CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota 30 maggio 2023, n. 72
Adempimenti anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023: Attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità
Ti informo che con Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 (pubblicata il 23 maggio u.s e reperibile al seguente link: Attestazioni OIV, in arrivo applicazione web sul sito Anac – www.anticorruzione.it), l’ANAC ha fissato al 31 luglio 2023 il termine per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” delle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati al 30 giugno 2023.
Nello specifico, il Provvedimento individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell’OIV (o dell’organismo con funzioni analoghe (NOTA 1)) per le diverse tipologie di enti. Vengono, altresì, illustrate le nuove modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione e fornite indicazioni sull’attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’attività di vigilanza che l’ANAC intende effettuare nel corso del 2023, anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.
Al fine di rendere agevole l’adempimento, Ti rammento che gli Ordini professionali sono tenuti ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati individuati per le pubbliche amministrazioni (par. 1.1 della delibera) limitatamente a quelli compatibili con la loro peculiare natura, organizzazione e attività.
I dati in relazione ai quali è richiesto all’OIV o all’organismo con funzioni analoghe di attestare l’avvenuta pubblicazione alla data del 30 giugno sono i seguenti:
1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12 D.lgs. n. 33/2013)
2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18 D.lgs. n. 33/2013)
3) Bandi di concorso (art. 19 D.lgs. n. 33/2013)
4) Provvedimenti (art. 23 D.lgs. n. 33/2013)
5) Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. n. 33/2013)
6) Bilanci (art. 29 D.lgs. n. 33/2013)
7) Opere pubbliche (art. 38 D.lgs. n. 33/2013)
8) Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)
9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 D.lgs. n. 33/2013, art. 18, co. 5, D.lgs. n. 39/2013, L. n. 190/2012).
Come indicato nel Provvedimento in esame, per gli obblighi di pubblicazione dei dati sopraindicati, la Delibera ANAC n. 777/2021 ha previsto, con riferimento agli Ordini professionali, le seguenti semplificazioni:
– Disposizioni generali (artt. 10 e 12): per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, D.lgs. 33/2013) gli Ordini sono tenuti a pubblicare gli atti organizzativi, anche di natura regolamentare, che disciplinano l’attività e l’organizzazione della categoria Professionale (D.lgs. n. 139/2005, regolamenti adottati, etc.), il codice di condotta, il codice disciplinare e il codice deontologico della professione;
– Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18, D.lgs. n. 33/2013): gli Ordini sono tenuti ad aggiornare tali dati con cadenza semestrale;
– Bilanci (art. 29): gli Ordini sono tenuti a pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese (per la spiegazione semplificata è possibile pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta). Sono inoltre esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati relativi al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (art. 29, co. 2);
– Opere pubbliche (art. 38): sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati relativi agli “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche” (art. 38, co. 2, D.lgs. n. 33/2013).
Con riferimento alle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione, il Provvedimento prevede che, a partire da quest’anno, per l’effettuazione delle verifiche e delle attività conseguenti, l’OIV (ovvero l’Organismo con funzioni analoghe) è tenuto a utilizzare l’apposita applicazione web resa disponibile sul sito dell’ANAC.
Per poter accedere all’applicazione, l’utente dovrà previamente registrarsi al Sistema di registrazione e profilazione utenti disponibile sul sito dell’Autorità, richiedendo l’attivazione del profilo OIV (o organismo con funzioni analoghe) (NOTA 2).
L’utilizzo dell’applicativo (NOTA 3) consentirà di documentare – mediante specifica scheda – la verifica, effettuata nella sezione “Amministrazione trasparente”, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e accessibilità.
Operativamente, l’applicazione consentirà all’utente OIV (o organismo con funzioni analoghe) di:
– documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
– convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e, con la convalida, trasmetterle all’Autorità;
– estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web degli Ordini professionali.
L’attestazione dell’OIV (o dell’organismo con funzioni analoghe), completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, dovrà essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” (NOTA 4) entro il 31 luglio 2023. Si precisa che il documento dovrà altresì contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della suddetta sezione.
Per quanto attiene le attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il Provvedimento ANAC stabilisce che, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione, il RPCT dell’Ordine è tenuto, entro il 30 novembre 2023, ad assumere ogni iniziativa utile al superamento delle criticità segnalate ovvero idonea a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.
L’OIV (ovvero l’Organismo con funzioni analoghe) che abbia evidenziato al 30 giugno 2023 carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, presente nella scheda di rilevazione fornita nell’applicativo web, è tenuto a monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall’Ordine, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.
Tale Organismo dovrà annotare, nell’applicativo web messo a disposizione da ANAC, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando – nel medesimo termine del 30 novembre – i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”.
La scheda di monitoraggio – estraibile dall’applicativo web – dovrà essere pubblicata entro il 10 dicembre 2023 nella sezione “Amministrazione trasparente” (NOTA 5). Entro la medesima data, con la convalida della scheda di monitoraggio, questa sarà automaticamente acquisita dall’Autorità. Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT (NOTA 6).
Infine, con riferimento all’attività di vigilanza svolta dall’ANAC, l’Autorità verifica, entro la data del 31 luglio 2023, l’avvenuta pubblicazione del documento di attestazione e della scheda delle verifiche nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dai medesimi soggetti (NOTA 7).
L’Autorità si riserva, inoltre, di segnalare (NOTA 8) agli Organi di indirizzo dei soggetti obbligati alla pubblicazione i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte dell’OIV (o di altro Organismo con funzioni analoghe), nonché le ipotesi in cui la verifica condotta dall’ANAC evidenzi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” (NOTA 9).
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