AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Comunicato 22 aprile 2020
Audizione del Direttore di Agenzia delle entrate e Presidente di Agenzia delle entrate-Riscossione, Avv. Ernesto Maria Ruffini, nelle Commissioni Finanze e Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati
Nella giornata di mercoledì 22 aprile, presso la VI Commissione Finanze e la X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, riunite per l’occasione, si è tenuta l’audizione informale dell’Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore di Agenzia delle entrate e Presidente di Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’audizione, svoltasi nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C2461, ha riguardato l’ “Indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno del sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributario e della riscossione, connesse alla situazione determinatasi dall’epidemia da COVID-19”.
Allegato
Camera dei deputati – Commissioni Riunite – VI Finanze e X Attività produttive
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate e Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione Avv. Ernesto Maria Ruffini
Indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno del sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributario e della riscossione, connesse alla situazione determinatasi dall’epidemia da COVID-19
Premessa
- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1.1. Il decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
1.2. Il decreto “Liquidità” (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)
1.3. I documenti di prassi emanati dall’Agenzia
- LE SOSPENSIONI DEGLI ADEMPIMENTI, DEI VERSAMENTI E IL RINVIO DEI TERMINI
2.1. Le sospensioni degli adempimenti per i contribuenti
2.1.1. Decreto “Cura Italia”
2.1.2. “Decreto liquidità”
2.2. Le sospensioni dei versamenti per i contribuenti
2.2.1. Primi interventi normativi
2.2.2. Decreto “Cura Italia”
2.2.3. “Decreto liquidità”
2.3. La sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate Riscossione
2.4. Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali
- ULTERIORI MISURE
3.1. I crediti d’imposta
3.2. Altre misure agevolative
3.3. La proroga delle comunicazioni di inesigibilità e lo stato del magazzino di Agenzia delle entrate-Riscossione
- LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
4.1. Sospensione nell’invio di comunicazioni
4.2. Sospensione delle attività di controllo e accertamento
4.3. Sospensione delle attività di notifica delle cartelle e degli atti di riscossione
- LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
5.1. La ripresa delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione dal 1° giugno.
- GLI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI AI CONTRIBUENTI
6.1. Introduzione del lavoro agile, aspetti organizzativi e tecnologici in Agenzia delle entrate e in Agenzia delle entrate-Riscossione
6.2. Servizi e assistenza a distanza ai cittadini da parte dell’Agenzia delle entrate
6.3. Servizi a distanza ai cittadini da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione
6.4. Ulteriori semplificazioni in via amministrativa
Premessa
Signori Presidenti, Onorevoli Commissari,
desidero, innanzitutto, ringraziare queste Commissioni che mi offrono l’opportunità di intervenire su una tematica che ha assunto, nostro malgrado, un’importante rilevanza nella vita del Paese e di tutti i cittadini.
Nel ripercorrere le principali tappe che hanno contraddistinto gli interventi normativi di carattere fiscale, desidero tuttavia focalizzare i punti dell’audizione di oggi su alcuni temi specifici, che possono contribuire ad inquadrare l’impegno congiunto dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel dare attuazione ai vari provvedimenti che sono stati emanati per agevolare il rapporto tra fisco e contribuenti nel contesto dell’emergenza epidemiologica.
- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A partire dal mese di febbraio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti normativi per permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori dipendenti e autonomi, di fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 e alle conseguenti misure di contenimento del rischio.
I predetti provvedimenti hanno la finalità:
– di fornire sostegno finanziario alle imprese e ai lavoratori mediante il differimento dei propri adempimenti tributari e al pagamento delle imposte,
– nonché di rendere disponibili, anche in ambito fiscale, strumenti agili che permettano ai cittadini di assolvere i propri obblighi tributari.
Le prime misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese sono state rese, principalmente, con i seguenti decreti:
– decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, recante “Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni sono riprese nella conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
– decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (cd. decreto “Cura Italia”);
– decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché́ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”).
1.1. Il decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
Con il decreto “Cura Italia” sono state previste specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.
Nel decreto le misure di natura fiscale – che verranno illustrate più avanti – sono contenute principalmente nel Titolo IV rubricato “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” ed in sintesi prevedono:
– la proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
– la sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
– specifiche misure agevolative a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.
Da segnalare poi, tra le disposizioni inserite nel Titolo V (“Ulteriori disposizioni”), quelle relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi (NOTA 1).
1.2. Il decreto “Liquidità” (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)
Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto-liquidità) sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.
In sintesi – e rinviando più avanti l’analisi dei singoli provvedimenti – il decreto ha previsto:
– la sospensione di alcuni versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 (vedasi par. 2.1.);
– la proroga del regime in ragione del quale si consente al sostituto d’imposta di non operare le ritenute d’acconto sui redditi (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia).
– la disciplina della determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico,
– la previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole,
– la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”, rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
– disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020;
– proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate;
– agevolazione nelle modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione;
– semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato;
– modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione.
1.3. I documenti di prassi emanati dall’Agenzia
Al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimento formulate da associazioni di categoria, dalla stampa specializzata, dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate, dai professionisti e dai contribuenti, nonché al fine di fornire un inquadramento sistematico delle diverse misure fiscali introdotte nell’arco di poche settimane, dai diversi decreti a carattere emergenziale, l’Agenzia delle entrate ha emanato diversi documenti di prassi al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali che interessano i contribuenti e quella delle norme che esplicano effetti sull’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione.
In particolare, tra i vari documenti di prassi intervenuti a pochi giorni di distanza dall’emanazione dei decreti più significativi (decreto Cura Italia e decreto Liquidità), si ricordano:
– risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
– risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 (“Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” [credito d’imposta per affitti di negozi e botteghe]);
– circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
– circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
– risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
– circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 [“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”];
– circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”);
– risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 (“Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18″);
– circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (“Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″. Risposte a quesiti”);
– risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 (“Premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti – articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”);
– circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (“Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”);
– circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 (“Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti”).
- LE SOSPENSIONI DEGLI ADEMPIMENTI, DEI VERSAMENTI E IL RINVIO DEI TERMINI
2.1. Le sospensioni degli adempimenti per i contribuenti
2.1.1. Decreto “Cura Italia”
Tra le misure più rilevanti per permettere alle imprese, ai lavoratori autonomi di superare le difficoltà connesse all’attuale periodo emergenziale, l’articolo 62 del decreto “Cura Italia” ha introdotto una previsione generalizzata di sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute all’addizionale regionale e comunale (NOTA 2).
