla base del cambio medio dell’esercizio …, è pari al differenziale tra gli interessi passivi contrattuali e quelli determinati in base al metodo del costo ammortizzato, utilizzando il tasso di mercato del …%.
Infine, l’Istante ha chiarito che, analogamente a quanto descritto per la componente positiva di cui al punto 1, la componente negativa di cui al punto 3, calcolata in dollari e convertita in euro sulla base del cambio medio dell’esercizio …, è stata determinata come differenza tra il valore contrattuale del credito finanziario verso Beta e il fair value calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di mercato del …% annuo.
La componente positiva di cui al punto 4, invece, deriva dalla contabilizzazione degli interessi attivi calcolati in base al tasso di interesse di mercato del …% individuato al momento della rilevazione iniziale del credito finanziario nei confronti di Beta.
Considerato quanto sopra esposto, pertanto, l’Istante chiede ( primo quesito) la conferma che la componente iniziale che esprime il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato (c.d. day one profit) rientri nell’ambito di applicazione della disposizione dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Istante chiede, altresì, ( secondo quesito) conferma che la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti in esecuzione del Piano attestato di cui al primo quesito debba essere determinata al netto della componente negativa di reddito iscritta in applicazione del principio contabile IFRS 9 in relazione al Seller Credit (c.d. day one loss).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al quesito n. 1, l’Istante osserva quanto segue.
L’operazione di ristrutturazione del debito sopra descritta ha comportato una variazione sostanziale dei termini contrattuali dei finanziamenti, con la conseguente eliminazione del debito originario e contestuale rilevazione del nuovo debito.
Quest’ultimo corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato.
Ciò ha comportato l’iscrizione tra i proventi finanziari della Società, in applicazione dell’IFRS 9, di una componente reddituale iniziale (c.d. day one profit) che esprime il differenziale derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.
L’Istante, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009 n. 48 relativamente all’applicazione, nei confronti dei soggetti per i quali vige il principio della derivazione rafforzata, delle disposizioni del TUIR che “[…] esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi comunque denominati […]”, ritiene che a tale componente reddituale possa applicarsi la disposizione di cui all’articolo 88 del TUIR, che neutralizza le sopravvenienze attive conseguenti all’attuazione di una procedura di risanamento, che residuano a seguito dello scomputo delle perdite di periodo e pregresse (senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento), la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Tale disposizione, infatti, ha la finalità di riconoscere al debitore un beneficio fiscale nei limiti in cui l’effetto esdebitatorio conseguente al piano potrebbe altrimenti dar luogo ad una imposta dovuta, agevolando così il ricorso agli strumenti di ristrutturazione dei debiti.
Pertanto, poiché le componenti positive in esame sono, a parere della Società, strettamente connesse e conseguenti alla ristrutturazione dei debiti concordata con i creditori nell’ambito dell’Accordo e in attuazione del Piano, un’eventuale non riconducibilità delle componenti in questione nell’alveo dell’articolo 88 sarebbe contraria alla ratio della norma.
A completamento, l’Istante rileva, inoltre, che, in seguito all’iscrizione del debito al costo ammortizzato, per l’intera durata del debito saranno imputati a conto economico interessi passivi determinati al tasso di mercato, superiori a quelli addebitati dalle banche in base al nuovo tasso concordato, che la Società considera deducibili ai sensi dell’articolo 96 del TUIR.
Infine, in sede di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che Alfa ha maturato asset fiscali, consistenti in perdite fiscali, pregresse e di periodo, ed eccedenze di interessi passivi, pregresse e di periodo, per un totale pari a euro XXX.
Pertanto, la componente positiva c.d. day one profit che eccede le stesse ammonta a euro XXX.
Con riferimento al secondo quesito, l’Istante precisa quanto segue.
Come sopra descritto, nell’ambito dell’operazione di deconsolidamento di parte dei mutui, Alfa ha ceduto a Beta per complessivi XXX Euro, a fronte dell’accollo, da parte di Beta, dei relativi mutui ristrutturati per XXX Euro e del pagamento dilazionato del differenziale per XXX Euro (Seller’s Debt), senza applicazione di interessi.
