La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20285 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di residenza fiscale e relativi obblighi ha statuito che non è imponibile in Italia il reddito di uno sportivo professionista italiano che svolge l’attività a livello internazionale e che risiede con la moglie nel Principato di Monaco, pagando regolarmente l’affitto e le bollette. Il luogo della “residenza normale” di una persona fisica che abbia legami personali e professionali in più Stati dell’Unione va determinato operando una valutazione globale degli elementi di fatto. Poco significativi, se isolatamente considerati, i continui viaggi aerei verso l’Italia, in quanto spiegabili con il genere di attività in concreto svolta.
La vicenda ha avuto inizio con l’assunto da parte dell’Amministrazione Finanziaria del presupposto, per il contribuente, della residenza fiscale in Italia posto alla base dell’avviso di accertamento. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro l’atto impositivo. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del contribuente annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che rigettando l’appello proposto da Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente. I giudici di merito, in particolare, ritenevano che la documentazione fornita dall’appellato fosse idonea a provare la sua effettiva residenza nel Principato di Monaco.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria spiegando e precisando che “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali” (cfr. C.Giust. UE, sentenza 12 luglio 2001 in causa C-262/99 e sentenza 7 giugno 2007 in causa C-156/04).
Contrariamente alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate gli Ermellini hanno ritenuto la sentenza dei giudici di merito conforme agli enunciati principi di diritto, avendo la Commissione Tributaria Regionale adeguatamente e positivamente valutato gli elementi di fatto forniti dal contribuente, quali il contratto d’affitto sottoscritto col coniuge relativo a un appartamento situato nel Principato di Monaco, la regolare corresponsione degli affitti e delle spese accessorie, la congruità delle spese relative alle varie utenze in uso in detto appartamento, la stipulazione di utenze telefoniche, televisive, e di contratti bancari.
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