In particolare, per effetto di tale previsione, il regime di sospensione degli adempimenti tributari è stato significativamente ampliato:
– sia dal punto di vista soggettivo, ricomprendendo, tra i beneficiari tutti soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede operativa e la sede legale nel territorio della Stato;
– sia sotto il profilo temporale, estendendo il periodo di sospensione agli adempimenti in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio e fissando, al 30 giugno, la data per la loro esecuzione senza sanzioni.
Tra gli adempimenti tributari prorogati rientra anche la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, nonché agli oneri detraibili/deducibili necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In relazione agli adempimenti connessi alla certificazione unica:
– al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica;
– e, nel contempo, per permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi,
il termine entro il quale gli stessi devono essere eseguiti è stato ulteriormente prorogato – per effetto dell’art. 22 del “Decreto liquidità” – dal 31 marzo al 30 aprile.
Resta confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero al 2 novembre 2020) il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
La sospensione opera anche per le scadenze relative alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA e alla dichiarazione IVA annuale.
La sospensione dei termini degli adempimenti tributari si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea che telematica. Resta, ad esempio, sospeso – ove lo stesso scada nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio – il termine per la registrazione degli atti privati, ivi inclusi i contratti di locazione, in mancanza della quale il contribuente non è tenuto al pagamento delle relative imposte.
Rientra nella sospensione anche il termine per la presentazione della dichiarazione di successione qualora scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sicché tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Il contribuente che si avvale della predetta sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.
Con la circolare n. 8 del 3 aprile del 2020, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione prevista dall’articolo 62, comma 1, si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. Anche in questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.
2.1.2. “Decreto liquidità”
Con il “Decreto liquidità” sono state introdotte ulteriori misure di sospensione finalizzate a salvaguardare i contribuenti dalla crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID19.
Tra le misure previste dal decreto, allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, è stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Infine, con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tra gli adempimenti sospesi non rientra quello relativo all’emissione delle fatture, in quanto tale documento è funzionale all’esercizio, da parte dell’acquirente, di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).
2.2. Le sospensioni dei versamenti per i contribuenti
2.2.1. Primi interventi normativi
Allo scopo di agevolare i contribuenti e le imprese penalizzati dagli effetti dell’emergenza Coronavirus, fin dall’inizio sono stati adottati provvedimenti che hanno previsto la sospensione dei versamenti fiscali.
Nella fase iniziale dell’emergenza, in cui l’epidemia e le relative misure di contenimento erano ancora circoscritte, l’attenzione è stata rivolta soprattutto ad alcuni territori e settori economici direttamente coinvolti.
In particolare, sono stati sospesi tutti i versamenti dei tributi, contributi e dei premi INAIL per la generalità dei contribuenti degli undici comuni delle Regioni Lombardia e Veneto situati nella c.d. zona rossa (D.M. 24 febbraio 2020).
Inoltre, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator sono stati sospesi i versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e dei premi INAIL.
2.2.2. Decreto “Cura Italia”
Con il diffondersi dell’epidemia e l’adozione di misure di contenimento a livello nazionale, anche la sospensione dei versamenti è stata ampliata per includere tutte le imprese operanti nei settori più colpiti dalla crisi, a prescindere dall’area geografica di riferimento.
In particolare, per tali soggetti sono stati sospesi i versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi, dei premi INAIL (in scadenza nei mesi di marzo e aprile) e dell’IVA (in scadenza nel mese di marzo).
Inoltre, specifiche misure sono state dedicate agli operatori economici di minori dimensioni, a prescindere dalla collocazione geografica e dall’attività svolta. In particolare, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi, dei premi INAIL e dell’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Infine, maggiore attenzione è stata comunque riservata ai territori più colpiti dall’epidemia, attraverso la sospensione dei versamenti IVA in autoliquidazione in scadenza nel mese di marzo 2020, a prescindere dall’attività e dal volume dei ricavi e compensi, per gli operatori economici delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
2.2.3. “Decreto liquidità”
A seguito del protrarsi del lockdown e della sostanziale inattività che ha interessato larga parte del tessuto economico e produttivo nazionale, è stato ritenuto opportuno non condizionare la sospensione dei versamenti alle caratteristiche soggettive degli operatori (dimensione, settore, area geografica), per supportare, invece, coloro che avevano subito una riduzione significativa del fatturato e dei corrispettivi.
A tal fine, il Decreto Liquidità ha sospeso i versamenti in autoliquidazione delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, nonché i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
In particolare, la sospensione dei suddetti versamenti può essere applicata, a prescindere dalla collocazione geografica e dal tipo di attività svolta, nei confronti:
– dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (NOTA 3);
– dei soggetti di maggiori dimensioni (con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro) la sospensione è applicabile a condizione che la riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nei mesi suindicati, sia stata almeno pari al 50 per cento.
Si precisa che la sospensione dei versamenti sopra descritta può essere applicata per i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 o nel mese di maggio 2020, oppure in entrambi i mesi, se ne ricorrono le condizioni.
I versamenti sospesi dal Decreto Liquidità sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero fino a un massimo cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il Decreto Liquidità contiene anche altre disposizioni in tema di versamenti per sostenere i cittadini e le imprese. In particolare:
– versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020;
– il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
– per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
– per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
L’effettuazione dei pagamenti chiesti con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) di cui agli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, anche nell’ipotesi di pagamento rateale in corso, inviate ai contribuenti prima dell’inizio della fase emergenziale, è stata normativamente sospesa dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 limitatamente ai contribuenti interessati dalla disposizione sulla sospensione generalizzata dei versamenti prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, ossia per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa).
La medesima sospensione non è prevista dalle disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 o del decreto-legge n. 23 del 2020. La sospensione generalizzata dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, mentre le altre disposizioni sulle sospensioni dei termini dei versamenti per talune categorie di contribuenti che rientrano nei requisiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, hanno per oggetto specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali) i cui ordinari termini di versamento da autoliquidazione scadono nei periodi ivi previsti (cfr. circolari n. 8 e n. 9 del 2020).
La disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, riguarda gli uffici degli enti impositori, prevedendo la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici stessi (cfr. circolari n. 6 e n. 8 del 2020), ma non prevede la sospensione dei termini di pagamento degli importi richiesti con le comunicazioni precedentemente inviate al contribuente. Inoltre, la sospensione di cui all’articolo 68, comma 1, riguarda i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e non può applicarsi alle comunicazioni degli esiti del controllo in esame.
2.3. La sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate Riscossione
Con il Decreto Legge n. 9/2020 sono state introdotte le prime urgenti misure di sostegno connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, tra le quali la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione per i cittadini e le imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale e/o operativa nel territorio degli 11 comuni della c.d. “zona rossa”.
Successivamente, con l’obiettivo di ampliare il perimetro applicativo all’intero territorio nazionale, l’art. 68 del decreto “Cura Italia”, ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento dei carichi già affidati alla riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) e alle connesse attività di recupero:
– sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
– differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento della rata, relativa alla c.d. “Rottamazione-ter”, scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. “Saldo e stralcio”.
In sintesi, a titolo esemplificativo, il provvedimento prevede:
– per i contribuenti a cui era stata notificata una cartella prima dell’8 marzo 2020 con scadenza del termine di pagamento compresa nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 30 giugno. In alternativa resta comunque ferma la possibilità di presentare all’Agente della riscossione la richiesta di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 entro la medesima data del 30 giugno, evitando così procedure di recupero coattivo e l’aggravio degli interessi di mora;
– per i contribuenti con un piano di rateizzazione in corso, il differimento al 30 giugno 2020 della data per il pagamento delle rate in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio;
– per coloro che non hanno versato la rata scaduta il 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter”, la possibilità di effettuare il relativo pagamento insieme alla successiva rata in scadenza il 31 maggio, evitando così di perdere i benefici della rottamazione;
– per i contribuenti che hanno aderito al “Saldo e stralcio” la possibilità, senza perdere i benefici della misura, di adempiere al pagamento della rata del 31 marzo entro il nuovo termine del 31 maggio.
2.4. Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali
L’articolo 83 del decreto “Cura Italia” contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali. In particolare, è stato previsto «un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari» dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi ulteriormente prorogato, per effetto delle modifiche introdotte con il “Decreto liquidità”, all’11 maggio 2020.
Per effetto della disciplina ivi prevista, sono rinviate d’ufficio le udienze delle Commissioni tributarie che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, ad esclusione di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra i quali, ad esempio, i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo; i procedimenti cautelari inerenti la sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione.
In considerazione dell’ampia portata che, secondo la relazione illustrativa, deve avere la predetta sospensione, la stessa trova applicazione con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (NOTA 4).
È altresì sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.
Per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. In relazione al procedimento di mediazione, la predetta sospensione opera sia con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti. La sospensione, tuttavia, non opera per le rate della mediazione successive alla prima.
La sospensione, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.
Sono infine esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
- ULTERIORI MISURE
3.1. I crediti d’imposta
Sia il decreto “Cura Italia” che il “Decreto liquidità” hanno introdotto importanti misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.
Tra le misure più importanti a sostegno delle imprese merita di essere ricordata l’introduzione del:
– credito d’imposta per botteghe e negozi, previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” e riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. In merito alla disciplina di tale credito d’imposta, è stato chiarito che lo stesso maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo, essendo la sua finalità quella di ristorare il locatario del costo sostenuto costituito dal canone, in coerenza con tale finalità, il predetto credito. Tale credito d’imposta, inoltre, non spetta in relazione ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale;
– credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, che viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20 mila per ciascun beneficiario;
– credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, introdotto dal “Decreto liquidità”, al fine di ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina agevolativa prevista dal credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, includendovi anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti mani e i disinfettanti.
3.2. Altre misure agevolative
Tra le altre misure volte al sostegno dei lavoratori dipendenti merita di essere ricordata la previsione, ad opera del decreto “Cura Italia”, di un premio, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40 mila euro. Tale premio pari a 100 euro non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto dai sostituiti d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.
L’importo del premio deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Tra le misure volte ad incentivare il finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto “Cura Italia” ed il “decreto liquidità” hanno riservato alle erogazioni liberali (in denaro o natura) destinate al predetto fine un trattamento fiscale “in deroga” a quanto previsto dai principali generali, ove queste ultime vengano effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa.
In particolare, viene previsto, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità di tali erogazioni in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, viene consentito l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sui beni donati e la cessione gratuita non è gravata da IVA.
Laddove le erogazioni liberali siano effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30 per cento per un importo superiore a 30 mila euro (NOTA 5).
È stata inoltre prevista la non debenza di interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti delle principali imposte dirette versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Da ultimo con il “Decreto liquidità”, al fine di incentivare le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole effettuate da soggetti esercenti attività d’impresa, è stato previsto che i farmaci ceduti, ai fini delle imposte dirette, non si considerano destinati a finalità estranee all’impresa, mentre ai fini dell’Iva sono assimilati ai beni distrutti, sì da garantire, comunque, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva pagata sul loro acquisito.
3.3. La proroga delle comunicazioni di inesigibilità e lo stato del magazzino di Agenzia delle entrate-Riscossione
L’art. 68 del decreto “Cura Italia”, inoltre, è intervenuto sui termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo una tempistica specifica, in deroga a quella ordinaria triennale disciplinata dall’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, per i ruoli consegnati nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, la cui scadenza dei termini di presentazione è ora stabilita, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
A tal proposito si rammenta che il DL n. 193/2016, il successivo DL n. 148/2017 e, da ultimo, il DL n. 119/2018 avevano già ridisegnato la tempistica di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli affidati a tutto il 2017.
Per tali ruoli i termini risultano essere i seguenti:
– per i ruoli consegnati nell’anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026;
– per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, ecc.).
Il nuovo differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità – per quanto necessario al fine di evitare che, con l’approssimarsi dei precedenti termini, venisse di fatto imposto all’Agente della riscossione di intensificare, nell’attuale situazione emergenziale e negli effetti negativi che tale situazione produrrà nel tessuto socio-economico nazionale, le possibili azioni di recupero coattivo nei confronti dei debitori – ha però lasciato irrisolto il problema della costante crescita del c.d. “magazzino” dei crediti ancora da riscuotere: alla data del 31 dicembre 2019, il valore del carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000, ammonta a circa 954,7 miliardi di euro.
