CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22155 depositata il 24 luglio 2023
Lavoro – Trasferimento – Domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria – Assegnazione all’ambito territoriale – Presenza di controinteressati – Difetto di contraddittorio – Accoglimento con rinvio
Svolgimento del fatto
1. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 766 del 2018, in ordine alla quale interveniva ordinanza ex art. 348-bis, cod. proc. civ., ha accolto il ricorso proposto da S.I. nei confronti del MIUR e per l’effetto ha dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere trasferita ad uno degli ambiti territoriali della domanda proposta, secondo l’ordine indicato e nel rispetto del punteggio di titolarità.
2. La lavoratrice docente di scuola primaria, con decorrenza 1° settembre 2015, aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017 per la Fase C, e indicava gli ambiti nazionali in ordine di preferenza e, in via prioritaria, gli ambiti provinciali della Campania.
Tuttavia, in esito alle operazioni le veniva assegnato l’Ambito 0006 con assegnazione di incarico triennale presso le scuole elementari Principe di Piemonte di Roma. Mentre alcune insegnanti, che si trovavano nella sua stessa posizione giuridica, con punteggio inferiore avevano ottenuto il trasferimento negli ambiti prioritariamente indicati, ricompresi nella Regione Campania.
La ricorrente agiva in giudizio per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’assegnazione all’ambito territoriale Campania 0026, ovvero in subordine a uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l’ordine di preferenza ed il punteggio di titolarità.
3. Il Tribunale accoglieva la domanda in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, secondo lo scorrimento della graduatoria, ovvero il punteggio assegnato a ciascun docente nell’ambito della fase di riferimento.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di ricorso.
5. Resiste la lavoratrice con controricorso.
6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
7. La ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Occorre premettere che nella sentenza si dà atto che nel ricorso erano indicate alcune controinteressati che con punteggio inferiore alla ricorrente avevano avuto l’assegnazione della cattedra nell’ambito indicato da quest’ultima.
2. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 1850 del 2023) “in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito” (Cass., n. 36356 del 2021), richiamando anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni in quella sede più diffusamente addotte.
3. La necessità del litisconsorzio è resa altresì evidente dal fatto che, rispetto alla pretesa ai medesimi posti o all’annullamento di una medesima procedura, è evidente che unico debba essere il processo, rischiandosi altrimenti di far sovrapporre decisioni tra loro incompatibili e giuridicamente in contrasto, perché tali da attribuire più volte a persone diverse il medesimo bene della vita o a giudicare in modo tra loro difforme sulla validità o meno della medesima selezione.
4. Nella specie, pur in presenza di controinteressati, come osserva la sentenza del Tribunale di Salerno, si rileva che il litisconsorzio non è stato realizzato in primo grado e ciò comporta che l’esame della domanda giudiziale non poteva avere corso se non previa integrazione del contraddittorio mancato.
5. La (doverosa) rilevazione d’ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell’art. 383 cod. proc. civ., comma 3, e dell’art. 354, cod. proc. civ., comma 1, la cassazione della sentenza e il rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per l’impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo prospettato dal ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio.
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