Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione 10, sentenza n. 203 depositata l’ 8 febbraio 2023 – Il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, “incidenter tantum” anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l’atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario