AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 aprile 2013, n. 51770/2013
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
Dispone:
1.Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1. Le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi del comma 25 dell’art. 78, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605, effettuano, a partire dalle informazioni relative all’anno 2012, le comunicazioni di cui al successivo punto 2, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.
2.Comunicazioni all’ anagrafe tributaria
2.1. I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria:
a) Gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ai sensi del comma 25 dell’art. 78, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 come attuato dal Decreto ministeriale 27 gennaio 2000;
b) I dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie, di cui al Decreto interministeriale 27 giugno 2000 in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
3. Modalità di trasmissione
3.1 I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni previste al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
3.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
3.4 A partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013 i soggetti obbligati effettueranno gli invii tramite il nuovo Sistema d’Interscambio Dati (SID).
4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni relative all’anno 2012 è stabilito al 4 dicembre 2013.
4.2 Dalle comunicazioni relative all’anno 2013, il termine per l’invio è fissato al 30 aprile dell’anno successivo.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie, che pervengono all’anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi eseguite in modo anonimo, ed identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 2, è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
Gli esiti, di cui al precedente comma 1, sono comunicati sempre per via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i termini previsti.
7.2 Nell’ipotesi di cui al precedente punto 7.1, lettera e), i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro i trenta giorni successivi alla mancata accettazione.
7.3 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva.
8.1 La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 4.
8.2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile entro un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 4.
9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato sentito all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dal articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento del 4 aprile 2013.
Motivazioni
Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare ed aggiornare la struttura tecnica dei tracciati delle comunicazioni, introducendo procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.
In particolare viene semplificata, a vantaggio delle compagnie di assicurazione, la trasmissione dei dati relativi ai premi assicurativi e ai contratti assicurativi unificandoli in un solo tracciato.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia elle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle entrate
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 26 concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all’allegato tecnico.
Decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all’anagrafe tributaria – su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti – degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, in materia di obbligatorietà ed esclusività della trasmissione telematica.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.
Allegato 1
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL PROGRESSIVO N. 15 DEL RECORD DI DETTAGLIO DI TIPO 1
TABELLA CODICI DELLE ASSICURAZIONI
0001 |
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
009A
009B
009C
009D
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0022
099A
099BINFORTUNI
MALATTIA
CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
CORPI DI VEICOLI FERROVIARI
CORPI DI VEICOLI AEREI
CORPI DI VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI
MERCI TRASPORTATE (MERCI, BAGAGLI E OGNI ALTRO BENE)
INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
ALTRI DANNI AI BENI – IMMOBILI
ALTRI DANNI AI BENI – GIOIELLI PREZIOSI
ALTRI DANNI AI BENI – OPERE D’ARTE
ALTRI DANNI AI BENI – ALTRO
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI
RESPONSABILITA’ CIVILE AEROMOBILI
RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI
RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
CREDITO
CAUZIONE
PERDITE PECUNIARIE DI VARIO GENERE
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA
POLIZZE COMPRENSIVE DELLA COPERTURA TEMPORANEA DEL RISCHIO DI MORTE E INVALIDITA’
VITA
ALTRO
Allegato 2
Modalità di compilazione per la trasmissione telematica delle Comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi, di previdenza complementare e Contributi CSSN
1. GENERALITA’
Il presente documento descrive le modalità di compilazione delle comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi, di previdenza complementare e contributi CSSN, a partire dall’anno di riferimento 2012. Per le annualità precedenti devono essere utilizzate le specifiche tecniche e le norme pubblicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2010 N. 2010/165906.
2. CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE
2.1. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE
Ciascuna fornitura si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.800 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura sono:
– Record di tipo “0”: È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e contiene le seguenti informazioni:
– Dati relativi alla individuazione della fornitura;
– Tipologia della comunicazione;
– Dati relativi alla individuazione del soggetto obbligato (Codice Fiscale e dati anagrafici completi);
– Periodo di riferimento delle informazioni trasmesse;
– Dati del soggetto che ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica delle informazioni (se presente).
– Record di dettaglio: Sono i record riservati all’oggetto della comunicazione, il cui contenuto informativo dipende dal tipo di dati da comunicare.
– Record di tipo “9”: È il record di coda della fornitura. È l’ultimo record del file e contiene le stesse informazioni registrate nel record di testa.
2.2. LA SEQUENZA DEI RECORD
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
– presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record della fornitura;
– presenza dei record di dettaglio previsti dalla tipologia di comunicazione. Costituisce eccezione il caso di tipo comunicazione “annullamento”, comunicazione per la quale non deve essere presente alcun record di dettaglio.
– presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record della fornitura.
I record di dettaglio possono essere inseriti in qualunque sequenza, anche alternando tipi record differenti.
