AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 novembre 2021, n. 314145

Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Dispone:

  1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con le modalità previste nel presente provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni:

  1. a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.
  3. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni

2.1 I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

2.4 All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1.

  1. Modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

3.2 Il software di cui al punto precedente consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l’utilizzo dell’apposito software di cui al precedente punto 3.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.

  1. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

  1. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, relative al triennio 2016-2017-2018

5.1 E’ approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2016-2017-2018, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA previste alla lettera a) del punto 1.1 del presente provvedimento.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente.

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In proposito, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Tali nuove forme di comunicazione, possono risultare altresì utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono anche individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

Riferimenti normativi

  1. a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

  1. b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13) e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Legge del 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 – Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e art. 10-bis – Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni – Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195 – Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009 – Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008;

Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza;

Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 1, commi da 634 a 636);

Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 – Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2016 – Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017 – Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2016;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2017 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2017 Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2016;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017 – Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017 – Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018 – Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2018 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018 – Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2017;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 aprile 2018 – Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 maggio 2018 – Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 giugno 2018 – Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018 – Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 – Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 – Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2019 – Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2018;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 – Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 giugno 2019 – Modifiche al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019 – Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021 – Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Allegato 1

SPECIFICA TECNICA

TIPOLOGIA DI ANOMALIA NEI DATI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA INDIVUDUATE PER IL TRIENNIO 2016 – 2018