Alimentari (artigianato): contratto collettivo di lavoro della regione Veneto
premessa
Costituzione Delle Parti
il giorno 14 aprile 2017 presso la sede di EBAV in Mestre Venezia si sono incontrate:
la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto
la CNA Veneto
la CASARTIGIANl Veneto
e
FAI – CISL
FLAI – CGIL
UILA-UIL
hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che sostituisce il CCRL 13 maggio 2015
PREMESSA
– in data 19 novembre 2013 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Area alimentazione – Panificazione;
– in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell’ipotesi di accordo del 19 novembre 2013
– i contratti regionali di settore del 18 febbraio 2002 e del 4 luglio 2003 sono stati più volte prorogati;
– in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19 novembre 2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO.
– la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l’istituto della decontribuzione previsto per alcuni elementi derivanti dalla Contrattazione di secondo livello;
– considerato che il CCRL 13 marzo 2015 è stato pattuito all’interno di questo quadro di regole non più in vigore;
– vista la volontà delle parti di continuare l’esperienza della contrattazione territoriale;
– tenuto conto che a livello regionale non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l’applicazione dei premi di risultato e del Welfare aziendale nella contrattazione regionale;
– vista l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2013 siglata il 23 febbraio 2017
Le parti hanno convenuto quanto segue.
art. 1
Parte Comune – Sfera Di Applicazione
Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
– delle imprese artigiane del settore Alimentare;
– delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività Comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017;
– delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti.
Conseguentemente all’ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni:
1. parte COMUNE per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. PARTE ALIMENTAZIONE riservata alle imprese artigiane del settore ALIEMENTARE;
3. parte IMPRESE NON ARTIGIANE che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017;
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore PANIFICAZIONE.
art. 2
Parte Comune – Decorrenza E Durata
Il presente cContratto decorre dal 1° aprile 2017 e avrà validità sino al 30 giugno 2019.
art. 3
Parte Comune – Efficacia Del Preceidente Ccrl 13 Maggio 2015
Il precedente CCRL 13 maggio 2015 mantiene la sua efficacia ai soli fini della parte economica (erogazione EET) sino al 31 ottobre 2016 mentre la parte normativa rimane in vigore sino al 31 marzo 2017.
L’erogazione dell’IRR derivante dal CCRL 12 ottobre 1995 continua sino al 31 marzo 2017 e cessa dal 1° aprile 2017.
EET del CCRL 13 maggio 2015 e IRR del CCRL 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell’istituzione del nuovo sistema imperniato sull’ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.
art. 4
Parte Comune – Osservatorioregionalesulla Situazione Del Settore
Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di cCategoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.
I compiti dell’Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).
Tali analisi serviranno per:
– definire i temi che saranno oggetto del Confronto tra le parti;
– verificare l’idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall’EBAV.
A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell’Osservatorio EBAV e/o delle altre fonti indicate dalle parti.
art. 5
Parte Comune – Degli Addetti Del Settore
Le parti concordano che la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell’Alimentazione e della Panificazione.
Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
– nell’indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio Così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l’offerta formativa alle necessità individuate.
Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguardante i settori dell’Alimentazione e dei Panificatori.
Verrà infine richiesto all’EBAV ed a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell’Alimentazione e Panificatori al fine di un esame congiunto dell’attività svolta.
art. 6
Parte Comune – Formazione In Materia Di Sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall’“accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori” siglato in data 15 marzo 2012 e s.m.i.
art. 7
Parte Comune – Istituti In Materia Di Orario Di Lavoro – Accantonamento Annuo Compensazione (banca Ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l’“accantonamento annuo di compensazione” che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all’anno previsti dal CCNL:
– le quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica
– le quote orarie eventualmente spettanti nell’anno per festività cadenti nella Sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale Su cinque giorni;
Il monte ore così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite l’erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate Collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc.) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.
Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del Successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
art. 8
Parte Comune – Istituti In Materia Di Orario Di Lavoro – Variabilita’ Purimensile Dell’orario Di Lavoro
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo dell’istituto della “flessibilità” previsto da vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, l’orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell’arco temporale dell’anno (od per un periodo inferiore all’anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.
Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L’azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti.
