La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 24435 depositata il 30 ottobre 2013 intervenendo in tema di legittimità della cartella di pagamento ha statuito che la mancata convocazione del contribuente, a seguito dell’istanza di accertamento con adesione dal medesimo presentata all’ufficio, non è causa di annullamento della cartella di pagamento emessa successivamente per detto avviso.
Infatti i giudici supremi hanno puntualizzato che la circostanza lamentata dal contribuente, concernente la sua omessa convocazione in seno al procedimento, non incide sul prodursi della definitività dell’accertamento.
La vicenda ha avuto origine con la notifica, ad una società contribuente, della cartella di pagamento a seguito del divenire definitivo dell’avviso di accertamento. Il contribuente ricevuto l’avviso di accertamento aveva prodotto, all’Agenzia delle Entrate, richiesta di accertamento con adesione che non aveva avuto seguito.
Avverso la cartella di pagamento la società propose ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accolse, in particolare, la doglianza in merito all’inosservanza dell’obbligo dell’ufficio di ascoltare la contribuente nel corso del procedimento di accertamento con adesione. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione del giudice di prime cure propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza della CTP.
L’Agenzia delle Entrate ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza impugnata affidandosi a due motivi di doglianza.
I giudici di legittimità accolgono, ritenendo fondate le motivazioni, il ricorso dell’Ufficio. In particolare affermano che “la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo: ne discende che, in base all’art. 19, 3° comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Dunque, i vizi afferenti all’avviso di accertamento non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella (orientamento consolidato. Vedi, ex multis, Cass. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. 30 luglio 2009, n. 17726; Cass. 6 aprile 2001, n. 5105).”
Nelle motivazioni della sentenza in commento gli Ermellini hanno richiamato un precedente principio di diritto secondo cui “la convocazione del contribuente è mera facoltà dell’ufficio, oggetto di valutazione discrezionale (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28051), di guisa che la sua omissione non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2010, n. 3676).”
Infine in tema di accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degli art. 6 e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (vedi, da ultimo, Cass., ordinanza 2 marzo 2012, n. 3368).