INPS – Messaggio n. 889 del 2 marzo 2023

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238) – Domande per l’anno 2023

1. Premessa

Con il presente messaggio si comunica che è disponibile la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie, per l’anno 2023, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

– contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;

– contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, all’articolo 3, comma 5, stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, venga incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Pertanto, per l’anno 2023, il budget complessivamente disponibile per l’agevolazione in oggetto è pari a 564,8 milioni di euro.

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

– stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);

– titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);

– lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;

– lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta ai titoli di soggiorno sopra indicati sono da ritenersi utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

– lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

– assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);

– protezione speciale (art. 19 del D.lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);

– casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

2. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Premesso che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Al fine di accelerare le istruttorie e di velocizzare i pagamenti, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS. Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA); ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso, fermo restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

Ciò premesso, coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del c.d. bonus asilo nido non possono presentare anche domanda per il supporto domiciliare.

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

– portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

Inoltre, ai fini del rimborso, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione di spesa deve essere allegata esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet, attraverso il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altra modalità.

Si fa presente che per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per l’agevolazione in oggetto nel 2022, per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2023 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente. La domanda 2023 potrà essere, pertanto, inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2023.

Si ricorda che è possibile anche inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali. In questo caso, tenuto conto dell’impossibilità di reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento del beneficio spettante in misura minima.

3. ISEE e importi del contributo

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall’anno 2020 l’importo del contributo asilo nido calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità. Si ha pertanto diritto a:

– un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

– un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

– un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

In assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), con una delle seguenti modalità:

presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Nel caso in cui rimangano a disposizione dell’Istituto risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.

L’INPS provvede alla corresponsione dell’agevolazione nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e SMS al cittadino.