AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 67 del 12 marzo 2024
Pesca del ”granchio blu” – Imprenditore ittico – Trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Sig. TIZIO (di seguito, ”Istante”) presenta un’istanza di interpello c.d. ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 volto a chiedere chiarimenti in merito al trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dell’attività di cattura, prelievo, trasporto a terra e commercializzazione/smaltimento dei c.d. ”granchi blu” (Callinectes Sapidus) nei termini qui di seguito descritti.
In proposito, l’Istante dichiara di essere un imprenditore ittico, che svolge l’attività di allevamento molluschi (Ruditapes Philippinarum) in aree demaniali marittime nella zona della Sacca di Goro e del Comacchio rilasciate in concessione da parte della competente Regione Emilia-Romagna alla società cooperativa nella quale è socio.
Con riferimento all’attività di allevamento molluschi (codice ATECO 03.21.00), l’Istante osserva che:
(i) ai fini delle imposte dirette, quantifica il proprio reddito ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) e, in applicazione di quanto precisato nella risoluzione 19 dicembre 2006, n. 142, indica nel quadro RA il reddito agrario e nel quadro RD, in base ai capi allevati, l’eventuale reddito eccedente;
(ii) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, determina l’imposta ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, ”Decreto IVA”), applicando la percentuale di compensazione del 4%.
Ciò premesso, l’Istante evidenzia come la problematica derivante dalla incontrollata proliferazione del cosiddetto ”granchio blu”, dell’intero comparto legato alla venericoltura nella Sacca di Goro e nel Comacchio e anche a livello nazionale, abbia indotto la Regione Emilia-Romagna di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito, ”MASAF”), ad adottare dei provvedimenti straordinari volti alla raccolta del ”granchio blu” finalizzati sia allo smaltimento, sia alla vendita del crostaceo.
Al riguardo, l’Istante sottolinea come il ”granchio blu” sia un prodotto di modesto valore commerciale, venduto attualmente intorno a euro 1,50/1,70 al chilo rispetto agli attuali euro 8,00/9,00 al chilo della vongola.
In relazione all’attività svolta, l’Istante fa presente che nella Sacca di Goro e nel Comacchio, l’allevamento delle vongole viene effettuato in specchi acquei sulla base di concessioni demaniali marittime rilasciate dal competente servizio della Regione Emilia-Romagna, il quale attraverso appositi provvedimenti amministrativi indica nell’atto concessorio la ”specie” che è oggetto di allevamento e raccolta (nel caso dell’Istante, la specie oggetto della concessione è la ”vongola Ruditapes Philippinarum”). Tale atto esclude, quindi, normativamente l’allevamento di ogni e qualsiasi altra ”specie” pena la decadenza dell’atto concessorio e contestuale revoca.
Da un punto di vista pratico, l’Istante evidenzia che «[…] l’allevamento e la raccolta vengono effettuate dagli acquacoltori mediante imbarcazioni munite di licenza di pesca di V° categoria quali ”unita asservite ad impianto”, […] all’interno delle aree in concessione e per le sole finalità definite nell’atto concessorio: semina degli animali, allevamento con controllo accrescimento ed eventuali spostamenti, pulizia dei fondali e raccolta del prodotto una volta raggiunta la pezzatura commerciale. Il prodotto adulto raccolto viene quindi conferito alla propria cooperativa di appartenenza, la quale provvede alla successiva commercializzazione presso gli impianti di depurazione, unici destinatari del prodotto in quanto la vongola, non può essere destinata, per motivi sanitari, direttamente al consumo alimentare» (così a pag. 3 dell’istanza).
Sul piano fiscale, l’Istante precisa che, nei rapporti con la propria cooperativa di appartenenza, il socio conferente emette periodica fattura, con prezzo determinato, a carico della cooperativa stessa.
Tanto premesso, l’Istante rappresenta che il ”granchio blu” attualmente sta distruggendo il seme di vongola, vongola adulta e anche altri piccoli crostacei e avannotti; pertanto, i Sindaci di Goro e di Comacchio, a salvaguardia delle economie di intere comunità, hanno emesso un’ordinanza nei primi giorni del mese di luglio 2023, con la quale autorizzavano gli acquacoltori, in deroga alle vigenti disposizioni, al prelievo del ”granchio blu” per i soli fini dello smaltimento. Successivamente «[…] la Regione Emilia-Romagna, al fine di non far incorrere, per quanto sopraddetto, in una potenziale decadenza degli atti concessori, (operano oltre 50 società cooperative occupando circa 1,400 addetti), doveva autorizzare la ”raccolta in concessione con natanti di V° categoria” anche per il Granchio blu, quindi, con atto della Giunta Regionale (num. 16394 del 27/7/2023) formalizzava di fatto, tout court, a tutti i concessionari tale estensione merceologica, specificandone la possibilità di ”cattura, prelievo, trasporto a terra e la commercializzazione» (così a pag. 9 dell’istanza).
