CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25551 depositata il 31 agosto 2023
Lavoro – Pagamento dei contributi previdenziali omessi – Società in liquidazione – Regime di responsabilità solidale – Contratto di trasporto – Contratto di appalto di servizi di trasporto – Art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 – Contratti di subfornitura – Rigetto
Fatti di causa
1.– Il Tribunale di Parma, in accoglimento del ricorso dell’INPS, ha ingiunto il pagamento dell’importo capitale di Euro 141.890,91 a S.E.C. S.P.A., in quanto obbligata in solido con il vettore F.A.s.r.l. in liquidazione a pagare i contributi previdenziali omessi, in forza dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
S.E.C. S.P.A. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo e il Tribunale di Parma ha accolto l’opposizione, accertando che nulla l’opponente deve corrispondere all’Istituto per il titolo azionato in sede monitoria.
2.– Con sentenza n. 667 del 2016, depositata l’8 agosto 2016, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia di primo grado.
2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è riconducibile al contratto di trasporto e non a quell’appalto di servizi di trasporto, che l’appellante ha prospettato nei motivi d’impugnazione.
L’appalto di servizi di trasporto presuppone, difatti, che le parti abbiano pianificato, «con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, la esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative, in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente» (pagina 8 della pronuncia d’appello).
L’esame delle «modalità concrete di esecuzione dei trasporti» (la già richiamata pagina 8), descritte dai testi ascoltati nel giudizio di primo grado, smentisce tali caratteristiche. Neppure nei verbali di accertamento ispettivo si rinvengono utili elementi di riscontro della prospettazione dell’appellante.
2.2.– Ne discende che non è applicabile la previsione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che presuppone «un vero e proprio contratto di appalto» (pagina 7 della sentenza impugnata).
Né si può condividere una «interpretazione estensiva» della previsione richiamata, che presenta un «tenore inequivoco» e già configura una deroga al principio che vuole il committente estraneo «agli inadempimenti posti in essere dall’appaltatore» (pagina 10 della sentenza d’appello).
3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato l’8 febbraio 2017 e illustrato da memoria.
4.– S.E.C. S.P.A. resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
5.–F.A.S.R.L. in liquidazione non ha svolto in questa sede attività difensiva.
6.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
7.– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
8.– Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
Ragioni della decisione
1.– Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli artt. 1655 e 1678 cod. civ. e dell’art. 14 delle preleggi.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Bologna nel circoscrivere al solo contratto d’appalto, definito dall’art. 1655 cod. civ., il regime di responsabilità solidale delineato dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e riferibile a «tutte quelle ipotesi in cui chi esercita un’attività d’impresa o professionale commissiona ad altri l’esecuzione di un’opera o di un servizio» (pagina 7 del ricorso per cassazione).
Allorché la prestazione «realizza un interesse non solo del datore di lavoro formale, ma anche di altri soggetti» (pagina 8), e si riscontra «un fenomeno di codatorialità» e di «esternalizzazione […] di una parte del processo aziendale» (pagina 9), il committente dovrebbe rispondere anche dell’obbligo contributivo «di coloro che hanno partecipato all’esecuzione dell’opera o del servizio» (pagina 10).
2.– Le censure sono ammissibili, in quanto non si limitano a riproporre le argomentazioni già disattese dai giudici del gravame e sono suffragate da una compiuta esposizione delle ragioni di diritto che dovrebbero condurre alla cassazione della sentenza impugnata.
Non possono, pertanto, essere accolte le eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso (pagine 4, 5 e 6).
3.– Le doglianze, pur ammissibili, tuttavia non colgono nel segno.
4.– In punto di fatto, la sentenza impugnata ha accertato che S.E.C. S.P.A. e F.A.S.R.L. in liquidazione hanno concluso un contratto di trasporto e che tale contratto non è riconducibile all’appalto dei servizi di trasporto.
L’accertamento di fatto non è contestato.
I giudici d’appello (pagine 7, 8 e 9) hanno fatto peraltro buon governo dei principi di diritto enunciati a più riprese da questa Corte: «Quanto al discrimine tra l’appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, questa Corte ravvisa l’appalto ogniqualvolta le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l’allestimento di un’idonea organizzazione, l’esecuzione di una serie di trasporti, provvista dei caratteri delle prestazioni continuative, preordinate al conseguimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze della committenza (Cass., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6449; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670)» (da ultimo, Cass., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9126, punto 5.2. delle “Ragioni della decisione”).
5.– Il ricorso dell’Istituto interpella questa Corte sulla latitudine della responsabilità solidale sancita dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 251 del 2004 e dalla legge n. 296 del 2006.
Nel testo applicabile ratione temporis, in considerazione del tempo in cui sono state eseguite le prestazioni lavorative da cui sorgono i diritti alla retribuzione e alla contribuzione (Cass., sez. lav., 17 novembre 2021, n. 34982), la previsione citata così dispone: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».
All’interpretazione restrittiva propugnata dalla sentenza d’appello e dalla parte controricorrente si contrappone la prospettazione del ricorrente, che amplia l’ambito applicativo della previsione, allo scopo di rafforzare le finalità di tutela.
6.– Tale prospettazione non può essere condivisa, per le ragioni di seguito esposte.
