ANPAL – Comunicato 15 maggio 2020
La Commissione europea vara il pacchetto “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre”
Tutti gli orientamenti e le raccomandazioni della Commissione europea per la ripresa della mobilità in Europa, del turismo e dei trasporti.
La Commissione europea ha varato lo scorso 13 maggio il pacchetto “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre” che contiene tre orientamenti e una raccomandazione finalizzati ad aiutare i paesi dell’UE ad allentare gradualmente le restrizioni sui viaggi e a garantire gli spostamenti all’interno della UE, sostenere la ripartenza del turismo e dei trasporti, nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione.
Il pacchetto si compone di:
– una comunicazione introduttiva “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre”;
– un approccio comune all’allentamento graduale e coordinato delle attuali misure di restrizioni alla libera circolazione all’interno dell’UE, in linea con la progressiva revoca delle restrizioni nazionali;
– un quadro comune per promuovere il graduale ripristino dei trasporti, garantendo nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale;
– una raccomandazione volta a rendere i voucher di viaggio un’alternativa al rimborso delle spese sostenute;
– criteri e principi comuni per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche, in particolare per l’elaborazione di protocolli sanitari destinati alle strutture ricettive (alberghi, ecc.).
Per tutti gli approfondimenti, si consiglia di visitare la pagina
Allegato
1. Che cosa propone oggi la Commissione?
Il pacchetto della Commissione “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre” comprende tre orientamenti e una raccomandazione finalizzati ad aiutare i paesi dell’UE ad allentare gradualmente le restrizioni di viaggio, a consentire la ripartenza delle imprese e a garantire che i cittadini europei possano godersi una stagione estiva sicura e rilassante dopo i lunghi mesi di confinamento, pur nel rispetto delle necessarie misure di precauzione sanitaria.
Il pacchetto si compone di:
– una comunicazione introduttiva “Turismo e trasporti nel 2020 e oltre”;
– un approccio comune alla soppressione graduale e coordinata delle restrizioni alla libera circolazione alle frontiere interne dell’UE, in linea con la progressiva revoca delle restrizioni nazionali;
– un quadro comune per promuovere il graduale ripristino dei trasporti, garantendo nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale;
– una raccomandazione volta a rendere i buoni di viaggio un’alternativa attraente al rimborso in contanti;
– criteri e principi comuni per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche, in particolare per l’elaborazione di protocolli sanitari destinati alle strutture ricettive (alberghi, ecc.).
I. RIPRISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
2. Potrò viaggiare all’estero quest’estate?
Molte famiglie hanno sopportato lunghi periodi di separazione per contribuire al contenimento della diffusione del virus. Non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, i cittadini dovrebbero poter viaggiare in sicurezza per ricongiungersi con le loro famiglie, nonché per affari o per piacere. Il presupposto è innanzitutto che la situazione epidemiologica interna permetta di allentare le restrizioni alla libera circolazione all’interno dei paesi.
I viaggi all’estero dipenderanno dall’andamento della situazione della sanità pubblica negli Stati membri. Una revoca generalizzata delle restrizioni nel caso in cui la situazione sanitaria fosse sufficientemente positiva in tutta l’Unione sarebbe certamente auspicabile, ma la Commissione prevede che sarà probabilmente necessario un approccio graduale e coordinato. Inizialmente verrebbero revocate le restrizioni e i controlli tra le regioni e gli Stati membri con situazioni epidemiologiche sufficientemente simili. L’approccio deve inoltre essere flessibile e prevedere la possibilità di reintrodurre determinate misure se la situazione sanitaria lo dovesse richiedere.
La Commissione invita gli Stati membri ad avviare un processo di ripristino della libera circolazione transfrontaliera all’interno dell’Unione sulla base di 3 criteri:
1) situazione epidemiologica, concentrandosi in particolare sulle zone e sugli Stati membri in cui le condizioni stanno migliorando, sulla base della mappa regionale in via di elaborazione da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
2) capacità di applicare misure di contenimento (distanziamento interpersonale, misure d’igiene) per tutta la durata del viaggio, anche ai valichi di frontiera;
3) considerazioni di natura economica e sociale, dando la precedenza alla circolazione transfrontaliera in relazione alle principali attività economiche, sociali e sanitarie.
L’abolizione delle restrizioni alle frontiere nella prima fase tra regioni o Stati membri che presentano situazioni epidemiologiche analoghe non riguarda solo gli Stati membri confinanti: in caso di revoca delle restrizioni tra due regioni, è opportuno estendere la stessa disposizione a tutte le regioni europee in cui la situazione sanitaria è comparabile.
Deve essere rispettato il principio di non discriminazione: allorché uno Stato membro decide di revocare le restrizioni alla circolazione da e verso un altro Stato membro, o relativamente alle regioni o alle zone di tale Stato membro, ciò deve applicarsi, senza discriminazioni, a tutti i cittadini dell’UE e a tutti i residenti di tale Stato membro indipendentemente dalla loro nazionalità, e dovrebbe applicarsi a tutte le parti dell’Unione che presentano una situazione epidemiologica analoga.
3. A chi si rivolge la raccomandazione?
La raccomandazione riguarda la libera circolazione delle persone e la revoca dei controlli alle frontiere interne e si rivolge pertanto a tutti gli Stati membri dell’UE – siano essi o meno parte dello spazio Schengen — nonché a tutti i paesi associati Schengen.
La Commissione è inoltre pronta ad associare strettamente i Balcani occidentali nell’attuazione della tabella di marcia comune per l’eliminazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, in linea con la comunicazione della Commissione sul sostegno ai Balcani occidentali nell’affrontare la Covid-19 e la ripresa post-pandemia.
4. Quali tipi di viaggio rientrano nella raccomandazione?
La Commissione propone un approccio graduale alla revoca delle restrizioni di viaggio, articolato in tre fasi.
Nella fase 0, la situazione attuale, sono previste diverse restrizioni per i viaggi non indispensabili. Gli Stati membri dovrebbero continuare a consentire ai lavoratori, in special modo agli operatori dei trasporti e ai lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali, e ai prestatori di servizi di attraversare le frontiere e di avere libero accesso al loro luogo di lavoro, in particolare per i servizi essenziali e il passaggio delle merci.
Nella fase 1 le restrizioni di viaggio e i controlli alle frontiere dovrebbero essere gradualmente revocati in tutta l’Unione, in primo luogo tra le regioni, le zone e gli Stati membri caratterizzati da una situazione epidemiologica sufficientemente simile e che presentano un’evoluzione positiva. Durante questa fase, dovrebbe essere facilitato il transito per motivi professionali e personali, nonché per turismo.
Nel corso della fase 2 tutte le restrizioni e i controlli connessi al coronavirus alle frontiere interne dovrebbero essere revocati, mantenendo in vigore nel contempo le necessarie misure sanitarie. In tutta l’Unione dovrebbero essere autorizzati i viaggi indipendentemente dal loro scopo.
Il passaggio dalla fase 0, ossia dalla situazione attuale, alle fasi successive dovrebbe avvenire in modo flessibile, nella consapevolezza di dover fare un passo indietro, se necessario, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica.
5. Come posso ottenere informazioni su dove sono ancora in vigore restrizioni?
Gli Stati membri dovrebbero informare regolarmente sulle restrizioni in vigore. Ciò è necessario per garantire che chi attraversa le frontiere possa prepararsi ad agire sulla base di informazioni trasparenti e con piena consapevolezza della situazione, in modo da potersi assumere la responsabilità di seguire le raccomandazioni sanitarie durante il viaggio.
La Commissione sosterrà questo sforzo di comunicazione continuando a rendere pubblico sul suo sito web l’elenco dei controlli alle frontiere interne in essere in qualsiasi momento, fornendo i link ad altre informazioni pertinenti per i viaggiatori (sulla situazione sanitaria a livello locale, i servizi sanitari, i protocolli sanitari applicabili, ecc.).
II. RIPRISTINO DI TRASPORTI SICURI
6. Quali protocolli sanitari e di sicurezza si applicheranno durante i viaggi?
La salute dei cittadini resta la priorità numero uno. Al fine di garantire la protezione della salute sia dei passeggeri sia dei lavoratori del settore dei trasporti, gli orientamenti della Commissione relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività raccomandano diverse misure:
– per ridurre al minimo i contatti alla partenza, i passeggeri saranno incoraggiati ad acquistare online i biglietti e a effettuare online le operazioni di check-in; ai controlli di sicurezza e all’atto della consegna e riconsegna dei bagagli è opportuno garantire il distanziamento interpersonale;
– potrebbe essere ridotto il numero di passeggeri a bordo, ad esempio di autobus, treni o traghetti, al fine di facilitare il distanziamento, mentre i passeggeri non appartenenti allo stesso nucleo familiare potrebbero essere fatti accomodare in posti non adiacenti;
– nei casi in cui è più difficile garantire il distanziamento interpersonale occorre adottare ulteriori cautele e misure, ad esempio l’obbligo di indossare mascherine; il personale dei trasporti dovrebbe essere dotato di adeguati dispositivi di protezione;
– gli operatori nel settore dei trasporti possono installare barriere protettive, ad esempio tra il conducente e i passeggeri, e questi ultimi potrebbero essere invitati a salire a bordo attraverso una porta posteriore;
– a ogni fermata le porte dovrebbero aprirsi automaticamente oppure essere aperte a distanza dal conducente, onde evitare l’utilizzo di maniglie o pulsanti da parte dei passeggeri;
– sui veicoli e nei nodi di trasporto dovrebbe essere messo a disposizione gel sanitario/disinfettante;
– i veicoli dovrebbero essere regolarmente puliti e disinfettati;
– per ridurre al minimo i contatti, non sarebbe più consentita la vendita a bordo di prodotti alimentari, bevande e altri prodotti;
– gli impianti di ventilazione dovrebbero essere migliorati, ad esempio ricorrendo ad appositi filtri, e dovrebbe essere data la preferenza, ove possibile, alla ventilazione naturale;
– agli operatori dei trasporti è raccomandato di sviluppare strategie in caso di malattia di un passeggero durante il viaggio o qualora un passeggero presenti sintomi da coronavirus.
Per i lavoratori, ulteriori informazioni sui comportamenti da adottare sul posto di lavoro sono disponibili anche negli orientamenti forniti dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
7. Quando uso i mezzi di trasporto devo indossare una mascherina? Di che tipo?
I passeggeri dovrebbero indossare mascherine facciali negli hub di trasporto e sui veicoli utilizzati per il trasporto collettivo, in particolare quando le misure di distanziamento interpersonale non possono essere pienamente osservate in ogni momento. Non deve trattarsi necessariamente di mascherine chirurgiche. Le autorità nazionali competenti in materia di salute e sicurezza specificheranno i requisiti precisi per ciascun modo di trasporto, sulla base del rischio epidemiologico nel paese in questione, della disponibilità di mascherine e di altre considerazioni. Si raccomanda che i lavoratori del settore dei trasporti siano dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale.
8. Come e quando tutte le connessioni di trasporto riprenderanno come prima della pandemia di coronavirus?
L’allentamento delle restrizioni operative e di viaggio sarà graduale al fine di tutelare la salute, ma anche per garantire che i sistemi e i servizi di trasporto, come pure gli altri aspetti connessi (ad esempio i controlli alle frontiere tra l’UE e i paesi terzi), possano essere rimodulati quando un maggior numero di persone ricomincerà a viaggiare.
Il ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività dipenderà unicamente dall’allentamento delle restrizioni di viaggio, dalle valutazioni epidemiologiche e dal parere di medici esperti in merito alle necessarie misure di protezione in materia sanitaria e di salute.
9. Quali misure dovrebbero essere adottate per ridurre il rischio di contagio sugli aerei?
Quando il trasporto aereo riprenderà, la priorità sarà quella di proteggere i passeggeri, i membri dell’equipaggio e i lavoratori del settore dei trasporti. Sono previste disposizioni sui posti a sedere così come su tutti gli altri aspetti della ripresa dei viaggi: è possibile attenuare il rischio, ma non eliminarlo completamente.
