AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 124 del 20 gennaio 2023
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente corrisposti da società estera a soggetto fiscalmente residente in Italia
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Contribuente dichiara di svolgere, dal________, un’attività di lavoro dipendente presso una società olandese con la qualifica di ingegnere informatico.
Tale attività è attualmente svolta in modalità smart working a causa della pandemia Covid 19.
L’Istante è intenzionato a riprendere la residenza e il domicilio in Italia, pur continuando a svolgere l’attività alle dipendenze della società dei Paesi Bassi dalla quale percepirà emolumenti tassati secondo la legislazione di tale Stato.
Ciò posto, il Contribuente chiede alla scrivente di pronunciarsi in merito agli adempimenti tributari spettanti allo stesso Istante in qualità di soggetto residente e domiciliato in Italia ma beneficiario di emolumenti già tassati alla fonte, ai sensi della normativa interna olandese, come documentato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa riguardo alla fattispecie in esame.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante, anche con riferimento alla precedente residenza all’estero del Contribuente.
Ciò premesso, la scrivente fornisce, di seguito, le proprie valutazioni nel presupposto (qui assunto acriticamente) di una residenza fiscale in Italia del Contribuente poiché questa è la fattispecie rappresentata dall’Istante.
L’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n, 917 (di seguito TUIR) prevede che ‘‘l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10”.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che il reddito di lavoro dipendente percepito dall’Istante, soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 51 del TUIR, e riportato nelle relative dichiarazione dei redditi.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, si rileva che l’articolo 15 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente il Trattato internazionale; ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Al riguardo, si rileva che i redditi di lavoro dipendente, erogati all’Istante dalla società olandese, risulterebbero corrisposti ad un residente italiano a fronte di un’attività lavorativa svolta nel nostro Paese (in sostanza lo Stato di residenza del beneficiario dei redditi e quello della fonte degli stessi coincidono). Da ciò consegue che, nell’ipotesi prospettata dall’Istante di una sua residenza fiscale italiana (qui assunta acriticamente), i redditi in esame sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale.
Il Contribuente potrà richiedere alle competenti Autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 15, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra l’Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.
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