AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2020, n. 454
Accesso al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in relazione alla spesa sostenuta da una impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato svolto presso una università
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una Università che vorrebbe modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca.
Attualmente tali convenzioni non prevedono nulla in merito alla proprietà del risultato di una ricerca condotta in tutto o in parte con il supporto dell’Università.
L’Istante rappresenta di voler integrare questa parte, specificando che, in caso di finanziamento di una borsa di dottorato che verrà svolto nell’ambito di una ricerca scientifica, il risultato possa essere di proprietà sia dell’ Università che dell’impresa.
Ciò detto, l’Istante chiede se, a seguito della predetta integrazione della convenzione, il finanziamento della borsa del dottorato da parte di una impresa possa rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo, quale spesa per contratti extra muros stipulati con Università, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 160 del 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il finanziamento da parte di un’impresa di una borsa di studio per la partecipazione ad un dottorato di ricerca, nell’ambito dello svolgimento di una specifica ricerca potenzialmente utile per la stessa impresa, possa rientrare nella spesa per contratti extra muros stipulati con Università, in tal modo concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 160 del 2019.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha previsto uno specifico credito di imposta per investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione.
Tale credito di imposta sostituisce quello per investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 198, della Legge di Bilancio 2020 prevede che per «il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206».
Il successivo comma 200 del medesimo articolo 1 stabilisce che ai «fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità (..) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.».
La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nel caso di «contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca (.) le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare».
Con decreto ministeriale del 26 maggio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le nuove regole di attuazione.
Tanto premesso, in relazione al quesito posto dall’Istante riguardo alla possibilità che il finanziamento della borsa di studio da parte di un’impresa possa rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo, quale spesa per contratti extra muros stipulati con università, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del suo ammontare, si osserva quanto segue.
Attesa l’analogia tra il credito d’imposta in esame e quello per ricerca e sviluppo previsto dal decreto legge n. 145 del 2013, nonostante le rilevanti differenze sussistenti tra le due misure agevolative con riguardo agli elementi strutturali, alla fattispecie prospettata dall’Istante si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016 in relazione alla precedente agevolazione, laddove (paragrafo 2.2.3) è precisato che i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
Al riguardo si evidenzia che l’Istante intende modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca, al fine di includere la previsione secondo la quale il risultato della ricerca scientifica possa essere di proprietà sia dell’Università che dell’impresa finanziatrice.
Pertanto, nel presupposto che la convenzione per il finanziamento della borsa di studio preveda che il risultato della ricerca scientifica possa essere di proprietà dell’impresa finanziatrice, seppure in comproprietà, si ritiene che le spese in argomento sostenute da quest’ultima siano ammissibili al beneficio qui in trattazione per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 160 del 2019, a condizione che l’impresa finanziatrice venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca.
Naturalmente, detti costi dovranno considerarsi agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato.
Si precisa, inoltre, che il beneficio fiscale spetta al verificarsi di tutte le condizioni normativamente previste per l’accesso al beneficio in argomento.
Si ricorda, infine, che, ai fini dell’imputazione temporale dei costi sostenuti, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di competenza ai sensi dell’articolo 109 del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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