Tale valore è già al netto (NOTA 6):
– degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela emessi dagli stessi enti creditori, in quanto non dovuti dai contribuenti, o disposti con decisioni dell’autorità giudiziaria;
– delle somme riscosse tempo per tempo, anche a seguito degli istituti di definizione agevolata introdotti dal legislatore negli ultimi anni;
– delle quote “sanzione” già annullate a seguito dell’integrale pagamento delle somme dovute per la Definizione Agevolata prevista dal DL n. 193/2016 (prima “Rottamazione”) e per quella prevista dal DL n. 148/2017 (“Rottamazione-bis”);
– delle quote annullate a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’art. 4 del DL n. 119/2018.
L’importo dei crediti residui (954,7 miliardi di euro), che riguarda una platea circa 17,4 milioni di contribuenti, è riferito:
– per l’83,4% a crediti di natura erariale affidati alla riscossione da Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio o da altri Enti Statali (Ministeri, Prefetture, ecc.);
– per il 13,1% a crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall’INPS e dall’INAIL;
– per il 1,9% a crediti affidati dai Comuni;
– per il restante 1,6% da crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali ecc.).
Con riferimento alla composizione del “magazzino” per le diverse fasce di debito dei soggetti debitori:
– il 45,4% dei contribuenti ha debiti residui inferiori a 1.000 euro al quale corrisponde circa l’1,8% del complessivo valore residuo;
– il 32,0% dei contribuenti ha debiti residui da 1.001 euro a 10.000 euro al quale corrisponde circa il 3,2% del complessivo valore residuo;
– il 17,4% dei contribuenti ha debiti residui da 10.001 a 100.000 euro al quale corrisponde circa il 12,0% del complessivo valore residuo;
– il 3,9% dei contribuenti ha debiti residui da 100.001 a 500.000 euro al quale corrisponde circa il 15,4% del complessivo valore residuo;
– lo 1,3% dei contribuenti ha debiti residui superiori a 500.000 euro al quale corrisponde circa il 67,6% del complessivo valore residuo.
L’importo di 954,7 miliardi per circa il 40% risulta difficilmente esigibile:
– 153,1 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti;
– 118,9 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate;
– 109,5 miliardi da nullatenenti (in base ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria);
– 68,8 miliardi di euro l’attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell’autorità giudiziaria. Al netto di quanto già riscosso, rientrano inoltre in tale ultimo importo le quote oggetto di richieste di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018 che ha introdotto la terza edizione della definizione agevolata (“Rottamazione-ter) ampliando il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017;
Al netto di quanto sopra, residuano:
– 14,7 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso,
– 410,1 miliardi di euro si riferiscono a contribuenti nei confronti dei quali l’Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale del loro debito attuale. Come previsto dalla normativa, lo stesso Agente proseguirà nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria;
– 79,6 miliardi di euro comprensivo anche di posizioni per le quali, in ragione delle norme a favore dei contribuenti – quali la soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, l’impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l’Agente della riscossione le azioni di recupero.
L’anomalo valore complessivo del “magazzino” residuo è essenzialmente dovuto alle ripetute proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, intervenute sin dai primi anni 2000. Tali proroghe hanno infatti determinato l’accumulo di crediti nelle contabilità degli enti creditori e, per l’Agente della riscossione, un incremento della stratificazione del “magazzino” dei carichi da riscuotere con l’onere di doversi spesso trovare a ripetere, per il recupero di carichi riferiti allo stesso debitore ma affidati in tempi diversi anche da più enti creditori, le medesime azioni di recupero coattivo che già in precedenza non hanno consentito di riscuotere integralmente il debito. Ciò al solo fine di poter documentare il proprio operato a ciascun ente creditore, al momento della presentazione delle comunicazioni d’inesigibilità.
Peraltro, anche le misure straordinarie di definizione agevolata e di annullamento delle posizioni inferiori ai 1000 euro affidate dal 2000 al 2010, introdotte nell’ultimo triennio, non hanno significativamente intaccato il volume complessivo dei crediti residui ancora da riscuotere.
- LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto, tra l’altro, misure di sostegno ai contribuenti prevedendo la sospensione delle attività di riscossione, di liquidazione e di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
In particolare:
– relativamente all’Agenzia delle entrate, il Decreto aveva previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso», disponendo la proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza in scadenza al 31 dicembre 2020 (articolo 67, commi 1 e 4). La finalità perseguita dall’originaria formulazione del comma 4 dell’articolo 67, come individuata anche nella relazione illustrativa della norma, era quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi. L’Agenzia delle entrate, vista la particolare situazione sociale conseguente all’epidemia in atto e tenuto anche conto di tale proroga dei termini fino al 31 dicembre 2020, ha sospeso
– le attività di controllo,
– le attività di accertamento
– le attività di liquidazione
– le attività di riscossione (consegna dei ruoli all’Agenzia delle entrate-Riscossione).
– Inoltre, relativamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’articolo 68 del Decreto ha disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione tra i quali quelli connessi alle azioni di recupero coattivo all’attività di recupero coattivo.
4.1. Sospensione nell’invio di comunicazioni
Fin dall’inizio della fase emergenziale l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’invio nei confronti dei contribuenti degli atti conseguenti alle diverse attività di controllo, tra cui, in particolare, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (c.d. “avvisi bonari”). Tale sospensione, pur non essendo espressamente inizialmente prevista da diposizioni normative è stata attuata per non porre ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti in questa fase così delicata per tutto il Paese. In particolare, da fine febbraio 2020 è stato sospeso l’invio di circa:
– 300 mila lettere di compliance per i riscontri delle comunicazioni periodiche IVA;
– e 250 mila comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari) che derivano dai controlli automatizzati delle dichiarazioni.
Per quanto concerne le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell’inizio della fase emergenziale, non vi è alcuna disposizione che sospenda il pagamento delle somme dovute in acquiescenza, salvo quanto detto per i contribuenti della c.d. zona rossa. Pertanto, anche durante questo periodo, i contribuenti sono tenuti ad effettuare, in unica soluzione o in forma rateale, i versamenti dovuti in base alle comunicazioni ricevute precedentemente, salvo prossimi interventi normativi.
4.2. Sospensione delle attività di controllo e accertamento
Il decreto “Cura Italia” ha previsto, all’articolo 67, comma 1, tra l’altro, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione e di contenzioso e ha disposto la proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l’accertamento relativo alle annualità in scadenza al 31 dicembre 2020.
