AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 dicembre 2017, n. 289781

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2017

Dispone:

Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della riscossione, a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nei giorni 20,21, 22 e 27 dicembre 2017 devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017. È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 29 dicembre 2017.

Le somme conferite con il sistema I24 entro il giorno 27 dicembre 2017 e trasmesse dall’Agenzia delle Entrate agli intermediari convenzionati devono essere riversate nei termini ordinari concordati ed attualmente vigenti e, comunque, entro i termini di cui al punto 1.

Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli Agenti della riscossione trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in vigore alla data, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nella giornata del 21 dicembre 2017 entro il 2 gennaio 2018, nella giornata del 22 dicembre 2017 entro il 3 gennaio 2018 e nella giornata del 27 dicembre 2017 entro il 4 gennaio 2018.

Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il 29 dicembre 2017.

Nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2017 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all’anticipato riversamento di cui all’art. 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Le somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nei giorni 22 e 27 dicembre 2017 agli Istituti di Pagamento diversi dalle banche, iscritti all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del T.U.B. e convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017. È data facoltà a tali Istituti di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 29 dicembre 2017.

La Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma – Succursale è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 29 dicembre 2017 ai sensi dei punti 1, 2, 4 e 6 per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di euro 100 milioni, quale stima del gettito dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.

La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 29 dicembre 2017, dalla predetta Tesoreria direttamente alla Regione Siciliana, sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica n. 305982 intestata alla Regione medesima, aperta presso la sezione n. 515 della Banca d’Italia.

Sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente provvedimento le somme affluite il 29 dicembre 2017 sulla contabilità speciale n. 1777 e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

Motivazioni

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, agli uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, agli istituti di pagamento diversi dalle banche iscritti all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del T.U.B e convenzionati con l’Agenzia. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Si rammenta che le somme devono essere riversate in Banca d’Italia con distinti bonifici, secondo gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in vigore alla data.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall’articolo 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione Siciliana.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 29 dicembre 2017 sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento delle Agenzie

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 8, comma 1)

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni in materia di versamenti unitari

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

d) Disposizioni relative al versamento dell’acconto IVA

Legge 29 dicembre 1990, n. 405 ( art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter)