La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9973 depositata il 14 aprile 2023, intervenendo in tema di agevolazioni fiscali per le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) stabilendo che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi preclude all’Associazione sportiva dilettantistica di fruire del regime fiscale agevolato.
La vicenda ha riguardato una AS.D. a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui, in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi, era stato determinato nei confronti della predetta associazione un reddito d’impresa pari ad € 152.000,00;
La contribuente A.S.D. impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia di primo grado). I giudici di prime cure accolsero le doglianze della contribuente annullando l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione della C.T.P., l’Ufficio propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale (oggi Corte di Giustizia di secondo grado), che rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando che non era mai contestato la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della contribuente, inoltre spettava alla predetta Amministrazione appellante provare che la (…) svolgesse solo attività commerciale e, quindi, dovesse essere come tale tassata in via ordinaria;
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione, contro la sentenza della CTR, con due motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso.
Il secondo motivo viene rigettato in quanto, la Suprema Corte, in aderenza al principio stabilito dalle sezioni unite ha ribadito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
Sul primo motivo, accolto dai giudici di legittimità, nella sentenza in commento viene evidenziato che “… l’art. 1 della l. n. 398 del 1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, che abbiano svolto anche attività di tipo commerciale, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato, purché i proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale non superino l’importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00; …”
Per i giudici del palazzaccio “… se l’associazione opta per il regime di cui alla l. n. 398 del 1991, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione. …” Il suddetto “… obbligo generale discende, infatti, dall’art. 1, del D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale «ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi» …”
Per cui, evidenziano i giudici della Corte Suprema, la presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione ex L. n. 398/91, in quanto, qualora manchi la dichiarazione “… non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato …”
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