CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34186 – Inammissibile è la deduzione relativa alla spettanza della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva percezione del reddito, in quanto questione non trattata nella sentenza impugnata, dove osi ribadire che ove si prospetti una questione nuova in quanto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve assolvere all’onere – ai fini dell’ammissibilità della censura – di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l’atto del giudizio di merito nel quale la questione era stata trattata, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione