AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 febbraio 2021, n. 105
Interpello – articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota applicabile alle forniture di gas metano – Tabella a, parte terza, n. 103), del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata alfa (…) (nel prosieguo l’Azienda) ha fatto presente di aver aderito nel (…) alla convenzione Consip Gas Naturale (…), che è stata aggiudicata alla (…) s.r.l. beta (di seguito la Società) e dalla stessa accettata in data (…), per la fornitura di gas naturale (metano) per alimentare i due impianti di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla produzione di energia elettrica ad utilizzo esclusivo dei due stabilimenti ospedalieri ad essi collegati.
Ad ogni impianto di produzione è stato assegnato uno specifico contatore gas metano destinato alla misura del volume consumato per la produzione di energia elettrica.
L’Azienda risulta essere assegnataria di due licenze di officina elettrica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispettivamente assegnate alle due strutture ospedaliere.
Al riguardo, si rappresenta che, in quanto produttore di energia elettrica, come stabilito dall’Agenzia delle Dogane, per il consumo di gas metano relativo alla produzione di energia elettrica, l’Azienda beneficia dell’applicazione dell’accisa nella misura agevolata (0,000135 euro/Smc) per una certa quantità di metri cubi di metano e dell’accisa nella misura ridotta (0,012498 euro/Smc) per la parte restante della quantità in metri cubi di metano.
La Società sta emettendo fatture per il gas metano fornito in cui vengono applicate due diverse aliquote IVA. Più specificamente per la parte di metri cubi di metano soggetti ad accisa agevolata viene applicata l’IVA nella misura del 10 per cento e per la parte restante di metri cubi soggetti ad accisa ridotta l’IVA risulta applicata nella misura ordinaria.
L’Azienda, considerato che la normativa vigente in materia di IVA non prevede una simile diversa applicazione dell’IVA, come sostenuto dalla Società, chiede di conoscere l’effettiva applicazione dell’IVA sulle forniture di gas metano.
Ciò posto, l’istante chiede conferma della correttezza di tale comportamento sotto il profilo tributario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Azienda ritiene che, non avendo riscontrato nella normativa vigente in materia di IVA una differente applicazione di aliquota applicabile alla fornitura di gas metano adibito alla produzione di energia elettrica, si debba applicare alla predetta fornitura l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, a prescindere e indipendentemente dall’accisa applicata.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rileva che l’effettuazione di un sindacato di merito sulla tipologia di attività svolta dall’istante attiene a una mera valutazione fattuale e, pertanto, non rientra nell’ambito dell’attività di consulenza esercitabile in sede di interpello.
Il numero 103) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, fra l’altro, alle forniture di “(…) gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;”.
Tale disposizione prevede l’applicazione dell’IVA nella misura agevolata del 10 per cento, tra l’altro, alle forniture di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica. Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, risulta dirimente che le forniture del gas effettuate nei confronti di un soggetto impresa che le utilizza nella produzione di energia elettrica.
Nella fattispecie prospettata, l’Azienda interpellante, come sopra evidenziato, ha ottenuto da parte dell’Agenzia delle dogane, due licenze che attestano la qualifica di produttore di energia elettrica.
L’Azienda, dunque, risulta essere assegnataria di due licenze di officina elettrica rilasciate dalla competente Agenzia, assegnate per le predette due strutture ospedaliere.
Al riguardo, la medesima Azienda ha prodotto, altresì, apposite dichiarazioni con le quali viene precisato che il gas metano prelevato è destinato “esclusivamente alla produzione di energia elettrica”.
Inoltre, dai processi verbali di verificazione e ricognizione degli impianti, effettuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel corso del (…), è stato accertato che l’energia elettrica e il calore, prodotti con il cogeneratore alimentato a gas naturale, vengono consumati nell’ambito ospedaliero.
Dai medesimi atti si evince che l’interpellante ha ritenuto di subentrare nella gestione di un gruppo di cogenerazione da 1548 kW alla precedente società gamma (…) S.p.A., chiedendo contestualmente di essere soggetto obbligato anche per l’energia elettrica acquistata ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L’Azienda ha rappresentato, altresì, di aver aderito, nel corso del 2018, alla convenzione Consip avente per oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. La predetta fornitura è stata aggiudicata alla ditta (…) s.r.l. e dalla stessa accettata in data (…).
La predetta fornitura del gas naturale (metano) risulta necessaria per alimentare i due impianti di cogenerazione, con motore endotermico, per la produzione di energia elettrica da utilizzare esclusivamente per i due stabilimenti ospedalieri a essi collegati.
Dalla deliberazione n. (…) del (…) del Direttore Generale dell’Azienda emerge che, ravvisate la necessità di garantire la continuità del servizio di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi destinati al funzionamento dei cogeneratori dei presidi ospedalieri e la convenienza economica per la stessa Azienda, si è aderito alla predetta convenzione Consip per la fornitura del gas metano per un periodo di 1 anno.
Ciò ha permesso l’applicazione nei confronti della medesima Azienda – per il consumo di gas metano utilizzato nell’alimentazione dei predetti impianti di cogenerazione finalizzati alla produzione di energia elettrica – di un’accisa agevolata per una certa quantità di metri cubi di gas e di una accisa ridotta per la parte restante di metri cubi.
Al riguardo, si ritiene che in base alla previsione normativa contenuta nel citato numero 103), le forniture di gas metano necessarie ad alimentare gli impianti di cogenerazione in esame possano scontare l’IVA nella misura agevolata del 10 per cento, a nulla rilevando la circostanza che una parte di detta fornitura sia assoggettata ad accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta.
Ciò in quanto, ai sensi del citato numero 103), la fornitura di gas metano deve essere assoggettata all’IVA nella misura agevolata del 10 per cento in quanto viene impiegato da parte dell’Azienda, nella sua veste imprenditoriale, per la produzione di energia elettrica.
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