L’azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di “variabilità plurimensile” oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso EBAV, per di monitorare l’andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
L’adozione dell’orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
Entro 30 gg. dal ricevimento, l’EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Norme generali
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto .
Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%.
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di i ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
A secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile”. A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settima contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di parttime.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.
art. 9
Parte Comune – Istituti In Materia Di Orario Di Lavoro – Durata Massima Dell’orario Di Lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un’intensificazione dell’attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:
– lancio di nuovi prodotti
– attività non programmabili
– attività non ricomprese nell’attività ordinaria
– progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
– sperimentazioni tecniche produttive organizzative
– calamità naturali
– manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
– produzioni legate a mostre o eventi culturali.
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.
L’azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso EBAV, con i compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part time.
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
art. 10
Parte Comune – Misure In Materia Di Contratti Part Time E Di Contratti A Termine – Contratto Part Time Con Orario Sperimentale. Ptos
Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all’interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova modalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l’orario di lavoro, all’interno delle disposizioni della D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e s.m.i. e della contrattazione collettiva.
Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al parttime previsto dal vigente CCNL.
Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione
a) L’instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all’equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell’arco mensile.
b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole elastiche).
c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari ai 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l’indennità sarà frazionata sulla base dell’assunzione o Cessazione nell’arco dell’anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.
Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.
d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla normativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;
e) Previo accordo con il dipendente, l’azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo Con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.
g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con Contratto a termine per il reinserimento ai lavoro disciplinate dai nuovo art. 59 del CCNL 23 febbraio 2017.
h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l’azienda operi il versamento della quota intera ad EBAV indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.
i) L’adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO.
I) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.
art. 11
Parte Comune – Misure In Materia Di Contratti Part Time E Di Contratti A Termine – Contratti A Termine Stagionali
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dal CCNL, le parti concordano le seguenti ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:
– prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
– prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
– prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
– gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
– caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
– acque minerali naturali, di Sorgente e bevande analcoliche e affini;
– birra e bibite alcoliche;
– vini, vini speciali e bevande spiritose;
– essiccazione di semi oleosi;
– raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
– partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
– attività di ristorazione ivi compresa qualsiasi attività a questa commessa (es. somministrazione)
– consegna di prodotti collegata alle Lavorazioni dei punti precedenti svolta con automezzi di portata inferiore ai 35 q.li;
Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione Collettiva ai diversi livelli, risultano utili ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 comma 7 lett. b) come novellato dalla legge n. 78/14.
art. 12
Parte Comune – Misure In Materia Di Contratti Part Time E Di Contratti A Termine – Orario Di Lavoro A Tempo Parziale In Determinati Periodi Dell’anno
Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 37, parte “ex clausole elastiche e flessibili” del CCNL 19 novembre 2013 e s.m.i., i seguenti periodi:
a) fine settimana
b) vacanze natalizie e pasquali
c) periodi delle ferie estive e natalizie vengono definiti come segue:
– per fine settimana si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l’anno ed le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
– per vacanze natalizie si intende il periodo dall’8 dicembre al 10 gennaio
– per vacanze pasquali si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della S. Pasqua ed i 15 giorni successivi
– per ferie estive si intendono i periodi compresi tra il 15 giugno ed il 15 settembre
– per ferie invernali si intendono i periodi compresi tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.
Rientrano nel periodo “vacanze pasquali” anche le attività legate al carnevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale).
In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli definiti di “alta stagione” delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l’individuazione del periodo temporale si farà riferimento alla definizione di “alta stagione” fornita dai locali consorzi turistici/alberghieri.
art. 13
Parte Comune – Misure In Materia Di Contratti Part Time E Di Contratti A Termine – Aumento Numero Massimo Assunzioni A Termine
L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.
L’impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell’associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 18 utilizzando l’allegato 4 posto in calce al presente contratto.
La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l’allegato 5 posto in calce al presente contratto.
La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L’inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell’Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce,
art. 14
Parte Comune – Misure In Materia Di Contratti Part Time E Di Contratti A Termine – Apprendistato Per Lavoratori Di EtÀ Superiore A 29 Anni
A fine di rendere operativo il comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente ai livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa si estendono anche all’apprendistato disciplinato dal presente articolo.
art. 15
Parte Comune – Bilateralita’ E Premialita’ – Fusione Gestione Ebav Di Secondo Livello Alimentarist E Panificazione
Le gestioni EBAV di secondo livello rispettivamente della categoria Alimentaristi e della categoria Panificazione saranno unificate in un unico fondo categoriale denominato “Alimentari e panificazione” entro il 31 dicembre 2018.
Rimarranno a disposizione delle imprese e dei dipendenti della categoria Alimentaristi le risorse derivanti dal “Fondo Diverso”.
Per chiarezza espositiva negli artt. 23, 25 e 28 viene riportata la disciplina delle prestazioni riferita distintamente ai servizi e gestioni delle singole categorie.
Al fine di monitorare l’andamento delle prestazioni, le parti invitano EBAV a mantenere una contabilità separata tra le singole gestioni di categoria.
art. 16
Parte Comune – Bilateralita’ E Premialita’ – Clausola Di Premialita’
Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:
– formazione in tema sicurezza
– termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
– orario lavoro – durata media settimanale;
– banca ore i
– variabilità orario su base plurimensile;
– contratto a tempo determinato (art. 13);
-e stagionalità;
– PTOS;
– erogazione sussidi assistenziali EBAV (limitatamente alle protesi e tickets) potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.
art. 17
Parte Comune – Bilateralita’ E Premialita’ – Assistenza Sanitaria Integrativa Sani.in.veneto
Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI.IN.VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Le parti confermano che le disposizioni previste nel CCNL di categoria concernenti l’applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.
Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l’impresa che non versa a SANI.N.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.N.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.
Dal 1° maggio 2017, l’azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti, Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione. :
Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).
Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.
art. 18
Parte Comune – Bilateralita’ E Premialita’ – Obblighi In Capo All’impresa Che Non Versa Ebav
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi di prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.
Dal 1° maggio 2017, l’azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e fa documentazione attestante l’erogazione. Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi).
Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.
art. 19
Parte Comune – Funzioni Della Commissione Bilaterale Di Categoria E Procedure In Caso Di Crisi – Istituzione Della Commissione Bilaterale Di Categoria
Le parti confermano l’attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista da CCRL 13 maggio 2015 che ha il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell’orario di lavoro, contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Si riportano di seguito Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OO.SS. di categoria. Al fine di garantire l’operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressi imprenditoriale.
La commissione ha sede presso l’EBAV che garantirà il supporto di segreteria operativa.
art. 20
Parte Comune – Funzioni Della Commissione Bilaterale Di Categoria E Procedure In Caso Di Crisi – Procedura Per Aziende In Crisi
La seguente procedura si applica alle imprese del settore Comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL nelle quali subentra una situazione di crisi che rischia di compromettere l’assetto occupazionale.
L’impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell’associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d’incontro alle OO.SS. di categoria territoriali. L’incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OO.SS. che hanno dato riscontro alla richiesta dell’impresa.
Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull’andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell’attività.
Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un’intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d’accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti-
Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all’art. 19.
art. 21
Parte Imprese Artigiane Alimentazione – Elemento Economico Di Secondo Livello
21.1 ERT aziende artigiane settore alimentare
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1° aprile 2017 e sino al 30 giugno 2019 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro. A partire dal 1° luglio 2019 l’ERT decadrà e non sarà più erogato, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1° mese successivo all’inizio del 4° anno.
EET del CCRL 13 maggio 2015 e IRR del CCRL 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell’istituzione dei nuovo sistema imperniato sull’ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.
Conseguentemente all’istituzione dell’ERT si conferma la cessazione dal 1° novembre 2016 dell’erogazione dell’EET prevista dal CCRL 13 maggio 2015. Inoltre dal 1§ aprile 2017 cessa l’erogazione dell’IRR prevista dal CCRL 10 novembre 1995.
Livello | Valore ERT in EURO | |
Mensile | Orario | |
1S | 130,00 | 0,75144 |
1 | 104,00 | 0,60115 |
2 | 85,00 | 0,49132 |
3/A | 73,00 | 0,42196 |
3 | 62,00 | 0,35838 |
4 | 55,00 | 0,31791 |
5 | 48,00 | 0,27745 |
6 | 38,00 | 0,21965 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e s.m.i.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL; r
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1° aprile 2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.
21.2 Erogazione quota retributiva una tantum
Aziende artigiane
Settore alimentare
A copertura del periodo compreso tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 l’azienda erogherà a titolo di una tantum gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.
L’una tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 1° aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite. Ai dipendenti di cui sopra, l’importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1° novembre 16 ed il 31 marzo 17, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.
Ai fini dei calcolo l’importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173×5) e moltiplicato per le ore ordinarie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento, il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l’importo come sopra calcolato (e non ancora erogato) sarà corrisposto con l’ultima retribuzione utile.
Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all’EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto.
EROGAZIONE DIRETTA UNA TANTUM (valori in euro) | |||
Livello | Luglio 2017 | Luglio 2018 | Totale |
1S | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
1 | 121,00 | 121,00 | 242,00 |
2 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
3/A | 86,00 | 86,00 | 172,00 |
3 | 72,50 | 72,50 | 145,00 |
4 | 65,00 | 65,00 | 130,00 |
5 | 57,50 | 57,50 | 115,00 |
6 | 45,00 | 45,00 | 90,00 |
art. 22
Parte Imprese Artigiane Alimentazione – Quota Di Adesione Contrattuale Alla Previdenza Complementare Settore Alimentare Artigiano
22.1 Versamento mensile alla previdenza complementare
A decorrere dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma di E 26 su base mensile per operai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a 10 €) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1° luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti.
Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno applicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
il versamento, che sarà effettuato per il tramite di EBAV, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente.
La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista e non è frazionabile su base oraria, Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è convenzionalmente fissato in una quota (€ 13) pari al 50% di quanto previsto per il tempo pieno (per gli apprendisti la quota sarà pari ad € 650).
Nel caso di lavoratori parttime con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota (€ 26) prevista per il lavoratore a tempo pieno (per gli apprendisti € 10).
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese, Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14 aprile 2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compilazione e la restituzione della Scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.
Modalità operative
Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad EBAV, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote EBAV e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento avverrà con il versamento delle quote EBAV del mese di aprile 2017.
Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.
La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad EBAV secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.
EBAV, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso i quale sarà costituita una posizione individuale.
EBAV segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.
Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti” ai fini dell’attribuzione delle relative quote.
Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.
Regole generali
Il versamento delle somme, al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 22.1 si applicano le regole stabilite nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
22.2 Versamento aggiuntavo una tantum previdenza complementare settore alimentare artigiano
Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all’erogazione dell’una tantum di cui al punto 21.2 il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di EBAV una quota aggiuntiva quale adesione contrattuale da destinare allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato cui saranno indirizzate le somme previste dal punto 22.1. Per i lavoratori che non hanno espresso la scelta vale quanto previsto nell’analogo punto 22.1.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell’orario medio Svolto nei periodo di riferimento, La quota aggiuntiva una tantum di previdenza cComplementare non sarà versata in caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17, Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto i versamento sarà effettuato dall’azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad EBAV, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote EBAV e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile, detto versamento aggiuntivo dell’una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l’intero importo spettante o la quota residua
VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM A PREV.ZA COMPLEMENTARE | ||
Luglio 2017 | Marzo 2018 | |
Per tutti i livelli | 25 | 25 |
art. 23
Parte Imprese Artigiane Alimentazione – Contribuzione Ebav Aziende Artigianesettore Alimentare
Contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1° maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, e quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
Fondi | Quota c/imprese | Quota c/lavoratori |
Promozione | 2,00 | |
Formazione | 0,77 | 0,52 |
Sussidi assistenziali | 2,08 | 0,68 |
Professionalità | 0,93 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
Totale attuale | 6,28 | 1,20 |
Si conviene inoltre quanto segue:
a) Fondo ambiente e scurezza
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
– valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350
– valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
b) Fondi diversi
Le risorse a disposizione dei “fondi diversi” rimangono accantonate e le parti si incontreranno per definirne l’utilizzo secondo le indicazioni del CdA di EBAV.
art. 24
Parte Imprese Non Artigiane Fino A 15 Dipendenti Che Svolgono Le Attivita’ Comprese Nella Sfera Di Applicazione Del Ccnl 13 Febbraio 2017 – Retribuzione Regionale
In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l’erogazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.
art. 25
Parte Imprese Non Artigiane Fino A 15 Dipendenti Che Svolgono Le Attivita’ Comprese Nella Sfera Di Applicazione Del Ccnl 13 Febbraio 2017 – Contribuzione Ebav
Le parti convengono che dal 1° maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità. In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.
Fondi | Quota c/imprese | Quota c/lavoratori |
Promozione | 2,00 | |
Formazione | 0,77 | 0,52 |
Sussidi assistenziali | 2,08 | 0,68 |
Professionalità | 0,93 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
Totale attuale | 6,28 | 1,20 |
art. 26
Parte Imprese Non Artigiane Fino A 15 Dipendenti Che Svolgono Le Attivita’ Comprese Nella Sfera Di Applicazione Del Ccnl 13 Febbraio 2017 – Applicazione Accordi Interconfederali Regionali
Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OO.SS. venete.
art. 27
Parte Imprese Non Artigiane Fino A 15 Dipendenti Che Svolgono Le Attivita’ Comprese Nella Sfera Di Applicazione Del Ccnl 13 Febbraio 2017 – Elemento Economico Di Garanzia
Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l’implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all’elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute all’erogazione dell’elemento economico di garanzia.
art. 28
Parte Panificazione – Ert Aziende Settore Panificazione
28.1. Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1°aprile 2017 e sino al 30 giugno 2019 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro. A partire dal 1° luglio 2019 l’ERT decadrà e non sarà più erogata, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1° mese successivo all’inizio del 4° anno.
Conseguentemente all’istituzione dell’ERT viene a cessare dal 1° novembre 2016 l’erogazione dell’EET prevista dal CCRL 13 maggio 2015.
Livello | Valore ERT (in €) | |
Mensile | Orario | |
A1S | 21,20 | 0,12254 |
Al | 17,70 | 0,10231 |
A2 | 14,80 | 0,08555 |
A3 | 11,30 | 0,06532 |
A4 | 9,40 | 0,05434 |
B1 | 13,00 | 0,07514 |
B2 | 6,90 | 0,03988 |
B3S | 5,80 | 0,03353 |
B3 | 5,60 | 0,03237 |
B4 | 4,50 | 0,02601 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e s.m.i.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti CaS:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1° aprile 2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.
28.2 Erogazione quota retributiva una tantum aziende artigiane settore panificazione
A copertura del periodo compreso tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 l’azienda erogherà a titolo di una tantum gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.
L’una tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 14 aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite.
Ai dipendenti di cui sopra, l’importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.
Ai fini del calcolo l’importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173×5) e moltiplicato per le ore ordinarie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l’importo come sopra calcolato e non ancora erogato sarà corrisposto con l’ultima retribuzione utile.
Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all’EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto 28.2.
Livello | EROGAZIONE DIRETTA UNA TANTUM | ||
Luglio 2017 | Marzo 2018 | Totale | |
A1S | 61,00 | 61,00 | 122,00 |
Al | 51,00 | 51,00 | 102,00 |
A2 | 44,50 | 44,50 | 89,00 |
A3 | 36,00 | 36,00 | 72,00 |
A4 | 31,00 | 31,00 | 62,00 |
B1 | 35,50 | 35,50 | 71,00 |
B2 | 19,00 | 19,00 | 38,00 |
B3S | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
B3 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
B4 | 12,50 | 12,50 | 25,00 |
art. 29
Parte Panificazione – Quota Di Adesione Contrattuale Alla Previdenza Complementare Settore Panificazione
29.1 Versamento mensile alla previdenza compleventare
A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1° luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti.
Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno applicati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di EBAV, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria .Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%.
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore da scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14 aprile 2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta ai datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compilazione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.
Modalità operative
Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad EBAV, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote EBAV e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento avverrà con il versamento delle quote EBAV del mese di aprile 2017.
Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.
La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dai datore di lavoro ad EBAV secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.
EBAV, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.
EBAV segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti”.
Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.
Regole generali
Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 29.1 si applicano le regole stabilite nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
QUOTE MENISILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DAL 1/4/2017 AL 31/3/201) | |
GRUPPO A | GRUPPO B |
tutti i livelli | tutti i livelli |
€ 8 mensili | € 5 mensili |
29.2 Versamento aggiuntivo una tantum previdenza complementare
Settore panificazione
Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all’erogazione dell’una tantum di cui al punto 28.2, il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di EBAV una quota aggiuntiva di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo A e di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo B) quale adesione contrattuale da destinare allo stesso fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato cui saranno indirizzate le somme previste al punto 29.1. In deroga al punto precedente la quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata per i lavoratori di cui sopra anche qualora il I passaggio in qualifica da contratto di apprendistato sia avvenuto tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell’orario medio svolto nel periodo di riferimento.
Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto il versamento sarà effettuato dall’azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote desinate ad EBAV, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote EBAV e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile detto versamento una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l’intero importo spettante o la quota residua.
VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE | ||
Tutti i livelli del gruppo A | luglio 2017 | € 20 |
Tutti i livelli del gruppo B | luglio 2017 | € 16 |
art. 30
PARTE PANIFICAZIONE – CONTRIBUZIONE EBAV SETTORE PANIFICAZIONE
Contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1° maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al fondo di secondo livello siano le seguenti: € 4,40 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 0,60 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
Fondi | Quota c/imprese | Quota c/lavoratori |
Promozione | 1,50 | |
Formazione | 0,50 | 0,10 |
Sussidi assistenziali | 1,00 | 0,50 |
Professionalità | 0,90 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
Crisi area settore | ||
Totale attuale | 4,40 | 0,60 |
a) Fondo Ambiente e Sicurezza
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
– valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
– valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
Le parti convengono inoltre che la quota dell’1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare la gestione dei sussidi assistenziali.
art. 31
Disposizioni Finali – Diritto Di Affissione
Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.
art. 32
Disposizioni Finali – Invio Copia Contratto Regionale Ai Fondi Negoziali Di Cui All’art. 22 Eart. 29 Del Presente Ccrl
La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato sarà effettuata da EBAV.
art. 33
Disposizioni Finali – Deposito Del Presente Ccrl
Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.
art. 34
Disposizioni Finali – Assorbimentonormative Derivanti Da Precedenti Ccrl
Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nel CCRL siglati dal 1° dicembre 1993 sino al 13 maggio 2015 siano assorbite, superate ed integralmente sostituire dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.
art. 35
Disposizioni Finali – Err
Viene confermata altresì l’erogazione dell’ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall’accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili) (€ 0,00254 orarie). L’ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.
art. 36
Disposizioni Finali – Norma Finale
Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OO.AA. e OO.SS. che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonché l’unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.
ALL 1
Scelta Destinazione Quota Versamento Previdenza Complementare
Da allegare al cedolino paga di aprile 2017 oppure da consegnare al momento dell’assunzione se successiva al 14 aprile 2017
Scelta destinazione Fondo previdenza complementare
Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l’istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare.
Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.
Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l’attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.
In particolare, nel medio e lungo termine l’assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.
Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un’integrazione dell’assegno pensionistico pubblico.
Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l’accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell’assegno pubblico.
Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l’artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale.
Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell’assegno pensionistico.
Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all’interno del Fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
I Fondi negoziali dell’artigianato cui potrà destinare l’aumento regionale sono i seguenti:
– Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 – che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell’artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it/)
– Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETÀ VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. .. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it; facebook: solidarietà veneto fondo)
Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati
La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 (oppure entro 90 giorni nel caso di nuova assunzione) una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:
Il/La sottoscritto/sottoscritta ……………………. dipendente dell’azienda ……………………… con sede a ………………………
intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L’ARTIGIANATO:
[ ] SOLIDARIETÀ VENETO
[ ] FON.TE
Data ……………………. Firma …………………….
ALL 2
Accordo Con I Dipendenti Sulla Variabilita’ Plurimensile Superiore Ai 6 Mesi (art. 8)
ALLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
Matr. EBAV …………
Tra la ditta …………………… sita in …………………… in via ……………………….. e rappresentata dal sig. ……………………….. ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l’art. 8 e CCRL alimentaristi del 14 aprile 2017
si conviene a decorrere dal …………………… e sino al …………………… di adottare
la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro superiore a 6 mesi
(oppure)
prolungare oltre i 6 mesi e sino al ……….. la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro iniziata il ………..
con le seguenti caratteristiche:
dalla data soprassegnata l’orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l’orario pattuito nel caso di part time) sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà riconosciuta la sola maggiorazione dell’8%.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l’applicazione della maggiorazione del 23%.
L’azienda provvederà ad inviare copia del presente accordo alla Commissione Bilaterale.
Data ……………………
Il legale rappresentante …………………………
I LAVORATORI | |
………………………….. Nome e Cognome | ………………………. Firma |
………………………….. Nome e Cognome | ………………………. Firma |
………………………….. Nome e Cognome | ………………………. Firma |
………………………….. Nome e Cognome | ………………………. Firma |
………………………….. Nome e Cognome | ………………………. Firma |
ALL 3
Comunicazione Per Estensione Sino A 12 Mesi Media Durata Massima (art. 9)
ALLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
Il sottoscritto ………………………………… titolare dell’impresa ………………………………………… cod.fisc./p. IVA ………………………………………… Ragione sociale ………………………………………………………………… Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………… CAP ………………………… Prov. ………………………… Telefono ………………………… fax ………………………… e.mail …………………………
Attività svolta …………………………………………………………………… Matr. EBAV …………
con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell’orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi.
L’estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l’organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all’art. 9.
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)
…………………….
Data
…………………….
Firma datore di lavoro
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
associazione artigiana …………………………… e-mail ……………………………
ALL 4
Elevazione Contratti A Termine Per Una UnitÀ (art. 13)
Matr. EBAV …………
ALLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………
legale rappresentante dell’impresa ……………………….
sita a ………………………….. in via …………………………
partita IVA ……………………………..…
Matr. EBAV …………………………………
con la presente comunica che a decorrere dal …………. assumerà con contratto a termine una unità aggiuntiva rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara di esser iscritta alla seguente associazione artigiana ……………………………………………………………………………………………………………
L’azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.
Data, …………………….
Firma …………………..
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
associazione artigiana …………………………… e-mail ……………………………
ALL 5
Richiesta Di Parere Per Ulteriori Contratti A Termine (art. 13)
Matr. EBAV …………
ALLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
Il/la sottoscritto/a …………………
legale rappresentante dell’impresa ……………………….
sita a ………………………….. in via …………………………
partita IVA ……………………
Matr. EBAV …………………….
avendo già usufruito dell’unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall’art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il ……………) con la presente chiede di poter assumere ulteriori ……. lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive
……………………………………………………………………………………………………………
L’azienda dichiara di esser iscritta alla seguente associazione artigiana ……………………………………………………………………………………………………………
L’azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.
Data, …………………….
Firma …………………..
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
associazione artigiana …………………………… e-mail ……………………………
ALL A
Regolamento Per La Commissione Paritetica Del Settore
Commissione Bilaterale di categoria
CCRL 14 aprile 2017
1) Sede
La Commissione Bilaterale di categoria (di seguito commissione) ha sede presso EBAV.
2) Funzionamento
La Commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da EBAV per lo svolgimento dei propri compiti.
3) Composizione
La Commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti datoriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali, analogamente firmatarie del CCRL.
I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad EBAV tramite comunicazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).
La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.
I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a EBAV ed alle altre parti.
In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.
Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappresentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.
4) Compiti
Alla Commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.
5) Attivazione dell’istituto contrattuale
Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte dell’Associazione Artigiana.
6) Coordinatori
La Commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.
I due coordinatori definiscono l’ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l’esecuzione delle delibere.
7) Convocazioni
La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riunione. I giorni sono ridotti a due nel caso di necessità ed urgenza.
La Commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.
La Commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto. Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all’unanimità.
Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai componenti nella riunione successiva.
8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL
Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere (titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche pervia telematica. Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.
In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l’assunzione della decisione.
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