Ammortizzatori sociali in deroga – anno 2016 – regione Toscana – Accordo quadro per l’utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del comma 6 bis, art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015
– L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana
– CIA Regionale
– CNA Regionale
– Coldiretti Regionale
– Confartigianato Regionale
– Confcommercio Regionale
– Confcooperative Regionale
– Confesercenti Regionale
– Confindustria Regionale
– Confturismo Regionale
– Lega Coop Regionale
– CGIL Regionale
– CISL Regionale
– UIL Regionale
PREMESSA
Visto l’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015, così come inserito dal D.Lgs. n. 185/2016, che prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, “possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art. 1, comma 253, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 81, convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.”;
Considerato che quanto disposto dal citato comma, così come previsto dallo stesso, “è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome”;
Visto l’Accordo Quadro per l’erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga in Toscana ai sensi del D.I. n. 83473/2014 sottoscritto in data 5 novembre 2014, con il quale sono stati definiti i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.I. n. 83473/2014, rinviando l’individuazione dei beneficiari delle risorse in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;
Considerato che in Toscana ad oggi sono state effettivamente riconosciute le seguenti aree di crisi:
– l’area industriale di Piombino – area di crisi complessa riconosciuta con D.L. 43/2013, convertito con modificazioni dalla L. 71/2013, con riferimento ai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta;
– il polo produttivo ricompreso nell’area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo – area di crisi complessa riconosciuta con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015, con riferimento ai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
– l’area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 199/2015, con riferimento ai Comuni della Provincia di Massa-Carrara: Aulla, Bagnone, Carrara, Cascia in Lunigiana, Cornano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
– l’area dei Comuni delle Unioni dell’Amiata – Val d’Orcia e dei Comuni dell’Armata Grossetana – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 469/2016, con riferimento ai Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion D’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico D’Orcia, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
Su proposta dell’Assessore Regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro di procedere alla definizione di indicazioni circa l’utilizzo delle risorse di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014),
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Il presente accordo definisce i criteri di accesso ed utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014);
2. Le autorizzazioni saranno effettuate dalla Regione Toscana sulla base delle risorse disponibili; il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato, e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
3. Le risorse assegnate di cui ai comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014) sono destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo le seguenti modalità:
3.1. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga comma 6-bis art. 44 D.Lgs. n. 148/2015
a. per le unità produttive ubicate in uno dei Comuni compreso in un’area di crisi regionale o complessa della Toscana indicata in premessa, e per le quali sia già stata autorizzata una richiesta di cassa integrazione in deroga, è possibile presentare istanza per la concessione della CIG in deroga per ulteriori 3 mesi;
b. le istanze di cui sopra potranno essere richieste anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data di inizio della CIGD richiesta sia nel 2016;
c. restano fermi tutti gli altri criteri e disposizioni di cui all’accordo stipulato in data 5 novembre 2014 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 1324/2016.
3.2. Mobilità in deroga comma 6-bis art. 44 D.Lgs. n. 148/2015
a. possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
– essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
– essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune della Toscana;
– avere esaurito la mobilità ex L. 223/91 a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
– avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 1 della legge n. 223/91;
b. il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 è concesso per massimo 3 mesi;
c. al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l’Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita;
d. per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’8.10.2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l’approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera;
3.3. Mobilità in deroga comma 6-bis art. 44 D.Lgs. n. 148/2015 – aree di crisi regionali e complesse
Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 con riferimento alle aree di crisi regionali e complesse i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a. Lavoratori con ammortizzatore sociale in scadenza nel 2016
– essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
– essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un’area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, oppure essere residenti in un Comune compreso in un’area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, purché licenziati da un’unità produttiva ubicata in Toscana;
– avere esaurito la prestazione di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria a decorrere dal 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
– avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 1 della legge n. 223/91;
– al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l’Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita;
– per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l’approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera;
– il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 è concesso per massimo 3 mesi;
b. Lavoratori con Mobilità ex legge n. 223/91 con scadenza entro il 30.4.2017
– essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
– essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un’area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, oppure essere residenti in un Comune compreso in un’area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, purché licenziati da un’unità produttiva ubicata in Toscana;
– essere percettori di mobilità ex legge n. 223/91 con scadenza della prestazione nel periodo tra il 31.12.2016 ed il 30.4.2017;
– avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 1 della legge n. 223/91;
– al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l’Impiego entro il 16.12.2016;
– il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 è concesso per massimo 3 mesi;
3.4. Politiche attive e obblighi del lavoratore percettore del trattamento di mobilità in deroga
a. al fine di poter mantenere il proprio diritto all’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza;
b. ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Entro il 10 dicembre 2016 le Parti potranno nuovamente incontrarsi per una eventuale revisione dell’accordo alla verifica dei tempi di durata della mobilità in deroga per i lavoratori licenziati da unità produttive ubicate nelle aree di crisi; tale verifica potrà, in relazione alle risorse disponibili, consentire una proroga della mobilità in deroga. Le proroghe dei trattamenti dovranno comunque essere attivate entro il 31 dicembre 2016.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Accordo utilizzo risorse assegnate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per le concessioni in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale 83473/2014 ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- Accordo Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nell’anno 2016 ai sensi del D.I. 1° agosto 2014 n. 83473 e della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- INPS - Circolare 07 novembre 2019, n. 133 - Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett.…
- MINISTERO TURISMO - Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004 - Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27198 depositata il 15 settembre 2022 - Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda…
- Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…