Il numero massimo di record di dettaglio che possono essere inseriti nella stessa comunicazione è di 40.000 record, nel caso in cui la comunicazione sia inviata attraverso il prodotto Entratel. Per il prodotto FileInternet il numero massimo di record di dettaglio ammessi è 1500.
2.3. LA STRUTTURA DEI RECORD
I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l’obbligatorietà di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche tecniche.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati dei caratteri di controllo, per la verifica dell’integrità della struttura del file (Caratteri ASCII “CR” e “LF”, valori esadecimali “0D” “0A”).
Nella fase di controllo della comunicazione, in caso di riscontro di situazioni anomale, potranno essere date segnalazioni di errore che causano la mancata produzione del file telematico.
2.4. LA STRUTTURA DEI DATI
Le specifiche tecniche descrivono la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:
– Il numero progressivo
– La posizione iniziale all’interno del record
– La posizione finale
– Il contenuto informativo
– Il tipo di dato
– I valori ammessi per quel campo, laddove elencabili o descrivibili
– L’obbligatorietà o meno di compilazione del campo, anche in relazione alla compilazione di altri campi nello stesso record.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.
Tipo Dato | Descrizione | Formattazione | Esempio di allineamento |
AN | Campo alfanumerico | Spazio | ‘STRINGA ‘ |
NU | Campo numerico positivo Campo numerico negativo | Zero | ‘ 12345’ o ‘00000012345’ ‘ -12345’ o ‘-0000012345’ |
CF | Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri) | Spazio | ‘RSSGNN60R30H501U ‘12312312312 ‘ |
DT | Data (formato GGMMAAAA) | Zero | ‘31122011’ |
PR | Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ‘”EE” per gli esteri. | Spazio | ‘RM’ |
Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare nella posizione relativa al segno, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-“, mentre per i dati positivi NON va inserito il segno “+”.
3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E CONTROLLI
3.1. MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il file deve essere compilato con caratteri maiuscoli e non è ammesso l’utilizzo di caratteri speciali.
Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti in Euro (parte intera), senza esposizione dei decimali.
In ogni comunicazione è necessario specificare la “Tipologia di invio” nei record “0” e “9”. Di seguito si dettagliano le tipologie previste:
– Invio ordinario: È l’invio delle comunicazioni relative all’anno di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento. Per lo stesso anno di riferimento è possibile inviare più file.
– Invio sostitutivo: È la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. Si avverte che il file opera una sostituzione integrale anche, pertanto, delle informazioni corrette già inviate e contenute nel file che viene eliminato per effetto della sostituzione. Andranno pertanto reinserite nel file sostitutivo, oltre alle posizioni da correggere, anche quelle corrette già in precedenza trasmesse.
– Annullamento: È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di un file ordinario precedentemente inviato.
E’ possibile effettuare un invio sostitutivo di una comunicazione sostitutiva.
Non è ammesso l’annullamento di invii sostitutivi.
E’ possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato (o inviate da una società incorporata) e relative allo stesso anno di riferimento. Nel caso fosse necessario effettuare un invio sostitutivo o un annullamento di una comunicazione precedentemente inviata da una società incorporata, è necessario compilare i campi della sezione “VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA’ INCORPORATA” del record di testa (e di coda).
I termini per l’invio sostitutivo e per l’annullamento sono quelli previsti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
3.2. CONTROLLI FORMALI
Il file compilato deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il programma di controllo fornito dall’Agenzia delle Entrate che provvede, in caso di esito positivo del controllo, alla predisposizione del file in formato “telematico”, altrimenti, alla creazione e visualizzazione dei diagnostici che esplicitano gli errori.
Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza dei dati inseriti alle specifiche tecniche.
3.2.1. Controllo formale dei codice fiscale
I codici fiscali presenti nel file, devono essere formalmente corretti.
L’eventuale presenza di errore formale sarà segnalata nel file di diagnostico.
Tutti i codici fiscali di persone fisiche indicati nella comunicazione devono essere, oltre che formalmente corretti, congruenti con i dati anagrafici richiesti.
3.3. CONTROLLI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
Dopo l’invio, l’utente riceverà una ricevuta telematica di acquisizione o di scarto del file. Nel secondo caso, la ricevuta riporterà i motivi per cui la comunicazione è stata scartata. I controlli effettuati per la produzione della ricevuta telematica possono causare lo scarto della comunicazione per:
– Codici fiscali non presenti in Anagrafe Tributaria
– Anno di riferimento non inferiore all’anno di invio
– Invio sostitutivo o di annullamento di un file non acquisito
– Invio sostitutivo di una comunicazione di annullamento.
– Invio sostitutivo o di annullamento di comunicazione relativa ad un anno di riferimento differente
– Invio sostitutivo di un file avente soggetto obbligato differente, in cui non sia stata compilata la sezione “VARIAZIONE DATI INVIATI DA SOCIETA’ INCORPORATA”.
Allegato 3
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato il 30 aprile 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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