Gli orientamenti della Commissione raccomandano una serie di misure preventive, quali dispositivi di protezione individuale (mascherine facciali), misure di igiene e pulizia, una minore interazione a bordo, e l’uso nelle cabine degli aeromobili di migliori sistemi di filtraggio e di afflusso dell’aria, che riducano il rischio di contagio. L’imminente protocollo sulla salute e la sicurezza, in via di elaborazione da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), specificherà ulteriori misure di attenuazione dei rischi per garantire il distanziamento interpersonale a bordo. Prima del viaggio, ai passeggeri dovrebbero essere fornite informazioni accessibili sulle procedure seguite in aeroporto e dalle compagnie aeree.
III. RIAVVIO IN SICUREZZA DEI SERVIZI TURISTICI
10. Come proteggersi quando si soggiorna in albergo, si cena al ristorante o si visitano aree turistiche all’aperto?
Per aiutare gli Stati membri, la Commissione ha pubblicato orientamenti per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per l’elaborazione di protocolli sanitari da attuare nelle imprese di tale comparto, quali alberghi e strutture extra-alberghiere, ristoranti e bar, compresi gli spazi al chiuso e all’aperto. La Commissione incoraggia gli Stati membri a tenerne conto all’atto dell’adozione dei propri protocolli adattati alle condizioni nazionali, regionali e locali.
Tali orientamenti contengono valutazioni, sotto il profilo della salute pubblica, sulla prevenzione e il controllo del coronavirus per il settore del turismo, riconoscendo nel contempo le specificità delle varie strutture turistiche presenti nell’UE/SEE. Essi comprendono indicazioni per il personale e per i clienti prima, durante e dopo il soggiorno in un albergo e allorché frequentano ristoranti, bar o altri locali.
È importante sottolineare che, finché sussiste un rischio di contagio, viaggiare comporterà qualche rischio. Per proteggere la salute degli ospiti e dei lavoratori, è indispensabile seguire le misure di prevenzione del contagio, quali il rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme di igiene, l’uso del cosiddetto galateo respiratorio e di mascherine facciali, nonché assicurare la pulizia e la disinfezione.
Gli orientamenti raccomandano inoltre che le strutture turistiche forniscano informazioni in modo chiaro e visibile sulle misure applicate e da seguire. Infine gli ospiti dovrebbero ricevere, sia prima dell’arrivo che presso la struttura ricettiva, tutte le informazioni necessarie in merito agli orientamenti delle autorità sanitarie pubbliche locali in vigore, come pure alle specifiche misure in atto che producono effetti sull’arrivo, il soggiorno e la partenza degli ospiti.
IV. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI VIAGGIATORI E TUTELA DEI LORO DIRITTI
11. In che modo le diverse applicazioni digitali possono contribuire a proteggere me e i miei familiari contro il coronavirus?
Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato orientamenti circa l’interoperabilità delle applicazioni per dispositivi mobili di tracciamento dei contatti e di allerta delle persone che potrebbero essere state esposte al virus, in modo che i cittadini possano essere allertati su un possibile contagio da coronavirus anche quando viaggiano nell’UE. Tali orientamenti si basano sui principi stabiliti nel pacchetto di strumenti comuni dell’UE e negli orientamenti della Commissione relativamente alla protezione dei dati.
Le applicazioni di tracciamento dei contatti devono essere volontarie, trasparenti, temporanee e sicure, devono avvalersi di dati pseudonomizzati, basarsi sulla tecnologia Bluetooth ed essere interoperabili attraverso le frontiere e tra sistemi operativi. Ad esempio tali app devono avere un approccio comune per individuare la prossimità tra i dispositivi e dovrebbero consentire alle persone in roaming in un altro Stato membro di ricevere le informazioni pertinenti in una lingua che comprendono. Garantire l’interoperabilità è fondamentale affinché l’ampia adozione volontaria delle app di tracciamento nazionali possa favorire l’allentamento delle misure di confinamento e la revoca delle restrizioni alla libertà di circolazione in tutta l’UE. L’accesso ai voli internazionali o ai viaggi in generale non dovrebbe essere subordinato all’utilizzo delle applicazioni di tracciamento dei contatti.