In relazione a quanto precede, l’Istante sostanzialmente chiede conferma circa la riconducibilità della suddetta attività di raccolta e vendita del ”granchio blu”, tra le attività agricole c.d. connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, con le relative conseguenze a fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Con nota del […], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con successiva nota del […], l’Istante ha fornito le informazioni e la documentazione richieste.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che nella fattispecie l’attività di raccolta del ”granchio blu” costituisca un”’attività agricola connessa”, nel presupposto che sussistono entrambi i requisiti richiesti dall’articolo 2135 del codice civile: l’imprenditore che la pone in essere svolge un’attività agricola principale, rappresentata dall’allevamento (requisito soggettivo); l’attività di servizi o attività complementari avvengono tramite l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (requisito oggettivo). Pertanto, ad avviso dell’Istante, alla suddetta attività sia applicabile:
(i) ai fini delle imposte dirette, l’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, e
(ii) ai fini dell’IVA, l’articolo 34bis, comma 1, del Decreto IVA, gestita con contabilità separata in apposito registro IVA sezionale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, va rilevato che la presente risposta non comporta né implica alcuna valutazione in merito alla correttezza della condotta fiscale posta in essere dall’Istante in relazione all’attività di molluschicultura svolta. Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione a tali aspetti.
Nel caso in esame, l’Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, dell’attività di raccolta e smaltimento del ”granchio blu” (anche) attraverso la vendita.
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2135 del codice civile, al comma 1, definisce imprenditore agricolo «[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».
Con riferimento all’attività di acquacoltura, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente «[m]isure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», al comma 1 dell’articolo 3, dispone che «[f]ermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine». Al successivo comma 2, lo stesso articolo stabilisce che «[s]ono connesse all’acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: […];
c) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero».
Ciò premesso, l’Istante fa presente che, a causa della incontrollata proliferazione del ”granchio blu”, che attualmente sta danneggiando l’attività della molluschicoltura, e al fine di salvaguardare le economie di intere comunità, con determinazione n. 16394 del 27 luglio 2023, da parte del Settore Attività faunistica e venatorie, pesca e acquacultura, Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, della Regione Emilia-Romagna (di seguito, ”Determinazione Regionale”), è stato stabilito:
«1. di rilasciare la presente Autorizzazione demaniale marittima, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dagli artt. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del ”granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi ”nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;
2. di autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, licenze di pesca e categorie di navi da pesca, oltre che alle disposizioni presenti nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione e nelle singole concessioni demaniali marittime rilasciate in Sacca di Goro, l’utilizzo degli attrezzi ”nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria al fine di procedere alla cattura dei granchi blu (Callinectes sapidus) all’interno delle aree di concessione demaniale marittima;[…]
4. di stabilire che la presente autorizzazione demaniale è valida all’interno delle Licenza di concessione situate nella Sacca di Goro […]» (enfasi aggiunte).
Inoltre, la Determinazione Regionale ha previsto, nello specifico, che per catturare i ”granchi blu”:
(i) le unità che hanno l’«abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca», e che hanno in licenza i «nasse/cestelli e reti da posa fissa», possono utilizzare gli stessi negli impianti di molluschicoltura per Ruditapes Philippinarum nella Sacca di Goro;
(ii) i due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del ”granchio blu”: «[s]pecie ittiche diverse dal ”granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate»;
(iii) i quantitativi di ”granchio blu” prelevati, che non dovessero essere allocati sul mercato o in altri usi, siano smaltiti negli appositi punti di raccolta all’uopo predisposti, essendo vietata, in modo assoluto, la reimmersione in mare del prodotto prelevato;
(iv) il prelievo del ”granchio blu” all’interno delle aree in concessione «deve avvenire a cura dei soli soci addetti dell’impresa concessionaria o affidataria dell’area, non essendo consentito l’ingresso di terzi senza apposita autorizzazione demaniale»;
(v) nelle aree in concessione «possano […] essere utilizzate le sole imbarcazioni asservite all’impianto stesso, non essendo consentito l’ingresso di altri mezzi senza apposita autorizzazione demaniale».
Infine, la Determinazione Regionale ha fissato la durata di tale autorizzazione fino al 31 luglio 2024, chiarendo anche che «[l]a scadenza può essere prorogata, su semplice richiesta, qualora il problema persista».
Alla luce del contenuto della Determinazione Regionale e delle sue motivazioni, emerge che «la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione» del ”granchio blu”, all’interno degli impianti di molluschicoltura con l’utilizzo dei relativi ”attrezzi”, sono attività poste in essere «in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dagli artt. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995», al fine di far fronte alla «grave situazione nella Sacca di Goro».
Tali attività consentite agli stessi soggetti titolari delle concessioni (in deroga alle concessioni in essere), svolte tramite l’utilizzo delle attrezzature ordinariamente impiegate per espletare l’attività di molluschicoltura e nei limiti territoriali ivi indicati non possono ritenersi estranee a quella di allevamento dei molluschi laddove poste in essere, nei limiti e alle condizioni indicate nella predetta Determinazione Regionale, a protezione dell’attività di allevamento stessa.