L’Agenzia delle entrate, vista la particolare situazione sociale conseguente all’epidemia in atto e tenuto anche conto di tale proroga, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo e accertamento, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti.
Sono state di conseguenza sospese le attività di notifica di circa
– 15.000 accertamenti ordinari
– 200.000 accertamenti parziali automatizzati,
– 4.700 procedimenti di adesione.
4.3. Sospensione delle attività di notifica delle cartelle e degli atti di riscossione
Per effetto di quanto previsto dall’art. 68 del decreto “Cura Italia”, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso l’avvio alla fase di notifica di circa 3 milioni di cartelle di pagamento, riferite ai ruoli consegnati dagli enti creditori nel corso del mese di febbraio e di marzo, oltre a circa 2,5 milioni di atti della riscossione il cui invio, nei mesi di marzo aprile e maggio, era previsto dal piano annuale di produzione dell’Ente.
Si tratta in particolare di:
– 1,6 milioni di avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione;
– 200 mila avvisi di intimazione propedeutici alle azioni di riscossione coattiva
– 75 mila atti di pignoramento presso terzi,
– 250 mila comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo,
– 350 mila solleciti di pagamento.
- LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
5.1. La ripresa delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione dal 1° giugno.
In relazione al delineato quadro normativo in materia di termini di prescrizione e decadenza e di sospensione dell’attività di riscossione e ai conseguenti effetti finora determinati occorre rilevare:
– per un verso, relativamente all’attività di Agenzia delle entrate, che il maxi emendamento approvato al Senato il 9 aprile u.s. ha modificato l’articolo 67, comma 4 del Decreto prevedendo l’esclusione dell’applicazione della proroga biennale originariamente prevista dei termini di decadenza;
– per altro verso, l’ormai imminente scadenza del termine del 31 maggio prevista per la sospensione dell’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Pertanto, si rende necessaria l’analisi degli ulteriori effetti che si andranno a produrre a partire dal prossimo 1° giugno 2020 nei confronti della complessiva platea dei contribuenti per effetto della ripresa delle ordinarie attività sia dell’Agenzia delle entrate, sia dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per effetto dell’abrogazione della richiamata norma relativa alla proroga biennale dei termini relativi alle attività dell’Agenzia delle entrate di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, i termini relativi alle predette attività andranno in scadenza il 31 dicembre 2020 o giorno per giorno a decorrere dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 1° giugno 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 dovrà provvedere alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni in scadenza entro fine anno 2020.
A questi atti, inoltre, si andranno ad aggiungere altri 4,8 milioni di atti e comunicazione che, ancorché non in scadenza al 31.12.2020, sono diretti a consentire ai contribuenti di sanare tempestivamente errori sanabili anche con il pagamento di sanzioni ridotte prima dell’emissione dell’atto (ad esempio lettere di compliance, “avvisi bonari”, etc.), evitando, peraltro, il maturare di ulteriori interessi sulle maggiori somme richieste in pagamento. In tale prospettiva, pertanto, l’Agenzia delle entrate si prepara ad emettere entro il 31 dicembre 2020, circa 8,5 milioni di atti e comunicazioni.
Ad inizio giugno, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività. Si renderà innanzitutto necessario, a garanzia del rispetto dei termini previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999, produrre e avviare al processo di notifica le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli enti creditori nei mesi di febbraio e marzo 2020 (circa 3 milioni).
Analogamente andrà ripreso l’invio, attualmente sospeso fino al 31 maggio 2020, degli altri atti di riscossione, ovvero quelli necessari all’interruzione dei termini di prescrizione (circa 1,6 milioni di avvisi di intimazione) e quelli propriamente riferiti alle azioni di recupero, esecutive o cautelari (circa 875 mila atti), tenendo altresì conto che, per i primi, l’attività di notifica è necessaria al presidio dei termini di prescrizione del diritto di credito che gli stessi intendono preservare.
A questi volumi si aggiungeranno le cartelle di pagamento relative ai ruoli che gli Enti impositori consegneranno nel corso dei mesi di aprile e maggio (circa 2 milioni), nonché quelle dei mesi successivi.
Lo scenario sopra delineato rende evidente la necessità di valutare l’opportunità di una ripartizione delle attività di liquidazione, accertamento, controllo e riscossione con tempistiche modulate coerentemente con la ratio ispiratrice dei provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza COVID-19, evitando di concentrare nel secondo semestre del 2020 la notifica di milioni di atti e comunicazioni.
- GLI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI AI CONTRIBUENTI
6.1. Introduzione del lavoro agile, aspetti organizzativi e tecnologici in Agenzia delle entrate e in Agenzia delle entrate-Riscossione.
Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire, al contempo, la continuità dell’azione amministrativa, sono stati adottati provvedimenti indirizzati verso la riduzione della permanenza in ufficio dei dipendenti di entrambe le Agenzie, attivando forme di lavoro agile come modalità di lavoro ordinaria.
In tal senso sono state fornite indicazioni specifiche tese ad assicurare che la presenza dei dipendenti in ufficio fosse limitata al solo tempo necessario per concludere le attività non realizzabili da remoto.
In particolare:
– per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate, è stata garantita l’apertura al pubblico degli uffici, seppure con un orario limitato, solo per alcuni giorni della settimana e con criteri di turnazione del personale addetto, per consentire la fruizione dei servizi da rendere in presenza come nel caso degli atti relativi alla conservatoria dei registri immobiliari.
Il personale negli uffici, pari a circa 28.000 addetti all’inizio di marzo, si è progressivamente ridotta nelle settimane successive fino a raggiungere, dopo il 16 marzo, circa 3.000 addetti, con una media di presenze inferiore al 10% dell’organico complessivo.
In tale scenario, ad eccezione dei periodi in cui sono state disposte temporanee chiusure per la sanificazione degli ambienti a seguito della presenza di dipendenti risultati positivi al Covid-19, l’Agenzia ha comunque garantito all’utenza tutti i servizi da remoto (NOTA 7).
Tutto questo è stato possibile implementando in tempi brevissimi soluzioni tecnologiche a carattere straordinario. In particolare:
– accesso al PC desktop da internet (cd utenza “FULL”);
– accesso alla posta elettronica attraverso internet (cd utenza “Webmail”);
– accesso smart working con barra telefonica (cd utenza “SBT”).
