AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 11 novembre 2020, n. 409756/RU

Sospensione prove di idoneità professionale dei rivenditori di generi di monopolio ai sensi dell’art. 6 n. 9 bis della legge 1293/1957

In ragione del recente aggravarsi della situazione epidemiologica, sono state di recente emanate disposizioni legislative che producono rilevanti impatti sulle attività svolte da ADM sotto il profilo delle attività connesse al conseguimento – da parte dei rivenditori di generi di monopolio- dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 6, n. 9 bis della legge n. 1293/1957.

Il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, ha tra l’altro disposto all’articolo 1, lettera z) che “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti”.

Ciò posto, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, è stata emanata determina direttoriale con cui si è disposta, in coerenza con le norme sopra indicate ed al fine di evitare la diffusione del virus, la sospensione delle prove di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio di cui all’articolo 6, n. 9 bis della legge n. 1293/1957, nonché delle riunioni della Commissione Centrale incaricata delle attività relative alla verifica della prova finale, dalla data del 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi eventuali e successivi interventi legislativi. Del pari, è stata consequenzialmente disposta la sospensione, per il medesimo arco temporale, dei termini semestrali di cui all’articolo 6, n. 9 bis della legge n. 1293/1957 previsti il conseguimento del titolo abilitativo in ragione dell’impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva ovvero, per coloro che hanno già svolto la prova medesima, in ragione dell’impossibilità di procedere alla verifica dei relativi elaborati.