7.– Questa Corte ha chiarito che il legislatore ha previsto, in capo al committente, «una speciale responsabilità» e ha così inteso indirizzarne le scelte verso appaltatori affidabili. Si attua, per questa via, «una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi» (Cass., sez. lav., 25 gennaio 2022, n. 2169, punto 5.1. dei “Motivi della decisione”).
8.– Il giudice delle leggi, nel sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha posto in risalto la necessità di un’interpretazione adeguatrice della normativa in esame, con precipuo riguardo ai contratti di subfornitura: «All’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento» (sentenza n. 254 del 2017, punto 5 del Considerato in diritto).
9.– In coerenza con tale inquadramento della disciplina di legge, questa Corte ha ritenuto applicabile l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 anche alla subfornitura, in cui si riscontra una dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione. In questo modo, si assicura tutela omogenea a tutti coloro che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172; in tal senso, anche Cass., sez. lav., 5 marzo 2020, n. 6299, citata dal ricorrente nella memoria illustrativa).
10.– I principi, enunciati con riferimento alla peculiare fattispecie della subfornitura e richiamati dal ricorrente nella memoria illustrativa, non si attagliano, tuttavia, alla diversa ipotesi del contratto di trasporto che viene in rilievo nel presente giudizio.
11.– A tale riguardo, occorre ponderare, anzitutto, la peculiarità che contraddistingue il contratto di subfornitura e che è all’origine della sentenza interpretativa di rigetto pronunciata dal giudice delle leggi.
Non manca chi annovera la subfornitura tra i “sottotipi dell’appalto”, che beneficiano, dunque, a pieno titolo della tutela sancita dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Anche chi predilige la configurazione della subfornitura come autonomo tipo negoziale non manca di rimarcarne le particolarità, che si correlano a una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale e all’inserimento del subfornitore nel processo produttivo governato dal committente.
Nei rapporti che gravitano nell’area della subfornitura, con l’assoggettamento alle penetranti direttive del committente e la marcata dipendenza economica del subfornitore, si riscontra una «strutturale debolezza del […] datore di lavoro» (sentenza n. 254 del 2017, punto 5 del Considerato in diritto), che impone l’interpretazione adeguatrice prefigurata dalla Corte costituzionale, sul versante della tutela retributiva e contributiva.
12.– Tali caratteristiche di connaturata debolezza e d’inserimento nel processo produttivo del committente non si rinvengono in maniera indefettibile nel contratto di trasporto rigorosamente inteso, che non è neppure qualificabile come una species dell’appalto.
In tale prospettiva, non è senza significato che la giurisprudenza di questa Corte, recepita anche dalla sentenza impugnata e dalle argomentazioni addotte dall’Istituto a sostegno dell’appello, abbia tracciato una chiara linea di demarcazione tra l’appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, per accordare, solo in relazione al primo, la tutela apprestata dall’art. 29 (da ultimo la richiamata ordinanza n. 9126 del 2023; fra le molte, anche Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7233, e 19 agosto 2022, n. 24983).
La garanzia dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 è stata riconosciuta al cospetto di una diversa e più ampia obbligazione del vettore, non limitata alle tipiche operazioni di trasporto, ma comprensiva di un’articolata prestazione di servizi, riconducibile alla disciplina dell’appalto, con la correlativa responsabilità. Lo stesso ricorrente, in appello, ha allegato la sussistenza degli estremi di un vero e proprio contratto d’appalto, a sostegno del vincolo solidale stabilito dalla legge.
13.– Né si può trascurare che il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi maturati dai dipendenti del vettore o del subvettore nel corso del contratto di trasporto, modulandola in termini che si discostano dalle regole applicabili ai dipendenti dell’appaltatore (art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella formulazione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 248, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
La responsabilità solidale del committente, contrassegnata dal più breve termine di decadenza di un anno, si raccorda all’omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore. Tale contegno non riveste, invece, alcun rilievo nel caso della responsabilità prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e disancorata dai coefficienti psicologici del dolo e della colpa (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24981, punto 2 dei “Motivi della decisione”).
Anche tale argomento sistematico, valorizzato dalla parte controricorrente, non corrobora l’equiparazione tra la figura dell’appalto e quella del contratto puro e semplice di trasporto, ai fini della dedotta responsabilità solidale.
14.– Né si può ritenere che il riferimento all’appalto, pur travalicando i confini del contratto tipizzato dal codice civile, finisca per abbracciare ogni ipotesi di locatio operis (pagina 12 del ricorso), così da smarrire del tutto ogni capacità definitoria e selettiva.
15.– A fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non s’iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario e non presentano alcun tratto di affinità con l’appalto, difetta, in ultima analisi, quella compenetrazione nel processo produttivo del committente che, anche nell’interpretazione conforme a Costituzione avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresenta la ratio della speciale tutela riconosciuta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Con riferimento al contratto di trasporto, oggetto d’una normativa settoriale di tutela, ancorata a presupposti specifici, non è dato scorgere, pertanto, quell’eadem ratio, suscettibile di giustificare l’estensione di una disciplina che si atteggia pur sempre come speciale (ordinanza n. 2169 del 2022, cit.).
16.– Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere respinto.
Resta assorbita l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che la parte controricorrente ha proposto in via gradata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso.
17.– La novità e la complessità delle questioni dibattute, non ancora scandagliate in tutte le loro implicazioni dalla giurisprudenza di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
18.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
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