CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2013, n. 12090
Previdenza – Contributi assicurativi – Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Centralinisti non vedenti – Contribuzione figurativa ex art. 9 legge n. 113 del 1985 – Applicazione del beneficio all’assegno di sostegno al reddito di cui al d.m. n. 158 del 2000 – Esclusione – Fondamento.
Svolgimento del processo
A.A. chiedeva al Giudice del lavoro di Brescia il riconoscimento del diritto all’applicazione del calcolo della contribuzione figurativa prevista dall’art. 9 comma 2 legge n. 113/1985 per i centralinisti non vedenti ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà di cui al DM 28.4.2000 n. 158, con condanna dell’INPS al pagamento in favore del ricorrente dell’assegno straordinario di sostegno al reddito per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 18.12.2006 rigettava l’appello dell’INPS. La Corte territoriale osservava che i benefici contributivi previsti dalla legge del 1985 a favore dei lavoratori portatori di handicap avevano un valore assoluto che trascendeva l’aspetto pensionistico in senso stretto e quindi la contribuzione figurativa doveva essere considerata anche ai fini della provvidenza richiesta.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS con un motivo.
Resiste l’intimato con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il motivo proposto l’INPS allega la violazione dell’art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, dell’art. 5 del DM 28 aprile 2000, n. 158. L’interpretazione offerta dalla Corte di appello dell’art. 9 della legge n. 1985 non era corretta in quanto la norma assegnava il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva e quindi non era applicabile all’assegno per il sostegno al reddito previsto dal Fondo di solidarietà istituito con DM n. 158/2000 che aveva la finalità di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei dipendenti del settore bancario supportando il reddito degli stessi durante le fasi di riconversione aziendale, mentre l’art. 9 della legge del 1985 correlava l’attribuzione del beneficio al carattere particolarmente usurante delle prestazioni rese dai centralinisti non vedenti.
Il motivo, corredato da idoneo quesito (cfr. pag. 10 del ricorso) appare fondato e pertanto va accolto. L’art. 9 della L. n. 113/1985 stabilisce che ” in attesa della riforma generale del trattamento pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’art. 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva”. Emerge chiaramente dalla norma che il beneficio è concesso in ragione del carattere particolarmente usurante della prestazione ai soli fini pensionistici (e dell’anzianità contributiva): la ratio della disposizione di favore è esplicitata dalla norma, così come il suo ambito di applicazione. La Corte di appello ha, quindi, effettuato un’ interpretazione non letterale della norma, certamente non vietata, ma non sorretta da argomentazioni idonee, non essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità- contrariamente a quanto affermato a pag. 5 della sentenza impugnata- che i benefici previsti dalla legge del 1985 in favore dei lavoratori portatori di handicap abbiano “valore assoluto a prescindere dall’aspetto pensionistico in senso stretto”. Il precedente citato di questa Corte (cass. n. 13019/2004) riguarda la materia pensionistica e, pur offrendo una interpretazione estensiva della norma, concerne proprio il settore preso in considerazione dalla norma in parola e pertanto non può certo costituire un precedente circa un preteso “valore assoluto” del beneficio di cui è causa. Peraltro va sottolineato come mentre la ratio dell’art. 9, come già detto, è quella di assicurare un miglior trattamento pensionistico ai lavoratori centralinisti portatori di handicap, le finalità del Fondo di solidarietà istituito con DM n. 158/2000 sono di ordine generale, riguardanti non una particolare categoria di personale, ed intendono favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei dipendenti del settore bancario supportando il reddito degli stessi durante le fasi di riconversione aziendale. Pertanto non sussiste alcuna ragione di ordine sistematico per estendere benefici concepiti per l’ambito pensionistico per un particolare gruppo di lavoratori la cui prestazione è stata ritenuta in via presuntiva per legge usurante ad un istituto pensato per soddisfare esigenze diverse e riguardanti, in via generale, soggetti esposti al rischio di riconversione industriale nel settore. L’interpretazione adottata dell’art. 9 prima citato dalla Corte di appello non solo non è, conclusivamente, coerente con la sua formulazione letterale, ma non ha alcuna giustificazione di ordine sistematico e non è stata, in verità, mai recepita dalla giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto si deve cassare la sentenza impugnata e, non necessitando la causa di approfondimenti istruttori, la stessa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, apparendo la tesi dell’INPS, come già detto, fondata su una corretta interpretazione della norma di cui è processo.
Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29968 - In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 1047 depositata il 10 gennaio 2024 - La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23899 - In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, una (inammissibile) domanda di mero accertamento…
- INPS - Messaggio 11 luglio 2019, n. 2653 - Contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per cariche pubbliche o sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo 38 della legge 23 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1506 - In tema di società non operative la determinazione della non operatività si ha quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 1592 del 16 maggio 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…