AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 429 del 18 settembre 2023
Crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. ”energivore” – Ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post-termine di presentazione della comunicazione ex art. 1, c. 6, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA di seguito, istante pone un quesito, qui sinteticamente riportato, in merito alla comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese cd. ”energivore”.
L’istante «ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d’imposta ex art. 6, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all’anno 2022 di cui all’art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176).
In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA la fattura numero […]/2023 con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […].
Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d’imposta di Euro […] (e cioè Euro […]x 25%)».
Considerando che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l’istante chiede chiarimenti «in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d’imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022» e «sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In estrema sintesi, l’istante ritiene di aver «diritto di beneficiare del credito d’imposta maturato sui maggiori costi energetici di competenza del terzo trimestre 2022 ma fatturati da BETA l’11 maggio 2023».
In particolare, «non avendo più la possibilità di presentare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria potrebbe compensare il credito sempre spettante per il terzo trimestre 2022 cumulativamente al credito spettante per il secondo trimestre 2023 (e, quindi, utilizzando il codice tributo 7015 all’uopo istituito) ancorché lo stesso venga determinato nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 oppure, ove ciò non sia consentito, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, comma 1 decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito, Decreto Aiuti-quater) stabilisce che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici tra cui il credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, Decreto Aiuti-bis), relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
L’istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022.
A tal riguardo, il comma 1 dell’articolo 6 del Decreto Aiuti-bis, nel disciplinare il beneficio fiscale, finalizzato a ristorare parzialmente le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022».
Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022, contente indicazioni di ordine generale applicabili anche ai suddetti crediti in quanto compatibili, «le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.
Tale assunto è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Sulla scorta di quanto rappresentato, si ritiene parzialmente condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente.
In particolare, il credito d’imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti circostanza non verificabile in sede di interpello è riconosciuto per le spese riguardanti l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato seguendo la prescrizione di cui all’articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti-bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.
Nonostante tale fattura secondo quanto illustrato ed assunto acriticamente in questa sede sia pervenuta all’istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l’istante, ove sia in grado di provare l’esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento può comunque presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti-quater.
Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d’altronde, preso atto degli elementi indicati nell’istanza (la cui veridicità non può essere confermata in questa sede), alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l’istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Resta invece confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» (cfr. l’articolo 1, comma 3, del Decreto Aiuti-quater), la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023).
A tal proposito, si rammenta che il codice tributo all’uopo istituito per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ”6969”.
In ultimo, con riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ”Servizi Agevolazioni Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
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