A seguito di tale operazione, Alfa ha contabilizzato una sopravvenienza, corrispondente a una componente negativa iniziale pari a XXX euro, derivante dall’applicazione del principio IFRS 9 in relazione al credito verso Beta (Seller’s Credit), che esprime la perdita derivante dalla stipula di condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle di mercato.
L’Istante è dell’avviso che la componente in esame, in quanto derivante dall’iscrizione di una nuova attività strettamente correlata alle operazioni previste nel Piano di ristrutturazione del debito complessivo di Alfa, debba ridurre il valore della sopravvenienza attiva di cui al primo quesito e, pertanto, considerarsi indeducibile.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall’Istante e si fonda sugli elementi descritti nell’istanza, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza e nei vari allegati prodotti.
Sul punto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Gli effetti del presente parere, inoltre, non si estendono a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta da parte dell’istante.
Tanto premesso, in relazione al primo quesito, si precisa quanto segue.
L’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza.
Sul piano fiscale, l’articolo 88, comma 4-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone, tra l’altro, che, nel caso “di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese (…), la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica (…), e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico“.
La disposizione in esame introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
Sul piano fiscale, in altri termini, il legislatore è intervenuto prevedendo l’irrilevanza delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
La sopravvenienza attiva oggetto del quesito, c.d. day one profit, pari a euro XXX, secondo quanto rappresentato dall’interpellante, deriva dall’applicazione del principio contabile IFRS 9, in seguito alla rimodulazione dei debiti operata a seguito della stipula dell’accordo di risanamento della Società.
Nello specifico, la componente reddituale in esame, che differisce dalla sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia in linea capitale e interessi da parte della controparte, esprime la differenza tra il debito residuo nominale (al netto della rinuncia parziale da parte di Banca XXX) e il valore attuale dei flussi futuri al tasso di mercato, evidenziando, dunque, il guadagno derivante dalla stipula del finanziamento a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.
In proposito, appare opportuno richiamare la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 che, coerentemente con quanto previsto dalla Relazione illustrativa al D.M. n. 48 del 2009, chiarisce, innanzitutto, che l’iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione – anche ai fini fiscali.
La citata circolare chiarisce, altresì, che, nell’ipotesi in cui il credito sia erogato a condizioni significativamente differenti da quelle di mercato, la prima iscrizione dei crediti può determinare la rilevazione a conto economico di un onere o di un provento, quale differenziale tra l’ammontare del credito erogato e il valore di mercato del credito stesso.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR, infine, il documento di prassi precisa che:
- il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’articolo 106 del TUIR;
- eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.
Si ricorda, infatti, che, ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83 del TUIR, al comma 1, secondo periodo, dispone che “(…) valgono (…) i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.
Conseguentemente, il provento iscritto in bilancio a seguito della rinegoziazione del finanziamento assume rilevanza anche ai fini fiscali.
A tal proposito, si osserva che, in virtù dell’art. 88, comma 1, del TUIR, la riduzione di debiti iscritti in precedenti bilanci costituisce, ai fini fiscali, una sopravvenienza attiva.
Pertanto, poiché nella situazione in esame il provento che emerge per effetto della contabilizzazione IAS/IFRS rappresenta l’insussistenza di una passività iscritta in bilancio in esercizi precedenti, in virtù del principio di derivazione sopra richiamato, lo stesso concorre in linea di principio a formare il reddito imponibile come sopravvenienza attiva.
In particolare, poiché deriva da un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 627, pubblicato nel registro delle imprese, il Provento medesimo rientra nell’ambito di applicazione del comma 4- ter) secondo periodo del citato art. 88.
Con riferimento al secondo quesito posto dall’Istante, si ritiene che la sopravvenienza passiva (c.d. day one loss) derivante dall’applicazione dell’IFRS 9 in relazione al credito verso Beta, che esprime la perdita derivante dalla stipula di condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle di mercato, in quanto strettamente connessa al piano di ristrutturazione, debba ridurre il valore della sopravvenienza attiva di cui al primo quesito e, dunque, considerarsi indeducibile.
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