12. I miei dati personali sono protetti?
Le app per il tracciamento dei contatti, se pienamente conformi alle norme dell’UE e ben coordinate, possono svolgere un ruolo importante nella strategia di revoca delle misure di contenimento, integrando altre misure come l’aumento delle capacità di effettuare test. Per sfruttare appieno il potenziale delle app di tracciamento è necessaria la più ampia partecipazione possibile dei cittadini dell’UE. Il loro uso dovrebbe essere sempre volontario, dovrebbe essere limitato nel tempo e dovrebbe mirare a sfruttare le più recenti soluzioni tecnologiche che rafforzano la tutela della vita privata.
Basate su tecnologia di prossimità Bluetooth, esse non consentono il tracciamento della posizione delle persone. Inoltre, le autorità sanitarie dovrebbero essere le uniche ad avere accesso a tali dati. Se attuate, le misure di tracciamento dei contatti dovrebbero essere strettamente limitate alla finalità del contrasto al coronavirus e istituite in linea con il pacchetto di strumenti dell’UE per l’uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti, gli orientamenti della Commissione relativamente alla protezione dei dati e gli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati.
13. Quali iniziative ha già intrapreso la Commissione per i diritti dei passeggeri e le vacanze “tutto compreso” nel contesto della pandemia di coronavirus?
La Commissione invita gli Stati membri, gli organizzatori di viaggi e i vettori a trovare soluzioni pragmatiche e flessibili che rispettino il diritto dei passeggeri e dei viaggiatori a essere rimborsati in caso di annullamento di servizi di trasporto o di vacanze “tutto compreso” nell’attuale contesto della pandemia di coronavirus.
Nel marzo 2020 la Commissione ha pubblicato gli orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19 e le informazioni guida sulla direttiva relativa ai pacchetti turistici nel quadro dell’epidemia di Covid-19. Oggi la Commissione pubblica una raccomandazione relativa ai buoni di viaggio per passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati, che si spinge ancora oltre. Gli Stati membri sono invitati a seguire un approccio comune, che offra ai consumatori una scelta attraente e affidabile tra un rimborso in contanti o l’accettazione di un buono.
14. Come passeggero, quali sono i miei diritti in caso di annullamento di un servizio di trasporto o di un pacchetto turistico nel contesto della pandemia di coronavirus?
I passeggeri e i viaggiatori possono stare certi che i loro diritti sono tutelati. I regolamenti UE sui diritti dei passeggeri riconoscono ai passeggeri una serie di diritti in caso di cancellazione di un servizio di trasporto. La direttiva sui pacchetti turistici offre la tutela necessaria ai viaggiatori che hanno prenotato un viaggio con un operatore turistico. In caso di cancellazione da parte di un vettore, deve essere offerta ai passeggeri la possibilità di scegliere tra il rimborso e un trasporto alternativo; siccome il trasporto alternativo è difficilmente applicabile nelle circostanze attuali, la scelta di fatto è principalmente tra le varie possibilità di rimborso.
A norma dei regolamenti sui diritti dei passeggeri, il rimborso del costo completo del biglietto è dovuto entro 7 giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne, 14 giorni dalla formulazione dell’offerta o dal ricevimento della relativa domanda per il trasporto con autobus e un mese dalla richiesta del passeggero in caso di trasporto ferroviario. In base alle disposizioni applicabili, il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono. Il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta.
Ai sensi della direttiva sui pacchetti turistici, se un viaggio “tutto compreso” viene annullato a causa di “circostanze inevitabili e straordinarie”, i viaggiatori hanno il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. In tale contesto, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. In entrambi i casi, questa possibilità di ottenere un buono non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
15. Quali dovrebbero essere le caratteristiche di un buono?
I buoni possono costituire un’alternativa valida e attraente al rimborso di pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di coronavirus. La raccomandazione odierna sui buoni stabilisce le principali caratteristiche che questi devono avere per assicurare che, se offerti in alternativa al rimborso, siano affidabili e interessanti per i consumatori, ossia:
– devono prevedere una protezione in caso di insolvenza – per l’eventualità in cui il vettore o l’organizzatore diventino insolventi: se il buono non è ancora stato utilizzato, il viaggiatore o il passeggero devono essere rimborsati dal garante del vettore/organizzatore che offre tale protezione; il sistema di protezione in caso di insolvenza deve essere istituito a livello nazionale, dal settore pubblico o da quello privato (può trattarsi di un fondo o di un assicuratore);
– devono essere rimborsabili se non riscattati – i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere un rimborso in denaro al più tardi dopo 12 mesi dall’emissione del buono e successivamente in qualsiasi momento. I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di anticipare la data di rimborsabilità del buono se il passeggero o il viaggiatore ne fanno richiesta. I buoni (o l’importo residuo) dovrebbero inoltre essere rimborsati automaticamente al più tardi 14 giorni dopo la fine del periodo di validità se non sono stati riscattati.
La raccomandazione individua anche altre caratteristiche fondamentali che introducono l’elemento della flessibilità:
per quanto riguarda la gamma di servizi: i buoni dovrebbero permettere di prenotare la stessa rotta alle stesse condizioni del pacchetto prenotato in origine o di un pacchetto turistico con le stesse caratteristiche di quello annullato;
per quanto riguarda l’operatore con il quale può essere effettuata la nuova prenotazione: i vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di permettere di utilizzare i buoni anche per prenotazioni con altre entità che fanno parte dello stesso gruppo;
per quanto riguarda la trasferibilità: i buoni per i servizi di trasporto dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi.
16. Come consumatore, che cosa posso fare se mi offrono solo un buono ma preferisco un rimborso in denaro?
È possibile chiedere un rimborso. La normativa garantisce la possibilità di scegliere tra un rimborso in denaro o un buono. Dati i problemi di liquidità dei vettori e degli organizzatori, si può pensare di optare per un buono se le condizioni sono interessanti (protezione in caso di insolvenza, possibilità di rimborso dopo un certo periodo di tempo o altre caratteristiche).
Se non si riceve una risposta dal vettore entro il termine legale o raccomandato oppure se non si è soddisfatti della risposta, si può presentare un reclamo presso l’autorità nazionale competente per l’applicazione dei diritti dei passeggeri, che fornirà un parere giuridico non vincolante su come procedere con la pratica.
Si può anche cercare di risolvere la controversia ricorrendo a procedure extragiudiziali o rivolgendosi a un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie. Se il biglietto è stato acquistato online, il reclamo può essere presentato tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online. Queste due opzioni sono aperte solo alle persone che risiedono nell’UE.
Se lo si desidera, è possibile ricorrere a un’azione legale formale e presentare una richiesta di risarcimento ai sensi della normativa dell’UE, avvalendosi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o rivolgendosi a un tribunale nazionale. Per maggiori informazioni consultare questo sito o questa pagina. Anche i centri europei dei consumatori possono essere di aiuto e offrire consulenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di mancato rispetto dei loro diritti.
V. RILANCIO DEL TURISMO
17. Ho un’impresa che opera nel settore del turismo. Che tipo di sostegno finanziario posso ricevere e con quali modalità?
Alcuni Stati membri si sono già mobilitati, nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato nel marzo 2020, per fornire sovvenzioni dirette fino a 800 000 €, o prestiti o garanzie a condizioni molto favorevoli per importi più elevati; oppure, in alcuni casi, per concedere una compensazione alle imprese per i danni subiti a causa della pandemia.
L’UE ha inoltre messo a disposizione 1 miliardo di € come garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti, che mobiliterà 8 miliardi di € di garanzia sui prestiti per aiutare 100 000 PMI in tutta l’UE, anche nel settore del turismo. Le autorità nazionali o regionali che gestiscono i fondi strutturali e di coesione dell’UE possono decidere di utilizzare i finanziamenti previsti dalle iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, per far fronte all’immediata carenza di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo, ad esempio in relazione al costo della manodopera, ai materiali, agli input operativi, agli inventari e a spese generali, affitti e utenze.
18. Che cosa sta facendo la Commissione per salvaguardare i posti di lavoro nel settore del turismo?
Il 2 aprile la Commissione ha proposto un nuovo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE). Questo strumento consentirà di fornire un’assistenza finanziaria fino a 100 miliardi di € sotto forma di prestiti dell’UE agli Stati membri colpiti per sostenere i regimi di disoccupazione parziale.
Il SURE sarà a disposizione degli Stati membri che devono mobilitare notevoli mezzi finanziari per contenere le conseguenze economiche e sociali negative della pandemia di coronavirus sul loro territorio. Fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per aiutarli ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell’occupazione.
