AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici
L’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (c.d. ECOBONUS).
Inoltre, l’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS).
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 108572 dell’8 giugno 2017 e prot. n. 165110 del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, rispettivamente per il SISMABONUS e per l’ECOBONUS.
Tenuto conto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque o dieci quote annuali di pari importo (rispettivamente per il SISMABONUS e per l’ECOBONUS), i suddetti provvedimenti prevedono, tra l’altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote. Tali quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Alle suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
– “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio (ovvero dai condòmini incaricati), ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 30383 del 6 febbraio 2018, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
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