Al 15 aprile risultano complessivamente in uso per tutto il personale ca. 30.000 tra utenze FULL e utenze “Webmail”;
– Per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate-Riscossione, grazie al potenziamento dell’infrastruttura informatica, è stata progressivamente estesa la modalità del lavoro agile, già introdotta con l’ultimo rinnovo del CCNL e in fase di sperimentazione per un numero ridotto di addetti; dalla data del 16 marzo 2020 circa 6.000 addetti su 7.500, pari all’80 % del personale dell’Ente, opera quotidianamente da remoto collegandosi in modalità virtuale con la propria postazione di lavoro (c.d. utenza “FULL”).
Il restante personale accede comunque alla posta elettronica attraverso internet (cd utenza “webmail”) o garantisce i servizi in presenza sulle sedi di lavoro.
Successivamente, i provvedimenti contenuti nel decreto “Cura Italia”, che hanno previsto la sospensione delle attività di riscossione – dalle notifiche alle procedure di recupero esecutive e cautelari – oltre che dei termini di pagamento delle cartelle, hanno creato le condizioni per la chiusura al pubblico degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dislocati sul territorio nazionale, avvenuta a partire dal 18 marzo 2020.
6.2. Servizi e assistenza a distanza ai cittadini da parte dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate per garantire l’accessibilità ai servizi essenziali e contribuire a tutelare la salute pubblica, nel rispetto delle indicazioni date dal Governo, già nel corso del mese di febbraio, ha adottato misure per ridurre al minimo gli accessi fisici presso gli uffici dell’Agenzia, limitando, in via precauzionale e preventiva, ogni situazione di possibile contagio da Covid-19.
Sono stati corrispondentemente potenziati tutti i canali alternativi al contatto diretto, da quello telematico (sito internet e social media) a quello telefonico (Sezioni di Assistenza Multicanale e Direzioni provinciali)
Si è comunque constatato che, pur in presenza di un’ampia offerta di servizi disponibili sul canale telematico e telefonici, la propensione all’accesso fisico si mantiene strutturalmente elevata (si pensi che nel 2019 più di dieci milioni di servizi sono stati erogati in ufficio). Per ri-orientare tali comportamenti e agevolare la fruizione dei servizi a distanza, sono state introdotte anche nuove modalità semplificate, sia per l’accesso ai servizi che per la successiva lavorazione. Le nuove modalità hanno riguardato attività fondamentali da garantire nella situazione straordinaria determinata dall’emergenza sanitaria.
In particolare, si tratta delle attività:
– di lavorazione e pagamento dei rimborsi fiscali
– di rilascio del codice fiscale ai neonati e ad altri soggetti, nei casi di comprovata urgenza, nonché dell’attribuzione della partita IVA nei casi non gestiti dal portale ComUnica, dell’abilitazione ai servizi telematici, dell’attività di assistenza tramite canale telefonico;
– relative a taluni degli adempimenti connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso tributario;
– di rilascio dei certificati e attestazioni;
– di ricezione degli atti presentati per la registrazione;
– di presa in carico delle dichiarazioni di successione telematiche e di ricezione delle dichiarazioni di successione presso gli uffici e della messa a disposizione dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione;
– di accettazione delle formalità presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare;
– relative agli adempimenti connessi alle misure fiscali di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese introdotte dal decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;
– di valutazione immobiliare e di consulenza tecnico-estimativa rese alle Prefetture in relazione alle procedure indennitarie conseguenti ai provvedimenti previsti dall’articolo 6, commi 7 e 8, del decreto legge n. 18 del 2020.
Sono pertanto state introdotte specifiche modalità semplificate di richiesta per ciascun servizio, valide in questo periodo emergenziale, e dirette a privilegiare la relazione “a distanza”, per via telematica o tramite contatto telefonico.
In linea generale, per la domanda di servizi si è stabilito che il contribuente possa presentare via e-mail, PEC o tramite i Servizi telematici dell’Agenzia la richiesta, corredandola della documentazione necessaria (ad esempio l’autocertificazione che attesta il possesso dell’originale dei documenti inviati) anche indicando i propri riferimenti per i contatti successivi, strumentali alla conclusione della pratica. L’operatore dell’ufficio esamina quindi la domanda, contatta eventualmente il contribuente per completare l’istruttoria, ad esempio, per effettuare ulteriori riscontri necessari, e conclude la lavorazione con l’ausilio degli applicativi di supporto, fornendo al contribuente l’esito della trattazione mediante lo stesso canale di contatto.
A titolo esemplificativo si descrivono le modalità operative messe in campo per alcune delle attività essenziali considerate di prioritario interesse.
Per i rimborsi, è possibile presentare via e-mail le istanze di rimborso e la relativa documentazione. È inoltre possibile inviare tramite posta elettronica certificata la richiesta di accredito dei rimborsi con la comunicazione delle coordinate del conto corrente di accredito (IBAN), firmata digitalmente.
Anche per la registrazione degli atti privati il flusso di lavorazione è analogo; la richiesta può essere presentata tramite Pec o e-mail, allegando la scansione dell’atto, il modello di registrazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara che la copia inviata è conforme all’originale dell’atto in possesso del contribuente, l’ulteriore documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’imposta. Verificata la correttezza della documentazione e la congruità del versamento, l’ufficio effettua la registrazione e ne comunica gli estremi al contribuente. Terminato il periodo emergenziale, il contribuente deposita in ufficio i documenti in originale unitamente ai contrassegni telematici attestanti il pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.
Le nuove modalità operative sono state rese note all’utenza mediante la pubblicazione nei siti internet nazionale e regionali, l’affissione di cartellonistica presso gli uffici territoriali e agli interlocutori professionali mediante comunicazioni a cura delle articolazioni regionali.
Questo rinnovato modello organizzativo e gestionale va nella direzione di far evolvere ulteriormente il rapporto tra Fisco e Cittadino, anche grazie all’utilizzo sistematico e più “intensivo” dei nuovi strumenti che la tecnologia rende via via disponibili. In quest’ottica, molte delle soluzioni attualmente in fase di studio o di prima applicazione, rimarranno “a regime”, entrando a far parte delle ordinarie modalità di colloquio con gli utenti (ad esempio, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza a completamento della fase istruttoria o per la realizzazione degli appuntamenti non più effettuabili in presenza).
