AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 luglio 2020, n. 43/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
L’articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, ha istituito una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013.
In attuazione del richiamato articolo 13-bis, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite la perimetrazione della suddetta zona franca e la tipologia delle agevolazioni da concedere alle micro e piccole imprese localizzate all’interno della medesima.
In proposito, il citato decreto interministeriale del 7 marzo 2018 ha stabilito:
– all’articolo 6, comma 1, che ai soggetti beneficiari dell’agevolazione è riconosciuto un contributo determinato con le modalità di cui all’articolo 9 del medesimo decreto;
– all’articolo 8, comma 1, che i soggetti in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dell’agevolazione presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza con le modalità e nei termini previsti con provvedimento dello stesso Ministero;
– all’articolo 9, comma 5, le agevolazioni concesse sono rese note con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet istituzionale del medesimo Dicastero;
– all’articolo 11, comma 1, che il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non può eccedere l’ammontare concesso dal Ministero dello sviluppo economico, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, tenuto conto che con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2020 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, per consentirne l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
– “Z163” denominato “ZONA FRANCA SARDEGNA – Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione – art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015″.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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