CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 settembre 2015, n. C-266/14 – La CGCE ha ritenuto che l’art. 2 della dir. 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro» il tempo che lavoratori itineranti, ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio