AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 febbraio 2019, n. 27
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Ambito di applicazione della scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa, è una società interamente partecipata dal Ministero Beta che ha per oggetto sociale l’esercizio di attività nel settore del cinema.
Alfa è stata contattata da una società di produzione cinematografica estera, per la realizzazione di una serie di opere cinematografiche da realizzarsi prevalentemente, se non addirittura integralmente, sul territorio italiano.
Ciò posto, stante la duplice esigenza, per la società estera, di segregare l’ingente patrimonio che dovrà essere messo a disposizione per la realizzazione dell’opera e per Alfa di evitare il ricorso all’istituto del trust, facoltà preclusa dal suo Statuto, l’unica strada praticabile appare l’erogazione di un finanziamento da parte della società estera ad Alfa. Ciò dovrebbe avvenire ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis del codice civile, rubricato “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”. Il finanziamento sarà depositato su un conto corrente con firma congiunta di quattro procuratori speciali, di cui due nominati da Alfa e due dalla società estera.
Ad Alfa verrebbe riconosciuto un compenso commisurato percentualmente al valore del budget messo a disposizione per la realizzazione di ciascuna opera, ricompreso in una forbice tra il 2 e il 3 per cento di tale valore, mediante attribuzione della provvista che residua nel patrimonio destinato, una volta pagati tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera ovvero mediante pagamento in favore di sé stessa di tale compenso.
Tanto premesso, considerato che Alfa rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti, secondo quanto previsto dal comma 1-bis, lettera a), dell’articolo 17-ter del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, Alfa chiede se gli obblighi a cui il citato articolo 17-ter fa rinvio trovino applicazione anche in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti, connesse alle attività relative al patrimonio destinato allo specifico affare di produzione esecutiva.
Soluzione interpretativa prospettata
Alfa ritiene che, limitatamente agli acquisti di beni e servizi che effettuerà in qualità di produttore esecutivo e che, perciò, affluiranno al fondo destinato a tale specifico affare, non trovi applicazione il regime di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
A sostegno della propria tesi Alfa richiama la prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolari: n. 9/E del 7 maggio 2018; n. 27/E del 27 novembre 2017; n. 15/E del 3 aprile 2015) che ha escluso, per ragioni di semplificazione e stante l’assenza di rischi per l’Erario, dall’ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti i compensi e gli oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (c.d. “CTU”) nonché i compensi in favore dei soggetti che, esercitando attività di riscossione delle entrate e altri proventi, hanno nella propria disponibilità il corrispettivo loro spettante e – in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattengono lo stesso riversando alla pubblica amministrazione committente un importo netto.
Ad avviso di Alfa, nessun danno può verificarsi all’Erario nell’ipotesi in cui Alfa, svolgendo il ruolo di produttore esecutivo, acquisti beni e servizi che affluiranno al patrimonio destinato allo specifico affare. Per tali acquisti, infatti, il pagamento dei corrispettivi avverrà non mediante somme di provenienza latu sensu pubblica, come sarebbe avvenuto nel caso di acquisti effettuati da Alfa nell’ambito delle altre sue attività d’impresa, bensì attingendo alle disponibilità finanziarie erogate ad Alfa dalla società estera.
Parere dell’agenzia delle entrate
La scrivente ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dalla società istante per i motivi di seguito esposti.
Al fine di inquadrare correttamente la questione occorre fare un breve cenno sui rapporti tra Alfa e il patrimonio destinato a uno specifico affare.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni che disciplinano i c.d. patrimoni dedicati, sottratti alla ordinaria gestione aziendale e destinati a uno specifico affare, sono contenute negli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2447-bis “la società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi”.
Nelle ipotesi in esame, l’istituzione di un regime di segregazione patrimoniale, non fa venir meno l’unicità del soggetto societario cui sono riconducibili i rapporti giuridici afferenti allo specifico affare (cfr. l’articolo 2447-septies, secondo comma, del codice civile, il quale prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio della società, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile).
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “… il patrimonio separato (o destinato) sia pur sempre da ricondurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, anche se occorre tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione.” Secondo la predetta giurisprudenza: “Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell’interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l’obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio.” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2010, n. 16605).
Pertanto, non potendosi configurare per il patrimonio destinato a uno specifico scopo un’autonoma soggettività, tutte le operazioni connesse alla sua gestione dovranno necessariamente essere attribuite ad Alfa, la quale dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.
Conseguentemente, essendo Alfa riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 – in quanto interamente partecipata dal Ministero Beta e presente negli elenchi (aventi efficacia costitutiva) pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché connessi alle attività relative al patrimonio destinato a uno specifico scopo ex articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile, è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Si evidenzia, infine, che appare inconferente il richiamo effettuato da Alfa alle fattispecie escluse dall’ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti descritte nei documenti di prassi menzionati (circolari 13 aprile 2015, n. 15/E, 27 novembre 2017, n. 27/E e 7 maggio 2018, n. 9/E), perché non presentano analogie con il caso in esame, nel quale Alfa, agendo in qualità di cessionaria o committente degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ambito dell’affare in esame, è tenuta ad applicare la disciplina della scissione dei pagamenti al fine di contrastare il rischio di inadempimento dell’obbligo di versamento all’Erario dell’IVA a debito da parte dei fornitori.
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