Accordo utilizzo risorse assegnate alla Regione Autonoma Valle d’Aosta per le concessioni in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale 83473/2014 ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
L’Assessore alle Attività produttive, energia e politiche del lavoro, e i rappresentanti dei seguenti organismi:
INPS DI AOSTA
CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA
CONFCOMMERCIO RETE IMPRESE ITALIA
ADAVA
CNA
CONFARTIGIANATO VDA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDÓTAINES
CGIL
CISL
UIL
SAVT
VISTI
– il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato, di seguito denominato Decreto n. 83473;
– l’Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2016 sottoscritto in data 19/01/2016;
– l’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che stabilisce quanto segue: «Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art. 1, comma 253, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
– la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 04/11/2016 ed in particolare:
– il punto 2) (Modalità applicative), lett. d), che prevede che le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse ad esse assegnate da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall’anno di finanziamento di riferimento, seguendo l’ordine cronologico degli interventi concessi, fermo restando che i trattamenti potranno essere autorizzati nei limiti delle risorse disponibili;
– il punto 2) (Modalità applicative), lett. e) che dispone che in deroga al comma 64 dell’art. 2 della L. 28 giugno 2012 n. 92, le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31/l2/2016;
– il punto 2) (Modalità applicative), lett. f) che dispone che per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016, le regioni e le province autonome possono decretare anche dopo tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%.
– La Circolare n. 217 dell’INPS – Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito e Direzione centrale sistemi informativi e tecnologi, in data 13 dicembre 2016
CONSIDERATO CHE
– la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha già adottato tutti i decreti di concessione relativi a periodi anteriori al 2016 come previsto dalla lett. g della richiamata Circolare n. 34/2016;
– le risorse disponibili per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga nell’ambito di quanto previsto dall’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, ammontano a complessivi euro 860.629, come da scheda di monitoraggio predisposta dall’INPS (aggiornata all’11 dicembre 2016)
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
– Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
– Il presente Accordo definisce i criteri di accesso ed utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto n. 83473/2014).
– Le autorizzazioni saranno effettuate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta sulla base delle risorse disponibili; il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato, e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
– Le risorse assegnate in applicazione del comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 saranno destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo quanto di seguito disposto.
A) Cassa integrazione guadagni in deroga comma 6-bis art. 44 D.Lgs. n. 148/2015
1. Possono essere ammesse alla CIG in deroga, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, le imprese aventi sede operativa in Valle d’Aosta, ivi inclusi gli studi professionali, per le quali non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente CIGO e CIGS, ovvero quelle soggette alla disciplina dei Fondi di solidarietà che hanno la possibilità di optare per la CIG in deroga, ai sensi delle note ministeriali prot. 40/0003223 dell’11/02/2016 e prot. 40/0004831 del 01/03/2016 anziché per i benefici previsti dai rispettivi Fondi, che:
a) hanno già utilizzato la CIG in deroga per il periodo massimo di 3 mesi nell’anno 2016;
b) non hanno utilizzato nell’anno 2016 la CIG in deroga, o ne hanno fruito per periodi inferiori ai 3 mesi nel medesimo anno.
2. I trattamenti di CIG in deroga potranno essere concessi per periodi continuativi non inferiori a 2 settimane con durata massima non superiore a 3 mesi, pari a 13 settimane.
3. La concessione della CIG in deroga può riguardare, periodi che terminano nel 2017, purché la sospensione o riduzione di orario dei lavoratori interessati abbia inizio non oltre il 30/12/2016. Come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 5425 del 24/11/2014, le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro oggetto delle domande non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale. La sottoscrizione del predetto accordo deve pertanto avvenire in data antecedente l’inizio della sospensione dal lavoro o dalla riduzione d’orario dei lavoratori e non oltre il 29/12/2016.
4. La concessione della CIG in deroga sarà disposta nell’anno 2017, così come previsto dal punto 2), lett. f della sopra richiamata Circolare n. 34 del 4 novembre 2016.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente Accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’Accordo Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2016, sottoscritto in data 19/01/2016.
B) Mobilità in deroga comma 6-bis art. 44 D.Lgs. n. 148/2015
1. Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. n. 148/2015 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2015;
b) essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in Valle d’Aosta;
c) avere esaurito la prestazione di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria nel periodo compreso fra il 01/01/2016 ed il 30/12/2016;
d) essere stati privi di impiego durante l’intero periodo decorrente dalla data di cessazione dell’ammortizzatore ordinario e fino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 2;
e) età di almeno 50 anni compiuti alla data di cessazione del precedente ammortizzatore fruito.
2. Al fine della fruizione della prestazione i soggetti interessati devono presentare la relativa istanza all’INPS entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
3. Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 decorre dal giorno successivo alla data in cui ha avuto termine l’ammortizzatore ordinario e comunque non oltre il 31/12/2016.
4. Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 potrà essere concesso per un massimo di 5 mesi.
5. Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 si interrompe alla data di una eventuale rioccupazione, indipendentemente dalla durata del contratto. Il trattamento di Mobilità in deroga si interrompe anche alla data di decadenza dallo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.
6. La concessione della mobilità in deroga sarà disposta nell’anno 2017, così come previsto dal punto 2), lett. f della sopra richiamata Circolare n. 34 del 4 novembre 2016.
7. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare la totalità delle istanze risultate ammissibili, verrà approvata una graduatoria in base all’età anagrafica del lavoratore, privilegiando i lavoratori più anziani.
8. In considerazione delle novità introdotte dal presente Accordo ai fini della concessione di trattamenti di mobilità in deroga e al fine di consentirne una più chiara e agevole comprensione da parte • dei soggetti interessati, la Regione provvederà all’approvazione di specifica deliberazione della Giunta regionale recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze e di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga oggetto del presente Accordo.
SI CONVIENE INOLTRE QUANTO SEGUE
1. Le risorse disponibili saranno utilizzate prioritariamente per le concessioni della CIG in deroga.
2. Nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria delle domande di CIG e mobilità in deroga di cui al presente Accordo sia accertato che le risorse disponibili sono superiori all’importo dei trattamenti complessivamente concedibili, il periodo massimo di mobilità in deroga sarà determinato in 6 mesi a favore dei soggetti inseriti nella relativa graduatoria, applicando il criterio di priorità di cui al punto B), comma 7.
3. La Regione provvederà all’inoltro all’INPS e al Ministero del lavoro di dichiarazione attestante l’avvenuto completamento della trasmissione sul Sistema informativo percettori (SIP) delle decretazioni effettuate per periodi di competenza 2014 e 2015, così come previsto dalla circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016.
4. Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Accordo e alle relative modalità attuative.
Aosta, 20 dicembre 2016
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