Corte di Cassazione ordinanza n. 26731 depositata il 12 settembre 2022
detraibilità dei costi di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva accolto il ricorso proposto da G.F. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.
La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali dovevano considerarsi infondate, trattandosi di spese pubblicitarie congrue rispetto al volume d’affari del contribuente, non essendovi prova di “sovrafatturazione” e comunque non essendo vinta dall’Ente impositore la presunzione di cui agli artt. 90, legge 289/2002, 108, dPR 917/1986.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 90, legge 289/2002, poiché la CTR ha ritenuto di rigettare le sue pretese sulla sola base della previsione di tale disposizione legislativa, senza tuttavia verificarne l’applicabilità in concreto ed in fatto.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 2697, cod. civ., poiché la CTR non ha verificato in concreto la sussistenza dei presupposti di deducibilità dei costi de quibus, con particolare riguardo all’inerenza e congruità degli stessi.
Pur in disparte dell’infondata eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Pacifico in fatto che si tratti di costi di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche (H.F. e V.C.) e che il loro ammontare è inferiore ad euro 200.000 annuali (v. in tal senso il controricorso agenziale), non resta che ribadire il, consolidato, principio di diritto che «In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14232 del 07/06/2017, 644591 – 01).
Il giudice tributario di appello, sia pure con motivazione sintetica, ha preso in esame tutti i presupposti di applicabilità della disposizione legislativa speciale de qua, con particolare riguardo alla effettività della prestazione promozionale dello sponsee in favore dello sponsor e della congruità (c.d. inerenza “quantitativa”) dei costi in esame rispetto al fatturato dello sponsor medesimo.
Tali accertamenti di fatto non possono comunque essere oggetto di revisione in questa sede.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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