Con lo spirito che deve accomunare tutte le attività che rimangono “di presidio”, pur nell’emergenza che si sta affrontando, è tuttavia indispensabile la collaborazione di tutti gli utenti, contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali occorre chiedere di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza.
È altresì importante che gli interlocutori in possesso di credenziali per l’accesso ai Servizi telematici (quali intermediari, professionisti, società), laddove il servizio richiesto sia già offerto all’interno dell’area autenticata, ne fruiscano secondo tale canale, più rapido per il contribuente ed efficiente per l’organizzazione, comportando un minor dispendio di risorse per l’Amministrazione e, quindi, per la collettività (per l’identificazione del contribuente, la protocollazione, l’acquisizione a sistema dei dati rilevanti, trattamento degli allegati, etc.).
L’impegno dell’Agenzia, in continuità con la policy perseguita negli ultimi anni, è incrementare il numero di servizi disponibili tramite canale telematico: è attualmente in via di realizzazione una nuova funzionalità, che consentirà a breve ai contribuenti in possesso delle credenziali per l’accesso ai Servizi telematici (Fisconline, Entratel, Spid) di presentare a distanza documenti e istanze a qualunque ufficio sul territorio nazionale (ad oggi tale consegna documenti genera più di un milione di accessi negli uffici).
Si tratta, in conclusione, di imprimere un’ulteriore accelerazione verso un utilizzo diffuso del canale telematico, pur garantendo alle fasce di popolazione “deboli” la possibilità di entrare in contatto con l’Agenzia con modalità più colloquiali e alla portata di tutti, tramite il canale telefonico. La centralità del rapporto con i cittadini si concretizza, infatti, anche nella possibilità di “essere raggiungibili” telefonicamente. Sotto questo profilo, si è operato in due direzioni:
– in primo luogo, garantendo in tempi ridottissimi il medesimo livello di operatività al personale delle Sezioni di assistenza multicanale (circa 600 persone), che oggi opera in modalità smart working, assicurando così la continuità dell’assistenza telefonica su problematiche fiscali e catastali di carattere generale e l’assistenza specifica sui servizi telematici;
– in secondo luogo, è stato potenziato il servizio di risposta telefonica da parte delle Direzioni provinciali in modo da offrire un’assistenza di primo livello a chi ha necessità di contattare l’ufficio per avere informazioni specifiche sulla propria posizione fiscale o su una pratica in trattazione. È in fase di attivazione, nelle strutture di maggiori dimensioni, un servizio che consente ai cittadini che non sono riusciti a mettersi in contatto con l’ufficio, di prenotare una richiamata telefonica ed essere contattati da un funzionario.
Inoltre, l’articolo 25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il cosiddetto “Decreto liquidità”, ha previsto delle disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza. Più precisamente, con riferimento al periodo d’imposta 2019, la norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 facilitando le modalità di rilascio, ai CAF e ai professionisti abilitati, della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei contribuenti.
A tal fine, è previsto che i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati: la copia per immagine della delega, sottoscritta, all’accesso alla dichiarazione precompilata; la copia della documentazione necessaria e la copia del documento di identità.
È stato, inoltre, previsto che, in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta (NOTA 8).
6.3. Servizi a distanza ai cittadini da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione
Con l’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” e la conseguente sospensione delle attività della riscossione, si sono realizzate le condizioni per una temporanea chiusura dell’accesso al pubblico agli sportelli e per il passaggio dell’operatività su canali digitali.
Nello scenario descritto, l’Agenzia ha garantito il proprio funzionamento attraverso i servizi online disponibili sul portale e sull’App per consentire a contribuenti, intermediari ed enti di poter operare a distanza e potenziato, per l’occasione, i canali di assistenza da remoto.
Per quanto riguarda i servizi online per cittadini, professionisti e imprese che dispongono delle credenziali di accesso all’area riservata (Pin dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, Carta nazionale servizi o Spid), è possibile:
– controllare la propria situazione debitoria;
– effettuare pagamenti attraverso la piattaforma PagoPa;
– chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro (attraverso il servizio “Rateizza adesso”);
– sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
– visualizzare tutti i documenti inviati dall’Ente, incluse le Comunicazioni relative alla Definizione agevolata delle cartelle.
In mancanza di registrazione, è comunque possibile effettuare pagamenti, contattare il Servizio Contribuenti per richiede assistenza o scaricare la modulistica relativa alle diverse tipologie di richieste.
Mediante posta elettronica è possibile inoltrare le richieste di rateizzazione (per debiti anche superiori a 60 mila euro) e le dichiarazioni per la sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, nonché richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite accredito sul proprio conto corrente.
Medesimi servizi online sono disponibili anche per gli intermediari fiscali che, attraverso l’area riservata “Equipro” del portale e della App, possono operare per conto dei propri assistiti. Sia le persone fisiche, sia i titolari di partita IVA possono formalizzare la delega al professionista, oltre che con il classico modulo cartaceo, anche utilizzando l’apposito servizio web.
Tra le iniziative avviate nel periodo, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto sui propri canali di contatto web (portale e App), un’apposita sezione sull’emergenza Coronavirus dove è possibile trovare tutte le informazioni utili sulle disposizioni normative introdotte e i relativi chiarimenti sulle domande più frequenti (Faq).
Riguardo al supporto per i contribuenti, come già accennato, sono stati potenziati i canali di contatto mediante l’istituzione di nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali poter inviare richieste di assistenza, ad esempio, su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di “rottamazione”.
Infine, le attività di assistenza a contribuenti e intermediari sono garantite dal Contact center multicanale tramite il numero telefonico unico 06 0101 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, sia da telefono fisso che da cellulare.
6.4. Ulteriori semplificazioni in via amministrativa
Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali.
In particolare, l’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività̀ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione […], da parte degli uffici degli enti impositori».
La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.
In questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché́ del personale dipendente.
Al fine di prevedere la corretta ed ordinata gestione delle attività necessarie a fronteggiare, nei luoghi ove si svolge l’attività dell’Agenzia, la crisi emergenziale dovuta al diffondersi sul territorio nazionale della sindrome COVID-19, a seguito di direttive interne che hanno previsto l’istituzione presso le Direzioni Regionali e presso le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano apposite di Unità di crisi COVID-19, è stato istituito l’Unità Centrale di crisi COVID -19 con l’obiettivo di monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica, di dialogare ove necessario con le Autorità centrali e locali preposte alla gestione dell’emergenza e di fornire linee guida e suggerimenti utili alle strutture periferiche dell’Agenzia (NOTA 9).