In sostanza, come desumibile dalle motivazioni della Determinazione Regionale, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l’eventuale commercializzazione del ”granchio blu” da parte dei soggetti ivi autorizzati sono finalizzati a
«[…] mettere in atto tutte le misure possibili al fine di contrastare la proliferazione del ”Granchio blu” in modo da preservare gli equilibri dell’ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare gli allevamenti di vongola […]», oltre a
«garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la tutela della biodiversità e, al contempo, consentire l’utilizzo commerciale della specie ”Callinectes Sapidus”, sia come elemento di parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore, sia come modo per trasformare un elemento di criticità in opportunità economica».
Si evidenzia, inoltre, che tale Determinazione Regionale si fonda (anche) sulla nota del MASAF, in relazione all’emergenza ”granchio blu” che, con nota del 19 luglio 2023, prot. n. 719838, ha autorizzato, nell’ambito della Sacca di Goro, «[…]in via del tutto eccezionale, la pesca del ”granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi ”nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria». In particolare, il MASAF ha evidenziato che tale misura si rende necessaria «[…]considerato che la Regione [Emilia-Romagna, n.d.r.], per far fronte a tale particolare grave emergenza, provvederà a concedere alle imprese titolari di concessioni demaniali ed alle imprese affidatarie di spazi all’interno delle concessioni nella Sacca di Goro, in aggiunta all’autorizzazione alla raccolta di molluschi, la possibilità di catturare e prelevare esemplari di ”granchio blu”, nonché di trasportare e commercializzare tale specie, a titolo di ristoro per l’attività di pesca;
considerato che ai fini della cattura del ”granchio blu” all’interno degli allevamenti in concessione è necessario utilizzare le ”unità asservite ad impianto”, che non sono autorizzate all’uso di attrezzi da pesca, fatta eccezione per quelli necessari per la raccolta dei molluschi; […]
ritenuto che tale particolare fenomeno che riveste una importanza a livello ambientale, sanitario, sociale, oltre a provocare danni alla produzione di molluschi, determina danni economici agli operatori interessati […]».
Ciò posto, date le circostanze straordinarie che hanno condotto all’emanazione dei provvedimenti sopra richiamati nonché dei provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti da parte delle amministrazioni locali (cfr., l’ordinanza n. 14 del 7 luglio 2023 del Comune di Goro), si ritiene che le attività poste in essere (in via straordinaria, accessoria e temporanea), in forza di tali provvedimenti autorizzativi e nel rispetto delle condivisioni ivi indicate, da parte dell’Istante (allevatore di molluschi), nell’ambito «delle aree demaniali marittime in zona Sacca di Goro e Comacchio rilasciate in concessione da parte della competente Regione Emilia-Romagna alla società cooperativa nella quale è socio», concernenti le attività di cattura, prelievo, trasporto a terra e commercializzazione/smaltimento del ”granchio blu” possano essere ricondotte, ai fini fiscali, nell’ambito dell’attività di acquacoltura (i.e., quella di allevamento di molluschi svolta dall’Istante).
Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si ritiene che le predette attività svolte dall’Istante (al ricorrere si ribadisce dei presupposti e delle condizioni indicati dai provvedimenti richiamati) rientrino tra quelle produttive di reddito agrario di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir.
In altri termini, in capo all’Istante, le somme derivanti dalla commercializzazione dei ”granchi blu” non rileveranno ai fini delle imposte dirette in quanto ”assorbite” dalla determinazione del reddito ritraibile dall’attività di allevamento ittico svolta dall’Istante stesso, ai sensi dell’articolo 3ter del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e di quello c.d. eccedente [rispetto ai limiti indicati dalla citata lettera b)] ai sensi dell’articolo 56, comma 5, del Tuir.
Ai fini dell’IVA, date le circostanze straordinarie sopra evidenziate, limitatamente al caso specifico ed esclusivamente in forza di provvedimenti autorizzativi menzionati, si ritiene che:
1. l’attività di raccolta, trasporto a terra, smaltimento e eventuale commercializzazione del ”granchio blu” da parte dei titolari delle concessioni demaniali de quo o affidamento (attività quest’ultima che può ritenersi marginale/accessoria alle precedenti in virtù dello scarso appeal commerciale di questo prodotto) possa essere ricondotta nell’ambito dell’acquacoltura con conseguente applicazione dell’articolo 34 del Decreto IVA essendo possibile, allo stato attuale, l’allevamento delle vongole nella Sacca di Goro solo se gli acquacoltori provvedono alla raccolta, trasporto a terra e smaltimento del granchio blu, a tutti gli effetti un parassita/antagonista delle vongole. Quanto a dire che autorizzando in deroga e in via del tutto eccezionale gli acquacoltori all’esercizio di queste attività normalmente loro precluse gli si consente di curare il proprio allevamento, favorendone il naturale ciclo biologico;
2. le somme ottenute dall’eventuale commercializzazione di questa tipologia di granchi (peraltro marginale visto lo scarso appeal commerciale di questo prodotto) non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria. Essendo queste a ”parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore”, non si ravvisano differenze sostanziali rispetto ai contributi statali previsti dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ”a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie”.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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