Nello specifico lo strumento SURE fungerà da seconda linea di difesa per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, aiutando gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
19. Che cosa sta facendo la Commissione per promuovere il turismo locale?
È probabile che, a causa della recente crisi epidemica, nel breve termine il turismo si manterrà prevalentemente entro i confini nazionali e dell’UE. La Commissione si sta adoperando per appoggiare gli sforzi di Stati membri e regioni nel promuovere l’offerta turistica transnazionale e transregionale, visto che il marketing delle destinazioni è soprattutto di competenza degli uffici turistici nazionali/regionali.
Al tempo stesso la Commissione sta aiutando a diversificare l’offerta turistica locale e a far scoprire ai cittadini la diversità e la ricchezza della natura e della cultura in Europa, e continuerà a sostenere gli Stati membri nel rilancio del turismo durante questa crisi sanitaria. Contribuirà a promuovere i sistemi di buoni “di sostegno”, grazie ai quali i consumatori possono sostenere le loro imprese turistiche locali preferite, come pure la piattaforma europea per il patrimonio culturale digitale Europeana, la cultura, la sostenibilità delle zone costiere e marittime o rurali e l’agriturismo.
La Commissione si appoggerà anche a iniziative già rodate, quali le Capitali europee del turismo intelligente, che ricompensano il turismo innovativo e intelligente nelle città europee, le Destinazioni europee di eccellenza (EDEN), destinazioni meno conosciute al di fuori dei circuiti tradizionali, impegnate nella gestione del turismo sostenibile in tutta Europa, i prodotti turistici tematici transeuropei come gli itinerari tematici transeuropei attorno a siti del patrimonio mondiale (viaggi nei siti patrimonio mondiale nell’UE e itinerari culturali europei certificati dal Consiglio d’Europa) e infine le Capitali europee della cultura.
20. Che cosa sono i buoni “di sostegno” e come aiuteranno il turismo?
I buoni “di sostegno” possono essere acquistati dai consumatori presso i piccoli fornitori del settore turistico, attualmente chiusi per via della crisi del coronavirus (ad esempio ristoranti, Bed & Breakfast, piccoli alberghi). Potranno essere utilizzati in un secondo tempo, quando l’attività sarà riaperta, per usufruire di un servizio. Il denaro versato per acquistare il buono andrà immediatamente al piccolo fornitore, aiutandolo in termini di liquidità. I buoni “di sostegno” danno ai consumatori l’opportunità di sostenere i propri fornitori preferiti e contribuire alla loro sopravvivenza nella crisi attuale. I buoni “di sostegno” possono svolgere un ruolo significativo nel sostenere gli ecosistemi europei dei settori alberghiero e della ristorazione.
21. Qual è la prospettiva a lungo termine per un aiuto al settore del turismo? L’ecosistema turistico dell’UE si riprenderà?
L’UE si impegnerà a fondo, insieme con gli Stati membri, per aiutare l’ecosistema europeo del turismo a riprendersi dalla crisi. Per renderlo più resiliente dovremo riflettere insieme sugli insegnamenti tratti e su nuove potenziali tendenze future. L’ambizione condivisa dovrebbe essere di mantenere l’Europa una delle principali destinazioni turistiche in termini di qualità, valore, sostenibilità e innovazione. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo se ci impegneremo a favore di una transizione digitale e sostenibile e se lo faremo a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale.
Perseguire gli obiettivi del Green Deal europeo per rendere più sostenibile il turismo implicherebbe la realizzazione di un trasporto e di una connettività sostenibili, l’attuazione di una gestione intelligente dei flussi turistici e la misurazione degli impatti, la diversificazione dell’offerta turistica e la protezione delle risorse naturali e delle comunità locali. La transizione digitale offrirà opportunità inedite e innovative, ad esempio per gestire i flussi dei viaggi e del turismo, sfruttare meglio i big data e stimolare l’innovazione. In questa transizione sarà necessario sostenere in particolare le PMI.
Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, la Commissione organizzerà una convenzione europea sul turismo per riflettere – assieme con le istituzioni dell’UE, gli operatori del settore, le regioni, le città e altri soggetti interessati – sul futuro di un ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente: l'”agenda europea per il turismo 2050″.
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