Sono state fornite indicazioni agli Uffici dell’Agenzia delle entrate di sospendere le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).
Successivamente, con diverse direttive via via adeguate al modificarsi degli eventi epidemiologici e all’intervento dei predetti provvedimenti normativi, è stata evidenziata la principale esigenza di ridurre al minimo gli spostamenti e la permanenza in ufficio di tutto il personale, considerando il lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgere la prestazione lavorativa, in conformità a quanto prescritto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal decreto “Cura Italia”.
Considerata, inoltre, l’esigenza di individuare le attività essenziali dell’Agenzia delle entrate, e tra le stesse quelle che, non potendo essere svolte attraverso il lavoro agile, devono essere rese in presenza al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrative dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella situazione emergenziale e di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente venutasi a determinare con riferimento alle attività e agli uffici dell’Amministrazione per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata diramata alle strutture apposita direttiva interna individuando le attività essenziali dell’Agenzia delle entrate, in tale fase emergenziale, affinché fossero enucleate quelle da rendere in presenza, ove necessario, al fine di garantire la continuità di servizi indispensabili, ferma restando la previsione di turnazioni per ridurre, comunque, al minimo la presenza fisica di personale negli uffici.
Per quanto attiene all’operatività degli uffici, nonostante la predetta sospensione dei termini, sono state fornite istruzioni che prevedono, laddove vi sia in concreto un condiviso interesse tra contribuenti ed Agenzia delle entrate, di svolgere comunque determinate attività, ad esempio, quelle relative al procedimento di accertamento con adesione in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente e sempreché la gestione di tali attività possa avvenire durante questo periodo emergenziale, compatibilmente con l’esigenza primaria di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
A tal fine sono state fornite indicazioni agli Uffici (cfr. Circolare n. 6 del 2020) per gestire “a distanza” il contradditorio, che potrebbe divenire la modalità ordinaria, anche dopo il termine del periodo emergenziale, in base agli esiti di questa prima applicazione.
In particolare, privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, in luogo della posta elettronica ordinaria, la Circolare n. 6 ha illustrato, nel dettaglio, le fasi in cui può essere articolato il contraddittorio “a distanza”.
Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il più possibile le esigenze per le quali i contribuenti abbiano la necessità di spostarsi da un luogo all’altro, anche in reazione all’assolvimento di “adempimenti” tributari, sono state fornite agli Uffici indicazioni per la lavorazione delle istanze di interpello durante il periodo emergenziale.
Al riguardo, è opportuno premettere che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha introdotto anche per tale attività, un periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini entro i quali gli Uffici dovranno fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
Inoltre, al fine di ridurre il più possibile la necessità di contatto tra i contribuenti e i funzionari dell’Agenzia delle entrate, è stato previsto, normativamente, che durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, nonché la risposta alla richiesta di documentazione integrativa notificata dagli Uffici avvenga esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Resta fermo che – analogamente alle indicazioni fornite in materia di svolgimento del contradditorio relativamente al procedimento di accertamento con adesione – anche per le istanze di interpello, durante il periodo di sospensione dei termini, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello (ad esempio, inviare richieste di regolarizzazione, inviare richieste di documentazione integrativa; fornire pareri ai contribuenti), fermo restando che la mancata risposta nei termini ordinari, ossia senza considerare il periodo di sospensione, non comporterà la formazione del silenzio assenso.
Inoltre, sempre al fine di garantire che il rapporto tra Fisco e contribuente possa avvenire nel rispetto dei principi della buona fede e correttezza, è stato chiarito che può avvalersi del periodo di sospensione non solo l’Ufficio nello svolgimento delle sue attività connesse alla lavorazione degli interpelli, ma ne potrà beneficiare lo stesso contribuente ai fini del computo dei termini entro i quali è tenuto, di norma, a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa).
Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.
Ad esempio, in relazione ad una richiesta di documentazione notificata dagli Uffici durante il periodo di sospensione, il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all’istanza di interpello, inizia a decorrere dal primo giugno.
Del pari, l’eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di sospensione non comporta l’obbligo per le strutture competenti di rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. Tale termine inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno.
—
Note:
(1) Ulteriori previsioni di carattere fiscale sono recate anche da singole disposizioni inserite nell’ambito del decreto con riferimento, fra l’altro, alle “Misure a sostegno del lavoro” (Titolo II) ed alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (Titolo III).
(2) In linea generale, tra gli adempimenti non sospesi dalla norma rientrano gli obblighi relativi all’effettuazione delle ritenute alla fonte, ad eccezione di quelli relativi ai redditi di lavoro autonomo e a quelli derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposti, nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a soggetti che non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro.
Inoltre, i sostituiti non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In merito a tale disciplina, con Circolare n. 8 del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che non rilevano, ai fini della determinazione del suddetto limite di euro 400.000, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari della predetta sospensione in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
(3) I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 possono beneficiare comunque della sospensione dei versamenti sopra elencati, senza alcuna condizione.
(4) Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
(5) La norma stabilisce che le erogazioni debbano essere effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, oppure fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Nel rispetto della ratio di tali agevolazioni, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 8 del 2020 ha chiarito che possono godere di tale regime agevolato anche le erogazioni liberali non effettuate necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.
Inoltre, tra le erogazioni liberali agevolabili rientrano anche quelle finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare.
(6) Pertanto, l’importo comprensivo anche delle somme relative a:
– sgravi per indebito e annullamento per provvedimenti normativi, pari a 293,8 miliardi di euro;
– importi riscossi, pari a 118,5 miliardi di euro ai quali si aggiunge
– l’importo residuo da riscuotere pari a 954,7 miliardi di euro è pari complessivamente a 1.367 miliardi di euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019.
(7) Rilascio certificati; Richiesta codici fiscali; successioni (telematiche e cartacee modello 4); registrazione atti; atti giudiziari; rimborsi fiscali; controllo automatizzato; abilitazione servizi telematici
(8) Con la circolare n. 9, l’Agenzia è intervenuta chiarendo che il caso di necessità può essere determinato, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione. Inoltre, tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, viene chiarito che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.
(9) Atto del Direttore dell’Agenzia del 2 marzo 2020.
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